Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 24/1979
ECLI:IT:COST:1979:24
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con sentenza 26 luglio 1976 il giudice istruttore del
tribunale di Cassino, su conforme richiesta del pubblico ministero,
dichiarò non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in
ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 1, e 495 cod. pen.
perché lo stesso non era imputabile, e, a norma dell'art. 222 cod.
pen., ordinò il ricovero del medesimo in manicomio giudiziario, per
la durata minima di due anni.
Avverso tale sentenza il Cucchi propose appello e incidente
d'esecuzione, sostenendo che l'impugnazione sospendeva l'applicazione
della misura di sicurezza e sollevando, in via subordinata, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma terzo,
cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Con ordinanza 27 ottobre 1976 il giudice istruttore del tribunale
di Cassino ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione
sull'incidente di esecuzione, e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 381, comma secondo, 205, 576, comma terzo,
cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la sospensione
dell'esecuzione della misura di sicurezza, in pendenza del giudizio
sull'impugnazione proposta da parte dell'imputato, prosciolto con
sentenza istruttoria, con la quale è stata disposta l'applicazione di
misura di sicurezza.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 94 del
6 aprile 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte e
non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Con sentenza 5 agosto 1977 il giudice istruttore del tribunale
di [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta del pubblico ministero,
dichiarò non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in
ordine al reato di cui agli artt. 582 e 577, n. 1, cod. pen.,
trattandosi di persona non imputabile per totale infermità di mente
e, a norma dell'art. 222 cod. pen., ordinò il ricovero dello stesso
in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a due
anni.
Avverso tale sentenza il Pasqualini propone appello e incidente di
esecuzione, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della misura di
sicurezza e sollevando, in via subordinata, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 576, cpv. secondo, 205 e 381,
cpv. primo, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Con ordinanza 17 settembre 1977 il giudice istruttore del tribunale
di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto rilevante ai fini della decisione
sull'incidente di esecuzione e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 576, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte
in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di proscioglimento,
che applichi una misura di sicurezza, sia sospesa fino a quando la
sentenza stessa sia divenuta irrevocabile.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 334 del
7 dicembre 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 6 dicembre 1977, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
:
I due giudizi vanno riuniti in quanto sollevano questioni che per
aspetti diversi attengono ad una comune censura di violazione
dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.
1. - Secondo il giudice istruttore del tribunale di Cassino gli
artt. 381, comma secondo, 205 e 576, comma terzo, cod. proc. pen.
sarebbero in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto
determinerebbero una disparità di trattamento non giustificata tra due
soggetti che si trovano nella medesima condizione: l'imputato
condannato e l'imputato prosciolto. La disparità sussisterebbe in
quanto l'imputato condannato può beneficiare, in pendenza della
impugnazione, della sospensione della esecuzione della condanna e della
misura di sicurezza, mentre il prosciolto, pur avendo diritto
all'impugnazione (art. 387 c.p.p.) avverso la sentenza, con la quale il
giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere, trattandosi di
persona non imputabile per infermità psichica (art. 378 c.p.p.), ed ha
ordinato il ricovero in un manicomio giudiziario (art. 222 c.p.), non
ha diritto alla sospensione della misura di sicurezza anche quando
l'impugnazione investe l'applicabilità di detta misura, contestandosi
il presupposto dell'infermità mentale.
Potrebbe, quindi, accadere che il giudice della impugnazione
escluda la non imputabilità e prosciolga l'imputato con altra formula
o ne ordini il rinvio a giudizio, mentre, nel frattempo, l'imputato è
ricoverato in manicomio giudiziario e rimane privo della libertà
personale per un periodo di durata tale da rendere vano l'accoglimento
dell'impugnazione.
2. - Il giudice istruttore del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
576, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che
l'esecuzione della sentenza di proscioglimento, che applichi la misura
di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sia
sospesa fino a quando la sentenza stessa non sia divenuta
irrevocabile.
