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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 13156/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11./11/1966 avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente decisione disposto con sentenza del 12 aprile 2019 della Corte di cassazione, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - escludendo la continuazione, rideterminando la pena finale e riconoscendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 maggio 2009 con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, per avere, in Montesarchio nel maggio 2001, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], titolare di un bar, a corrispondere la somma di 500.000 lire mensili - come corrispettivo per la "protezione" che lo [OSCURATO:PERSONA] garantiva a tutti i commercianti della zona, "soldi" che il predetto aveva riferito che "servivano ai compagni nostri" - senza che l'evento si realizzasse per cause indipendenti dalla loro volontà.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 114 e 629 cod. pen., 27 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, valorizzando mere supposizioni e presunzioni, senza tenere conto delle argomentazioni sviluppate dalla Cassazione nella sentenza rescindente in ordine alla inattendibilità della persona offesa e alla diversa versione dei fatti offerta dal teste [OSCURATO:PERSONA]: dunque, senza considerare che le frasi estorsive erano state pronunciate solo dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza che il Pellegrino avesse avuto nella vicenda alcun ruolo, non essendo stato neppure provato che fosse presente al momento dei fatti, potendo lo stesso al più aver tenuto solo una condotta trascurabile ovvero di minima importanza.

2.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare le indicazioni impartite dalla Cassazione nella sentenza di annullamento, senza chiarire le concrete ragioni per cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi credibile; non potendo essere valorizzati, a mo' di riscontri, gli accertamenti compiuti in altro procedimento definito con sentenza di condanna irrevocabile emessa nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] e del Paradisi, chiamati a rispondere di condotte alle quali il Pellegrino era del tutto estraneo.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 legge n. 203 del 1991), 27 Cost., e vizio cli motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, benché non fosse risultata provata l'appartenenza dello ladanza ad un'associazione di stampo mafioso e nonostante non vi fossero elementi per riferire al Pellegrino circostanze fattuali soggettivamente attribuite al solo [OSCURATO:PERSONA] (il quale, peraltro, pur avendo scontato in precedenza un periodo di detenzione in carcere, aveva genericamente menzionato nel discorso i suoi "compagni" e solamente millantato un suo ruolo di protezione dei commercianti): non avendo il primo indicato alla persona offesa le ragioni della sua 'convocazione' ed essendo state irragionevolmente screditate le dichiarazioni favorevoli al ricorrente che al riguardo erano state rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Vizio di motivazione, per travisamento della prova e contraddittorietà, per avere la Corte di appello mancato di adeguatamente considerare le dichiarazioni rese dalla persona offesa che, con riferimento all'invito che nel bar gli era stato rivolto dal Pellegrino, aveva escluso di aver avvertito alcun senso di intimidazione o di minaccia: finendo per attribuire al prevenuto, con un mero richiamo al dato della presenza nel territorio di organizzazioni criminali, l'aggravante ad effetto speciale allo stesso contestata.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e in parte manifestamente infondati.

2.1. Con motivazione che resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità la Corte di appello di Napoli, adeguatamente replicando alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ha chiarito in maniera congrua quali fossero le ragioni per ritenere pienamenl:e attendibile la parola accusatrice proveniente dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (il quale, dopo un primo tentennamento dovuto evidentemente al timore di subire conseguenze ritorsive, allorquando si era presentato in forte stato di agitazione presso il locale commissariato di polizia per cercare di ritrattare la prima denuncia, aveva poi reso in dibattimento una narrazione di quanto accaduto sufficientemente lineare e precisa) e per le quali non era idonea a scalfire l'affermazione di fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva la deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA].

In un contesto qualificato dall'intervenuta sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata affermata la loro responsabilità in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata ai danni del [OSCURATO:PERSONA] - sentenza che aveva accertato come tale iniziativa fosse stata 'autorizzata' da [OSCURATO:PERSONA], capo del clan di stampo camorristico che all'epoca gestiva le attività illecite in quella zona del napoletano - le carte del processo avevano comprovato che la prima richiesta estorsiva era stata rivolta alla vittima dallo [OSCURATO:PERSONA] all'interno della vettura del Pellegrino, nel mentre questi guidava l'auto, e dopo che lo stesso Pellegrino si era presentato nel bar del [OSCURATO:PERSONA] invitandolo a seguirlo perché "c'era una persona che voleva incontrarlo".

Circostanze la cui valenza probatoria - hanno convincentemente sottolineato i giudici di merito - non era stata inficiata dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver saputo che il Pellegrino aveva manifestato interesse alla vendita del bar del [OSCURATO:PERSONA] e di aver appreso "nel rione" che analogo interesse aveva avuto anche lo [OSCURATO:PERSONA]: e ciò perché, anche a prescindere dall'inutilizzabilità di tale "voce corrente", era verosimile che quella fosse stata la versione che il Pellegrino aveva inteso veicolare; mentre è certo che al [OSCURATO:PERSONA] l'odierno imputato non aveva affatto parlato di quella motivazione commerciale, tant'è che poi lo [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mostrato alcun interesse ad acquistare quel locale, aveva formulato l'indicata richiesta estorsiva, tenendola sempre ferma nei successivi approcci che aveva avuto con la persona offesa.

