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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07577/2023

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano accolti con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordiranza in data 26 maggio 2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse dell'indagato, ha revocato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] l'Università di [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di direttore generale - in riferimento alle contestazioni di cui ai capi 4) (originariamente rubricata come corruzione poi riqualific:ata in abuso di ufficio) e 9) (diversi episodi di corruzione contestati in concorso con numerosi altri soggetti) riducendo, in relazione agli ulteriori capi per i quali la misura interdittiva era stata applicata dal Gip, la durata dell'interdizione a mesi quattro.

2. Avverso l'ordinanza suindicata hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato.

2.1. Il PM eccepisce, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni ai fini di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il capo 4) [contestazione relativa a procedura concorsuale per un posto di ricerc:atore a tempo indeterminato presso la facoltà di Architettura dell'Università di [OSCURATO:PERSONA]].

In secondo luogo deduce che in riferimento al capo 9) - corruzione - il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto che il Gip nell'ordinanza genetica abbia operato una non consentita immutazione del fatto contestato, violando così il principio della domanda cautelare.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di una connessione sostanziale tra il reato per il quale le intercettazioni sono state disposte e i fatti contestati ai capi 18) [falso ideologico in atto pubblico in riferimento alle attestazioni confluite in un verbale del Consiglio di amministrazione dell'Università, nei mesi di ottobre e novembre del 2018] e 21) [peculato, in relazione all'utilizzo da parte dell'Amaro di autovettura di proprietà dell'Università per scopi esclusivamente personali], connessione in realtà inesistente.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Iniziando da quello del PM, il primo motivo - relativo alla dedotta violazione di legge che inficerebbe l'ordinanza impugnata in riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni - è manifestamente infondato.

2.1. Il Tribunale del riesame ha rilevato che la originaria contestazione di corruzione (basata su uno scambio di illeciti favori tra una professoressa interessata alla chiamata di un suo allievo, i docenti suoi "alleati" nell'Università e, appunto, l'allievo risultato vincitore tutte e tre le volte a scapito dell'altra concorrente che ha sempre ottenuto ragione in sede di giustizia amministrativa) alla cui commissione avrebbe concorso anche Amaro, appariva errata e già il Gip l'aveva ricondotta ad una - più plausibile - ipotesi di abuso di ufficio, in ordine alla quale non sussistevano (alla luce della sentenza delle Sezioni unite "Cavallo") i presupposti per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento.

2.2. La motivazione sul punto dell'ordinanza del riesame è corretta.

A prescindere dall'applicabilità o meno dei principi declinati dalle Sezioni unite con la sentenza Cavallo, questa Sezione (sent. n. 36420 del 19 gennaio 2021, Mazzone, Rv. 281989) ha già ritenuto che in tema di intercettazioni telefoniche la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone cli indizi idonei al momento dell'autorizzazione sicchè, ove "ah origine" il reato astrattamente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le intercettazioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta).

2.3. Pertanto, avendo il Tribunale motivato - in modo certamente non illogico - in ordine alla configurabilità, sin dall'origine, di fattispecie per la quale l'intercettazione non era consentita, la doglianza sul punto formulata dal PM risulta manifestamente infondata.2.4.

Anche il secondo motivo del ricorso del PM è manifestamente infondato.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che - in riferimento alla contestazione di cui al Capo 9) [fatti di corruzione relativi ad un concorso per dottorato di ricerca in Architettura e territorio] - il Gip ha operato una modificazione del fatto contestato (secondo la contestazione cautelare Amaro era pubblico ufficiale corrotto, mentre l'ordinanza genetica del Gip lo ha qualificato come pubblico ufficiale corruttore).

Pertanto, argomenta l'ordinanza impugnata, sarebbe stato necessario che il PM effettuasse una nuova contestazione cautelare per il fatto (non già diversamente qualificato, ma) strutturalmente diverso.

2.5. La motivazione sul punto del Tribunale del riesame appare corretta.

Invero, il giudice della cautela può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (ex pluribis, v.

Sez. 6, n. 16020 del 13 marzo 2019, Calanna, Rv. 275602, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava la misura cautelare emessa in relazione al reato di cui all'art. 322, comma quarto, cod. pen., individuando una condotta contraria ai doveri di ufficio diversa da quella indicata nell'imputazione provvisoria).

Nel caso oggetto del presente ricorso deve trovare applicazione il principio ora evidenziato in quanto è evidente che il mutamento della posizione soggettiva dell'indagato - da corrotto a corruttore - integra, pur permanendo la fattispecie di corruzione, una non consentita modificazione del fatto contestato in via cautelare.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Amaro è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

3.1. Infatti, il periodo di sospensione (disposto dal Gip con ordinanza del 19 aprile 2022 e la cui durata è stata dal Tribunale del riesame ridotta a quattro mesi) è interamente decorso.

Invero, non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima, sottoposta a limite temporale prestabilito, sia divenuta inefficace per decorso del tempo (Sez. 6, n. 26665 del 9 luglio 2007, Manisco, Rv. 236862).