Ha considerato che la sentenza di proscioglimento, pur in pendenza
di impugnazione, è immediatamente esecutiva anche per quanto concerne
la misura di sicurezza in essa disposta, laddove il condannato, a
termini degli artt. 205, 576, comma quarto, cod. proc. pen., non è
assoggettato, fino alla data in cui la sentenza diviene irrevocabile,
alla esecuzione della pena e della misura di sicurezza. Siffatto
trattamento differenziato non sarebbe giustificato dalla
considerazione che "caratteristica della pena è l'afflittività",
laddove le misure di sicurezza sono "piuttosto tese alla cura e al
recupero dell'individuo", in quanto può opporsi: da un lato che la
misura di sicurezza presenta "in realtà un concreto connotato di
afflittività" e dall'altro che "anche la pena tende alla rieducazione
del condannato, ma soprattutto che le esigenze di assistenza medica e
di difesa sociale, che possono richiedere l'immediato ricovero del
prosciolto, sono già sufficientemente tutelate dall'art. 206 cod.
pen., secondo il quale nell'istruttoria o nel giudizio il giudice
provvede, all'occorrenza, all'applicazione provvisoria della misura di
sicurezza che sarà revocata, ai sensi dell'art. 381 cod. proc. pen.",
allorché con la sentenza di proscioglimento sarà applicata la misura
di sicurezza a norma del codice penale.
3. - Le questioni non sono fondate.
Il giudice, se si tratta di persona che, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità in tale stato di mente da
escludere la capacità di intendere e di volere (artt. 85 e 88 c.p.),
deve pronunciare sentenza di non doversi procedere perché si tratta di
persona non imputabile (art. 378 c.p.p.) ed ordinare il ricovero in un
manicomio giudiziario per un certo periodo di tempo (art. 222, comma
primo, c.p.). Il giudice fonda la pronuncia su perizia psichiatrica,
cioè su accertamento tecnico dei disturbi della sfera intellettiva e
volitiva di indubbia natura patologica. Ed è in considerazione di
siffatto accertamento, del grave pericolo per la comunità, della
necessità di difesa preventiva sociale e, nel contempo, di cura del
prosciolto, che la qualità di persona socialmente pericolosa è
presunta dalla legge (art. 204, comma secondo, c.p.).
Il legislatore non ravvisa conciliabile con dette esigenze una
esecuzione dilazionata sulla base dell'art. 205 cod. proc. pen., che,
con la statuizione "salvo che la legge disponga altrimenti",
attribuisce al legislatore stesso il potere di stabilire le eccezioni
al principio generale dell'effetto sospensivo della impugnazione.
Le suddette esigenze non possono essere soddisfatte solo dall'art.
206 cod. pen., che prevede l'applicazione provvisoria di misure di
sicurezza nell'istruzione.
In vero questa applicazione provvisoria deve cessare in caso di
proscioglimento (art. 381, comma secondo, c.p.p.); ed allora, qualora
non fosse immediatamente esecutiva la sentenza di proscioglimento che
applica la misura di sicurezza definitiva, si giungerebbe alla
situazione irragionevole che il prosciolto, provvisoriamente internato
in manicomio giudiziario, deve essere posto in libertà proprio dopo
che con quella sentenza è stata accertata la sua infermità psichica
e, di conseguenza, sussiste la pericolosità presunta.
Ben diversa da quella del prosciolto per difetto di imputabilità
è la situazione del condannato al quale è applicata anche la misura
di sicurezza.
Nella ipotesi di misura di sicurezza conseguente a condanna, la
pena costituisce l'oggetto primario ed essenziale della sentenza,
mentre la misura di sicurezza ha natura complementare rispetto alla
pena e, perciò, va eseguita dopo la espiazione della pena.
Invece, l'applicazione della misura di sicurezza è disposta dalla
sentenza di proscioglimento per infermità di mente in quanto
conseguenza immediata e diretta dell'accertata infermità; la misura
di sicurezza è isolata, autonoma e non subisce l'influenza del regime
di esecuzione proprio delle pene.
Non è valido neppure l'altro argomento della parziale
equiparazione delle misure di sicurezza alle pene, poiché, come
questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 96 del 1970 e n. 167
del 1972), le misure di sicurezza si differenziano ontologicamente
dalle pene per la diversità della natura e delle finalità: esecutive
e precauzionali le prime, rieducative e retributive le seconde.
Le precisate finalità della misura di sicurezza dell'internamento
in manicomio giudiziario e la diversità della situazione giuridica
dell'imputato prosciolto per infermità psichica e del condannato
escludono che sussista la denunciata irrazionale disparità di
trattamento tra soggetti in situazioni identiche o analoghe.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 576,
comma terzo, 205 e 381, comma secondo, cod. proc. pen., proposta dal
giudice istruttore del tribunale di Cassino, con ordinanza 27 ottobre
1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576,
comma terzo, cod. proc. pen. proposta dal giudice istruttore del
tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 17 settembre 1977, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere