CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I(/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini ha parzialmente riformato, rideterminando la somma dovuta alla parte civile a titolo di risarcimento, la sentenza del 10 novembre 2021 del Giudice di pace di Rimini che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito o attinenti a vizi concernenti la motivazione della decisione, essendo il ricorso avverso le sentenze pronunciate in grado di appello avverso le sentenze del giudice di pace consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, solo per violazione di legge; - che il secondo motivo, con il quale I ai ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che, come ribadito da questa Suprema Corte, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (SU., n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d