CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 35307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'i febbraio 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella con cui, il 4 giugno 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cinquantacinque cittadini extracomunitari pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di cinque anni di reclusione e 640.000 euro di multa ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deducono vizio di motivazione per avere la Corte di appello illegittimamente disatteso la censura sollevata in relazione all'attendibilità dei migranti le cui dichiarazioni — oggettivamente poco credibili e non assistite da tranquillizzanti elementi di conferma esterna — sono state poste a fondamento dell'affermazione della loro penale responsabilità. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale, con requisitoria del 27 gennaio 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché imperniati su un motivo manifestamente infondato. 2. La Corte di appello, invero, è pervenuta al rigetto dell'impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado attraverso un percorso argomentativo che si sottrae alla censura di contraddittorietà sollevata dai ricorrenti. Ha, in particolare, osservato che il deficit di credibilità dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — i quali, escussi nelle forme dell'incidente probatorio, hanno smentito le dichiarazioni, di univoco tenore accusatorio nei confronti degli imputati, rese nel corso delle indagini preliminari — non incide sulla complessiva portata del compendio istruttorio, che si giova dell'apporto di altri due migranti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che trova pieno riscontro ab externo. Shahzad ed Atif hanno riferito, tra l'altro, che il veliero, partito dalla Turchia, a bordo del quale si trovavano cinquantacinque migranti irregolari, era stato condotto sino alla costa ionica calabrese da due conducenti di nazionalità russa, riconosciuti negli odierni ricorrenti, i quali, giunti in prossimità del litorale, avevano abbandonato l'imbarcazione per dileguarsi a bordo di un tender. Gli stessi imputati, del resto, hanno ammesso di avere curato il trasporto dei migranti alla volta dell'Italia, sia pure offrendo giustificazioni — in ordine ai prodromi del viaggio, alle istruzioni ricevute ed alla consapevolezza dell'obiettivo loro demandato — che i giudici di merito hanno ritenuto mendaci, in tal senso deponendo le informazioni tratte dall'esame delle conversazioni intercorse sui rispettivi apparecchi telefonici, che li hanno portati ad escludere, tra l'altro, che il viaggio sia stato preceduto dall'effettuazione, in favore di Bukhanov e Sechenov, di un corso di addestramento funzionale al trasporto marittimo di turisti. La Corte di appello ha, ulteriormente, notato che la partenza dell'imbarcazione in orario notturno e da un remoto litorale, invece che da un porto, e l'invito alla repentina fuga, rivolto, via chat, da uno dei committenti a Bukhanov all'atto dell'arrivo alla foce del fiume Neto costituiscono plastica smentita della versione, ammannita dagli imputati, incentrata sulla patita costrizione all'adempimento del compito loro affidato. A fronte di un apparato motivazionale intrinsecamente logico e coerente, oltre che solidamente agganciato alle emergenze istruttorie, i ricorrenti sviluppano le proprie doglianze in relazione al solo apporto di Azann e Ahmad — che, per quanto già esposto, non ha costituito pietra angolare della decisione impugnata — mentre, con riferimento alle distinte, e ben più importanti, acquisizioni probatorie, si limitano ad addebitare ai giudici di merito di non avere indicato le ragioni che li hanno indotti a mutuare i contributi dei residui testimoni. In tal modo, Bukhanov e Sechenov si rendono autori di una contestazione tangibilmente aspecifica, che non si confronta con le argomentazioni, sopra evocate, sottese all'affermazione della loro penale responsabilità e collegate, tra l'altro, alle loro stesse parziali ammissioni, nonché alla totale insostenibilità della tesi difensiva. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr