CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che: - il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego del vincolo della continuazione tra le rapine oggetto di due diverse sentenze di condanna. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il ricorrente non fa che riproporre considerazioni di merito concernenti la vicinanza temporale tra le rapine alle banche oggetto della prima sentenza di condanna e quella compiuta all'interno di un'abitazione privata oggetto della seconda, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e ignorandone i punti essenziali: la natura del tutto differente del delitto commesso a Bari, il luogo differente, la diversità dei complici rispetto a quelli con cui il ricorrente aveva compiuto le rapine alle banche. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente