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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22022/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'APPELLO DI ROMAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 25 settembre 2025, la Corte d’appello di Roma haconfermato il decreto del Tribunale di Roma che aveva disposto nei confronti diLuca [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la duratadi quattro anni, ritenendone la pericolosità sociale qualificata ex art. 4, comma 1,lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011.2.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione svolgendoun’unica articolata censura, con cui deduce violazione di legge in relazione all’art.125, comma 3 cod. proc. pen. e agli artt. 1, 4, 6, 8 e 10, d.lgs. n. 159 del 2011.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenutosussistente la pericolosità sociale attuale del ricorrente, sulla considerazione percui egli sarebbe stato promotore di un sodalizio mafioso fino al 2024 e perciò inepoca vicina al provvedimento che ha applicato la misura di prevenzione; in talmodo il decreto impugnato si sarebbe adeguato alle affermazioni del giudice diprimo grado senza tuttavia valorizzare correttamente il fattore temporale e senzaconsiderare che i procedimenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero ancoradefiniti.

In particolare, l’intraneità del proposto al sodalizio criminale e il suo ruoloapicale non sarebbero stati ancora oggetto di accertamento giudiziale, essendostato attinto unicamente da due misure cautelari.

Non sussisterebbero altrielementi da cui desumere la pericolosità sociale, posto che errato sarebbe ilriferimento ai precedenti penali operato dai giudici dell’appello, dal momento cheessi risalirebbero al 1976.

Si sostiene inoltre che [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorativae negli ultimi cinque anni ha presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Con ampia e articolata motivazione la Corte d’appello ha dato conto delleragioni per cui ha ritenuto sussistente la pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4,lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando sia i precedenti penali gravantisu [OSCURATO:PERSONA], sia i carichi pendenti per reati aggravati dal metodo mafioso, e inparticolare la circostanza che egli è stato destinatario di due misure cautelaricustodiali (e successivo giudizio immediato) per il delitto di associazione adelinquere di stampo mafioso, in cui avrebbe ricoperto un ruolo apicale, sia per ireati di estorsione, in materia di armi e di intestazione fittizia di imprese.2.1.

Quanto alla attualità della pericolosità, il decreto impugnato haevidenziato la stabile partecipazione del proposto al sodalizio mafioso protratta dal2018 al 2024 con ruolo apicale e la circostanza che il legame con tale sodalizionon viene reciso per effetto della sola carcerazione.

Sulla base di tali elementi laCorte territoriale ha ritenuto sussistente l’attualità della pericolosità.Di contro il ricorrente si è limitato a dedurre che i procedimenti pendenti asuo carico per i reati di associazione mafiosa, estorsione, armi e intestazione fittizianon sono ancora stati definiti.Si tratta di circostanza irrilevante, dal momento che è pacifico il principio diseparatezza e autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione,nonché l’assenza di alcuna pregiudizialità tra di essi, con la conseguenza che, nelprocedimento di prevenzione, il giudice ben può utilizzare ai fini del giudizio dipericolosità sociale elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali nonancora conclusi che può ricostruire e valutare in via autonoma, stante l’assenza diun giudicato penale.Inoltre, presupposto della misura di prevenzione applicata nella specie è(anche) la pericolosità qualificata di cui all’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011,il quale indica i soggetti indiziati di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-biscod. proc. pen., con ciò rendendo chiaro che, ai fini dell’applicazione della misuradi prevenzione, non è necessario che sia già intervenuta condanna definitiva.2.2.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale risultano coerenti coni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misuredi prevenzione, il giudizio di pericolosità, basato sull'avvenuta emissione, neiconfronti del proposto, di provvedimento restrittivo della libertà personale perassociazione di tipo mafioso e sul suo successivo rinvio a giudizio, è insitonell'indizio di appartenenza ad un'associazione che si prefigge di realizzare emantenere il controllo di attività economiche attraverso la intimidazionesistematica e tale da creare una situazione di assoggettamento e di omertà (Sez.2, n. 45854 del 15/09/2023, Calabrese, Rv. 285417 – 01; conf.: n. 1917 del 1986,Rv. 173455-01).2.3.

Logiche e coerenti risultano altresì le valutazioni espresse in ordine allamesso in luce come la condotta criminosa di partecipazione al sodalizio mafiosorisulta perdurante fino al 2024, ed è stata interrotta dall’applicazione della misuracautelare.