2.2. Del tutto prive di pregio sono, dunque, le ulteriori doglianze difensive formulate in termini di violazione di legge, in quanto appare pienamente legittima la decisione della Corte territoriale di considerare il Pellegrino concorrente, con ruolo e contributo causale tutt'altro che trascurabile, nella commissione di quella tentata estorsione.

In tale ottica, le censure della difesa risultano generiche nella misura in cui non si sono confrontate con quello specifico passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella quale i giudici di merito avevano posto in rilievo non solo come il Pellegrino avesse condotto il [OSCURATO:PERSONA] al cospetto dello [OSCURATO:PERSONA] e avesse presenziato, guidando la vettura neila quale i protagonisti si trovavano, alla minacciosa richiesta del denaro; ma anche come la persona offesa si fosse lamentatcì con il ricorrente per la situazione di estremo disagio e pericolo in cui si era venuta a trovare, doglianza che non avrebbe avuto senso se il Pellegrino fosse stato estraneo a quella iniziativa.3.

Anche il terzo e il quarto motivo del ricorso sono manifestamente infondati.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (così, tra le tante, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027): essendo a tal fine irrilevante la prova dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano quella veste tipicamente mafiosa (in questo senso, tra le diverse, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033).

Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo, osservando come l'odierno ricorrente avesse concorso nella formulazione di quella pretesa estorsiva, anche se materialmente attuata da uno dei due correi, il soggetto pluripregiudicato, che, nell'avanzare la richiesta minacciosa, aveva fatto espressamente riferimento alla destinazione del denaro ai "compagni nostri" e alla funzione di "protezione" dei commercianti della zona, cui era stata data la "garanzia di poter lavorare tranquilli", scopo al quale i richiedenti avevano esplicitamente collegato la dazione di quanto da loro preteso: profili di aggravamento e di maggiore pericolosità aventi natura oggettiva, tali dall'essere, dunque, applicabili a tutti i concorrenti del reato.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11./11/1966 avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della precedente decisione disposto con sentenza del 12 aprile 2019 della Corte di cassazione, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - escludendo la continuazione, rideterminando la pena finale e riconoscendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 maggio 2009 con la quale il Tribunale di Benevento aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 629, secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, per avere, in Montesarchio nel maggio 2001, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], titolare di un bar, a corrispondere la somma di 500.000 lire mensili - come corrispettivo per la "protezione" che lo [OSCURATO:PERSONA] garantiva a tutti i commercianti della zona, "soldi" che il predetto aveva riferito che "servivano ai compagni nostri" - senza che l'evento si realizzasse per cause indipendenti dalla loro volontà. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 114 e 629 cod. pen., 27 Cost., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, valorizzando mere supposizioni e presunzioni, senza tenere conto delle argomentazioni sviluppate dalla Cassazione nella sentenza rescindente in ordine alla inattendibilità della persona offesa e alla diversa versione dei fatti offerta dal teste [OSCURATO:PERSONA]: dunque, senza considerare che le frasi estorsive erano state pronunciate solo dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza che il Pellegrino avesse avuto nella vicenda alcun ruolo, non essendo stato neppure provato che fosse presente al momento dei fatti, potendo lo stesso al più aver tenuto solo una condotta trascurabile ovvero di minima importanza. 2.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare le indicazioni impartite dalla Cassazione nella sentenza di annullamento, senza chiarire le concrete ragioni per cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi credibile; non potendo essere valorizzati, a mo' di riscontri, gli accertamenti compiuti in altro procedimento definito con sentenza di condanna irrevocabile emessa nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] e del Paradisi, chiamati a rispondere di condotte alle quali il Pellegrino era del tutto estraneo. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 legge n. 203 del 1991), 27 Cost., e vizio cli motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, benché non fosse risultata provata l'appartenenza dello ladanza ad un'associazione di stampo mafioso e nonostante non vi fossero elementi per riferire al Pellegrino circostanze fattuali soggettivamente attribuite al solo [OSCURATO:PERSONA] (il quale, peraltro, pur avendo scontato in precedenza un periodo di detenzione in carcere, aveva genericamente menzionato nel discorso i suoi "compagni" e solamente millantato un suo ruolo di protezione dei commercianti): non avendo il primo indicato alla persona offesa le ragioni della sua 'convocazione' ed essendo state irragionevolmente screditate le dichiarazioni favorevoli al ricorrente che al riguardo erano state rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Vizio di motivazione, per travisamento della prova e contraddittorietà, per avere la Corte di appello mancato di adeguatamente considerare le dichiarazioni rese dalla persona offesa che, con riferimento all'invito che nel bar gli era stato rivolto dal Pellegrino, aveva escluso di aver avvertito alcun senso di intimidazione o di minaccia: finendo per attribuire al prevenuto, con un mero richiamo al dato della presenza nel territorio di organizzazioni criminali, l'aggravante ad effetto speciale allo stesso contestata. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. I primi due motivi del ricorso, strettamente connessi tra loro, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, perché in parte presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge e in parte manifestamente infondati. 2.1. Con motivazione che resta esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità la Corte di appello di Napoli, adeguatamente replicando alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ha chiarito in maniera congrua quali fossero le ragioni per ritenere pienamenl:e attendibile la parola accusatrice proveniente dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (il quale, dopo un primo tentennamento dovuto evidentemente al timore di subire conseguenze ritorsive, allorquando si era presentato in forte stato di agitazione presso il locale commissariato di polizia per cercare di ritrattare la prima denuncia, aveva poi reso in dibattimento una narrazione di quanto accaduto sufficientemente lineare e precisa) e per le quali non era idonea a scalfire l'affermazione di fondatezza dell'ipotesi ricostruttiva la deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA]. In un contesto qualificato dall'intervenuta sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata affermata la loro responsabilità in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata ai danni del [OSCURATO:PERSONA] - sentenza che aveva accertato come tale iniziativa fosse stata 'autorizzata' da [OSCURATO:PERSONA], capo del clan di stampo camorristico che all'epoca gestiva le attività illecite in quella zona del napoletano - le carte del processo avevano comprovato che la prima richiesta estorsiva era stata rivolta alla vittima dallo [OSCURATO:PERSONA] all'interno della vettura del Pellegrino, nel mentre questi guidava l'auto, e dopo che lo stesso Pellegrino si era presentato nel bar del [OSCURATO:PERSONA] invitandolo a seguirlo perché "c'era una persona che voleva incontrarlo". Circostanze la cui valenza probatoria - hanno convincentemente sottolineato i giudici di merito - non era stata inficiata dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver saputo che il Pellegrino aveva manifestato interesse alla vendita del bar del [OSCURATO:PERSONA] e di aver appreso "nel rione" che analogo interesse aveva avuto anche lo [OSCURATO:PERSONA]: e ciò perché, anche a prescindere dall'inutilizzabilità di tale "voce corrente", era verosimile che quella fosse stata la versione che il Pellegrino aveva inteso veicolare; mentre è certo che al [OSCURATO:PERSONA] l'odierno imputato non aveva affatto parlato di quella motivazione commerciale, tant'è che poi lo [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mostrato alcun interesse ad acquistare quel locale, aveva formulato l'indicata richiesta estorsiva, tenendola sempre ferma nei successivi approcci che aveva avuto con la persona offesa. 2.2. Del tutto prive di pregio sono, dunque, le ulteriori doglianze difensive formulate in termini di violazione di legge, in quanto appare pienamente legittima la decisione della Corte territoriale di considerare il Pellegrino concorrente, con ruolo e contributo causale tutt'altro che trascurabile, nella commissione di quella tentata estorsione. In tale ottica, le censure della difesa risultano generiche nella misura in cui non si sono confrontate con quello specifico passaggio della motivazione della sentenza impugnata nella quale i giudici di merito avevano posto in rilievo non solo come il Pellegrino avesse condotto il [OSCURATO:PERSONA] al cospetto dello [OSCURATO:PERSONA] e avesse presenziato, guidando la vettura neila quale i protagonisti si trovavano, alla minacciosa richiesta del denaro; ma anche come la persona offesa si fosse lamentatcì con il ricorrente per la situazione di estremo disagio e pericolo in cui si era venuta a trovare, doglianza che non avrebbe avuto senso se il Pellegrino fosse stato estraneo a quella iniziativa.3. Anche il terzo e il quarto motivo del ricorso sono manifestamente infondati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (così, tra le tante, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027): essendo a tal fine irrilevante la prova dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano quella veste tipicamente mafiosa (in questo senso, tra le diverse, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). Di tali criteri interpretativi la Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo, osservando come l'odierno ricorrente avesse concorso nella formulazione di quella pretesa estorsiva, anche se materialmente attuata da uno dei due correi, il soggetto pluripregiudicato, che, nell'avanzare la richiesta minacciosa, aveva fatto espressamente riferimento alla destinazione del denaro ai "compagni nostri" e alla funzione di "protezione" dei commercianti della zona, cui era stata data la "garanzia di poter lavorare tranquilli", scopo al quale i richiedenti avevano esplicitamente collegato la dazione di quanto da loro preteso: profili di aggravamento e di maggiore pericolosità aventi natura oggettiva, tali dall'essere, dunque, applicabili a tutti i concorrenti del reato. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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