3.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante — come nel caso di specie - da causa non imputabile al ricorrente non determina condanna del predetto al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 dell'il novembre 2021, Puja, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero nonché quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano accolti con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] con ordiranza in data 26 maggio 2022, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse dell'indagato, ha revocato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] l'Università di [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di direttore generale - in riferimento alle contestazioni di cui ai capi 4) (originariamente rubricata come corruzione poi riqualific:ata in abuso di ufficio) e 9) (diversi episodi di corruzione contestati in concorso con numerosi altri soggetti) riducendo, in relazione agli ulteriori capi per i quali la misura interdittiva era stata applicata dal Gip, la durata dell'interdizione a mesi quattro. 2. Avverso l'ordinanza suindicata hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato. 2.1. Il PM eccepisce, in primo luogo, la illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni ai fini di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il capo 4) [contestazione relativa a procedura concorsuale per un posto di ricerc:atore a tempo indeterminato presso la facoltà di Architettura dell'Università di [OSCURATO:PERSONA]]. In secondo luogo deduce che in riferimento al capo 9) - corruzione - il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto che il Gip nell'ordinanza genetica abbia operato una non consentita immutazione del fatto contestato, violando così il principio della domanda cautelare. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di una connessione sostanziale tra il reato per il quale le intercettazioni sono state disposte e i fatti contestati ai capi 18) [falso ideologico in atto pubblico in riferimento alle attestazioni confluite in un verbale del Consiglio di amministrazione dell'Università, nei mesi di ottobre e novembre del 2018] e 21) [peculato, in relazione all'utilizzo da parte dell'Amaro di autovettura di proprietà dell'Università per scopi esclusivamente personali], connessione in realtà inesistente.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Iniziando da quello del PM, il primo motivo - relativo alla dedotta violazione di legge che inficerebbe l'ordinanza impugnata in riferimento alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni - è manifestamente infondato. 2.1. Il Tribunale del riesame ha rilevato che la originaria contestazione di corruzione (basata su uno scambio di illeciti favori tra una professoressa interessata alla chiamata di un suo allievo, i docenti suoi "alleati" nell'Università e, appunto, l'allievo risultato vincitore tutte e tre le volte a scapito dell'altra concorrente che ha sempre ottenuto ragione in sede di giustizia amministrativa) alla cui commissione avrebbe concorso anche Amaro, appariva errata e già il Gip l'aveva ricondotta ad una - più plausibile - ipotesi di abuso di ufficio, in ordine alla quale non sussistevano (alla luce della sentenza delle Sezioni unite "Cavallo") i presupposti per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento. 2.2. La motivazione sul punto dell'ordinanza del riesame è corretta. A prescindere dall'applicabilità o meno dei principi declinati dalle Sezioni unite con la sentenza Cavallo, questa Sezione (sent. n. 36420 del 19 gennaio 2021, Mazzone, Rv. 281989) ha già ritenuto che in tema di intercettazioni telefoniche la verifica dei presupposti di legittimità va effettuata con riguardo alla qualificazione del reato per il quale, in concreto, si dispone cli indizi idonei al momento dell'autorizzazione sicchè, ove "ah origine" il reato astrattamente configurabile non era tra quelli contemplati dall'art. 266 cod. proc. pen., le intercettazioni sono inutilizzabili pur se formalmente disposte per un titolo di reato che le consentiva (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni inizialmente disposte in relazione al reato di corruzione e poi utilizzate con riguardo al reato di abuso d'ufficio, sul presupposto che quest'ultima era l'unica fattispecie concretamente configurabile sulla base degli elementi disponibili fin dal momento in cui l'autorizzazione era stata disposta). 2.3. Pertanto, avendo il Tribunale motivato - in modo certamente non illogico - in ordine alla configurabilità, sin dall'origine, di fattispecie per la quale l'intercettazione non era consentita, la doglianza sul punto formulata dal PM risulta manifestamente infondata.2.4. Anche il secondo motivo del ricorso del PM è manifestamente infondato. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che - in riferimento alla contestazione di cui al Capo 9) [fatti di corruzione relativi ad un concorso per dottorato di ricerca in Architettura e territorio] - il Gip ha operato una modificazione del fatto contestato (secondo la contestazione cautelare Amaro era pubblico ufficiale corrotto, mentre l'ordinanza genetica del Gip lo ha qualificato come pubblico ufficiale corruttore). Pertanto, argomenta l'ordinanza impugnata, sarebbe stato necessario che il PM effettuasse una nuova contestazione cautelare per il fatto (non già diversamente qualificato, ma) strutturalmente diverso. 2.5. La motivazione sul punto del Tribunale del riesame appare corretta. Invero, il giudice della cautela può confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (ex pluribis, v. Sez. 6, n. 16020 del 13 marzo 2019, Calanna, Rv. 275602, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che confermava la misura cautelare emessa in relazione al reato di cui all'art. 322, comma quarto, cod. pen., individuando una condotta contraria ai doveri di ufficio diversa da quella indicata nell'imputazione provvisoria). Nel caso oggetto del presente ricorso deve trovare applicazione il principio ora evidenziato in quanto è evidente che il mutamento della posizione soggettiva dell'indagato - da corrotto a corruttore - integra, pur permanendo la fattispecie di corruzione, una non consentita modificazione del fatto contestato in via cautelare. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di Amaro è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. Infatti, il periodo di sospensione (disposto dal Gip con ordinanza del 19 aprile 2022 e la cui durata è stata dal Tribunale del riesame ridotta a quattro mesi) è interamente decorso. Invero, non è configurabile alcun interesse alla definizione del ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo di misura interdittiva in capo a chi lo abbia proposto, allorché, nelle more del relativo procedimento, la misura medesima, sottoposta a limite temporale prestabilito, sia divenuta inefficace per decorso del tempo (Sez. 6, n. 26665 del 9 luglio 2007, Manisco, Rv. 236862). 3.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante — come nel caso di specie - da causa non imputabile al ricorrente non determina condanna del predetto al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 dell'il novembre 2021, Puja, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero nonché quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per so
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