Evidenzia, altresì, che dalle ordinanze di custodia cautelare di cui ilproposto è stato destinatario risulta che egli rivestiva il ruolo didirigente/promotore dell’associazione criminosa e che la commissione tra il 2018e il 2020 dei reati di rapina aggravata, armi, usura ed estorsioni deve ritenersirivelatrice di un radicamento criminale e di una pericolosità non episodica, mentrel’assenza di condotte criminali successive è stata correttamente ritenuta“inevitabile” conseguenza dello stato di detenzione in cui il proposto si trovava aseguito dell’applicazione della misura cautelare.A fronte di tali puntuali e specifiche circostanze, il ricorrente non ha dedottoelementi concreti denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenzaall'associazione tali da inficiare il ragionamento espresso dalla Corte territoriale.3.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'APPELLO DI ROMAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 25 settembre 2025, la Corte d’appello di Roma haconfermato il decreto del Tribunale di Roma che aveva disposto nei confronti diLuca [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la duratadi quattro anni, ritenendone la pericolosità sociale qualificata ex art. 4, comma 1,lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011.2. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione svolgendoun’unica articolata censura, con cui deduce violazione di legge in relazione all’art.125, comma 3 cod. proc. pen. e agli artt. 1, 4, 6, 8 e 10, d.lgs. n. 159 del 2011.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenutosussistente la pericolosità sociale attuale del ricorrente, sulla considerazione percui egli sarebbe stato promotore di un sodalizio mafioso fino al 2024 e perciò inepoca vicina al provvedimento che ha applicato la misura di prevenzione; in talmodo il decreto impugnato si sarebbe adeguato alle affermazioni del giudice diprimo grado senza tuttavia valorizzare correttamente il fattore temporale e senzaconsiderare che i procedimenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero ancoradefiniti. In particolare, l’intraneità del proposto al sodalizio criminale e il suo ruoloapicale non sarebbero stati ancora oggetto di accertamento giudiziale, essendostato attinto unicamente da due misure cautelari. Non sussisterebbero altrielementi da cui desumere la pericolosità sociale, posto che errato sarebbe ilriferimento ai precedenti penali operato dai giudici dell’appello, dal momento cheessi risalirebbero al 1976. Si sostiene inoltre che [OSCURATO:PERSONA] svolge attività lavorativae negli ultimi cinque anni ha presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con ampia e articolata motivazione la Corte d’appello ha dato conto delleragioni per cui ha ritenuto sussistente la pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4,lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando sia i precedenti penali gravantisu [OSCURATO:PERSONA], sia i carichi pendenti per reati aggravati dal metodo mafioso, e inparticolare la circostanza che egli è stato destinatario di due misure cautelaricustodiali (e successivo giudizio immediato) per il delitto di associazione adelinquere di stampo mafioso, in cui avrebbe ricoperto un ruolo apicale, sia per ireati di estorsione, in materia di armi e di intestazione fittizia di imprese.2.1. Quanto alla attualità della pericolosità, il decreto impugnato haevidenziato la stabile partecipazione del proposto al sodalizio mafioso protratta dal2018 al 2024 con ruolo apicale e la circostanza che il legame con tale sodalizionon viene reciso per effetto della sola carcerazione. Sulla base di tali elementi laCorte territoriale ha ritenuto sussistente l’attualità della pericolosità.Di contro il ricorrente si è limitato a dedurre che i procedimenti pendenti asuo carico per i reati di associazione mafiosa, estorsione, armi e intestazione fittizianon sono ancora stati definiti.Si tratta di circostanza irrilevante, dal momento che è pacifico il principio diseparatezza e autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione,nonché l’assenza di alcuna pregiudizialità tra di essi, con la conseguenza che, nelprocedimento di prevenzione, il giudice ben può utilizzare ai fini del giudizio dipericolosità sociale elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali nonancora conclusi che può ricostruire e valutare in via autonoma, stante l’assenza diun giudicato penale.Inoltre, presupposto della misura di prevenzione applicata nella specie è(anche) la pericolosità qualificata di cui all’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011,il quale indica i soggetti indiziati di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-biscod. proc. pen., con ciò rendendo chiaro che, ai fini dell’applicazione della misuradi prevenzione, non è necessario che sia già intervenuta condanna definitiva.2.2. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale risultano coerenti coni principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misuredi prevenzione, il giudizio di pericolosità, basato sull'avvenuta emissione, neiconfronti del proposto, di provvedimento restrittivo della libertà personale perassociazione di tipo mafioso e sul suo successivo rinvio a giudizio, è insitonell'indizio di appartenenza ad un'associazione che si prefigge di realizzare emantenere il controllo di attività economiche attraverso la intimidazionesistematica e tale da creare una situazione di assoggettamento e di omertà (Sez.2, n. 45854 del 15/09/2023, Calabrese, Rv. 285417 – 01; conf.: n. 1917 del 1986,Rv. 173455-01).2.3. Logiche e coerenti risultano altresì le valutazioni espresse in ordine allamesso in luce come la condotta criminosa di partecipazione al sodalizio mafiosorisulta perdurante fino al 2024, ed è stata interrotta dall’applicazione della misuracautelare. Evidenzia, altresì, che dalle ordinanze di custodia cautelare di cui ilproposto è stato destinatario risulta che egli rivestiva il ruolo didirigente/promotore dell’associazione criminosa e che la commissione tra il 2018e il 2020 dei reati di rapina aggravata, armi, usura ed estorsioni deve ritenersirivelatrice di un radicamento criminale e di una pericolosità non episodica, mentrel’assenza di condotte criminali successive è stata correttamente ritenuta“inevitabile” conseguenza dello stato di detenzione in cui il proposto si trovava aseguito dell’applicazione della misura cautelare.A fronte di tali puntuali e specifiche circostanze, il ricorrente non ha dedottoelementi concreti denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenzaall'associazione tali da inficiare il ragionamento espresso dalla Corte territoriale.3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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