CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; , L m [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 7 dicembre 2022, rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di truffa contestati ai capi 12-18-20-22 della rubrica, il sequestro della somma di euro 865.598,44 a carico di [OSCURATO:PERSONA] (nel periodo in cui era dipendente della farmacia [OSCURATO:PERSONA]) ed euro 18.000,54 (nel periodo in cui era dipendente della farmacia Gabriele), 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che i giudici del riesame avevano completamente omesso di valutare gli assunti difensivi svolti a corredo della richiesta di riesame, ed in particolare lo specifico motivo teso ad evidenziare la nullità del provvedimento applicativo per difetto assoluto di motivazione in ordine al richiesto periculum in mora, mancando nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari la motivazione tanto con riferimento alla tipologia del sequestro quanto ai beni che ne formavano oggetto; sul punto il Tribunale del Riesame si era soffermato brevemente sulla denunciata insussistenza del periculum sostenendo la operatività, nel caso di specie, del cd. "principio solidaristico" in considerazione della contestata partecipazione al sodalizio criminoso, nonché la corretta quantificazione della somma oggetto di sequestro, attraverso incondivisibili opinamenti di ricostruzione del profitto, denegando la confacenza nella specie della sentenza n. 15322/2022, mai richiamata dalla difesa nei motivi di gravame, operando quindi una illegittima e sintomatica commissione tra la impugnativa di [OSCURATO:PERSONA] e quella di altri indagati, ritenendo che le evidenziate questioni di sproporzione tra i beni oggetto di sequestro e profitto del reato fossero attinenti alla fase puramente esecutiva devoluta all'Ufficio di Procura e non già al sindacato di legittimità dell'ordinanza; il punto che si evidenziava con la presente impugnazione era che il provvedimento applicativo del sequestro era nullo per difetto assoluto di motivazione in ordine al richiesto requisito del periculum in mora. Il difensore presentava poi note di trattazione scritta, nelle quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Al ricorso è fondato.1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Ciò premesso, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato)" (Sez.U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) Fondato pertanto è il motivo di ricorso secondo il quale il Tribunale del Riesame non ha assolutamente motivato sul requisito del periculum in mora, necessario -come precisato dalla sentenza sopra richiamata- anche nel caso di sequestro preventivo in quanto l'esigenza cautelare non può non essere sorretta da una motivazione sul punto, giacché già il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili (così la sentenza citata, in motivazione: "Né si può trascurare come, solo aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculum, si potrebbe assicurare, come già osservato dalla sentenza di Sez. 5, n. 6562 del 14/12/2018, dep.2019, Pignataro, la corrispondenza a quell'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv.246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv.261509; Sez. 2, n.29687 del 28/05/2019, Frontino, 276979)." Sulla base di tale principio, il provvedimento impugnato deve allora essere annullato per violazione di legge, dovendosi ritenere apparente la motivazione secondo cui il requisito del periculum sussisterebbe in quanto il sequestro è finalizzato alla confisca (pag.19 ordinanza impugnata); l'ordinanza del tribunale del riesame, infatti, intervenuta, come detto nell'ambito di un sequestro di un bene quale profitto del reato, non ha risposto alle deduzioni difensive sul punto per cui dovrà essere effettuato nuovo giudizio sul punto; stante raccoglimento del motivo ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Cosenza - sezione