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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13596/2026

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entato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];941 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2849/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 2932/2019;Numero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/202624/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].R.G. 1269/23SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del giorno 1.7.2022 n. 2849, la Corte d’appello diRoma respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domandadell’Università Europea di Roma (in seguito, per brevità, UER)volta a far accertare la correttezza dell’aliquota versata a titolodi contributi previdenziali alla gestione C.P.T.S., per il periodomeglio indicato nella sentenza impugnata, con il conseguenteannullamento delle note di rettifica emesse dall’Istitutoprevidenziale, per l’applicazione di una differente aliquota.Il tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che le deleghelegislative conferite al Governo dalla legge n. 335/95 in materia,non erano state ancora esercitate nel periodo di riferimento, conla conseguenza che al caso di specie, andava applicata l’inferiorealiquota pari al 26,20%, calcolata dall’Università ricorrente.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado,ritenendo non condivisibile l’assunto dell’Istituto previdenzialesecondo cui lo Statuto dell’Università avrebbe consentitol’equiparazione totale del personale docente universitariostatale e non statale (quale quello dell’odierna Università),anche quanto alle aliquote contributive: mancava, infatti, laNumero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026delega di armonizzazione, attuata solo nel 2020, in virtù dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/20261 comma 565 della legge n. 178/20, trattandosi di materia voltaalla perequazione delle aliquote che è di competenza legislativa,mentre lo Statuto universitario non poteva autodeterminare lealiquote di finanziamento contributivo, né in effetti, lo Statutodella predetta università prevedeva alcunché in proposito.Avverso la sentenza della Corte d’appello, L’Inps ricorre incassazione, sulla base di un motivo, mentre l’UER ha resistitocon controricorso.Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto delricorso.Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare dell’art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 243/91e dell’art. 2 comma 2 della legge n. 335/95, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corteterritoriale aveva ritenuto che l’aliquota contributiva daapplicare ai professori e ricercatori delle università non statalidovesse essere pari al 26.20%, quindi, di entità inferiorerispetto a quella prevista per i professori e ricercatori delleuniversità statali, fissata al 33%, ai sensi dell’art. 1 comma 769della legge n. 296/06.Al fine di esaminare il motivo di doglianza è, ad avviso delCollegio, necessario ricostruire le norme succedutesi conNumero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026riguardo alla aliquota previdenziale imposta alle UniversNiutmàe rno odi nra ccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/2026statali per la contribuzione a favore di docenti e ricercatori.Ebbene, l’art. 4 della legge 243 del 1991 ha previsto al primocomma: «1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari inservizio presso le università non statali si applica, ai fini deltrattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenticivili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento diquiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvatocon il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciòsia previsto da apposita norma statutaria.

I provvedimenti distessa procedura prevista per il personale delle universitàstatali».Con tale disposizione si è previsto che, a decorrere dal 21 agosto1991 data di entrata in vigore della legge, ai professori ed airicercatori universitari in servizio presso le università non statalitrovi applicazione, ai fini del trattamento di quiescenza, ladisciplina prevista per i dipendenti civili dello Statosubordinatamente all’adozione di una modifica statutaria daparte delle Università non statali.La norma ha disciplinato, nel medesimo contesto e in viaspecifica e derogatoria, anche il profilo della contribuzione.

Alsecondo comma dell’art. 2 è stato previsto, infatti, che «2.

Aifini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, leuniversità non statali sono tenute al versamento in contoentrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nellamisura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,Numero registro generale 1269/2023e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026versamento di un contributo pari a due volte l'importo dellaData pubblicazione 10/05/2026ritenuta predetta.

Tale obbligo è riferito a tutti i periodi diservizio effettivo valutabili ai fini del trattamento diquiescenza».L’entità della percentuale di contribuzione si evince anche dallaCircolare INPS n. 81 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita in proposito:«La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2, prevede che leUniversità non statali legalmente riconosciute, che hannoadottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4, comma 4,della predetta legge, versano in un apposito conto del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) una contribuzionecomplessiva ai fini pensionistici, risultante dalla somma tra laritenuta a carico del personale dipendente, prevista nella misurafissata dall’articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,soggetta nel tempo a vari aggiornamenti (da ultimo l’art. 1,comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nellamisura dell’8,80% (aliquota vigente) della contribuzioneimponibile, e la contribuzione a carico delle Università-datrici dilavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa (aliquotadel 17,60% della contribuzione imponibile)».Successivamente è intervenuta la legge 335 del 1995 che all’art.2, comma 1, ha stabilito che «1.

Con effetto dal 1 gennaio 1996è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamentipensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altrecategorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a caricodel bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 479».Numero registro generale 1269/2023Anche questa disposizione, al comma 2, ha confermato unN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026regime speciale quanto alle aliquote di contribuzione delleData pubblicazione 10/05/2026amministrazioni non statali ed ha previsto che «LeAmministrazioni statali sono tenute al versamento di unacontribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquotadi finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cuiall'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 puntipercentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. [..].

Perle categorie di personale non statale i cui trattamenti sono acarico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione delladelega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquotedi contribuzione».

Ai commi 22 e 23 dell’articolo 4 è stataprevista una delega legislativa al Governo diretta allaarmonizzazione dei regimi pensionistici che tuttavia non venneesercitata.Per l’effetto sono rimaste distinte le aliquote contributive per leUniversità statali e per quelle non statali.Solo con l’art. 1 comma 565 della legge n. 178 del 2020 si ègiunti alla parificazione delle aliquote di contribuzione traUniversità statali e non statali.

Con tale disposizione si èprevisto, al primo periodo che «Ai fini dell'attuazione delledisposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università nonstatali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento diquiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri diripartizione, per le stesse categorie di personale in serviziopresso le università statali».Numero registro generale 1269/2023La disposizione ha richiamato, significativamente, il comma 1N umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026dell’articolo 4 della legge 243 del 1991 e, per questa via, laData pubblicazione 10/05/2026disposizione che già consentiva di applicare per i professori e iricercatori universitari in servizio presso le università nonstatali, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplinaprevista per i dipendenti civili dello Stato.

Con disposizioneinnovativa e applicabile solo per l’avvenire, è stata parificatal'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento diquiescenza dei professori e dei ricercatori universitari in serviziopresso le università non statali a quella in vigore, con i medesimicriteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale inservizio presso le università statali.Per l’effetto da quella data l’aliquota è divenuta pari al 33% equesto è tanto vero che anche nella già citata circolare INPS n.81 del 2021 si legge che « come già evidenziato, la legge n.178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1°gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delleprestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmentericonosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa.Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamentodelle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datricedi lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria deiprofessori universitari e ricercatori è, per tutti gli IstitutiUniversitari non statali legalmente riconosciuti, fissatonell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cuil’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a caricodell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro)».In sostanza alla luce della esposta ricostruzione normativacorrettamente la UER ha versato nel periodo in osservazione (aprile 2017-marzo 2018) la contribuzione nella misura delNumero registro generale 1269/202326,20% e non come preteso nella misura del 33% posto cheN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026fino a tutto il 2020 persisteva per le Università non stataliData pubblicazione 10/05/2026legalmente riconosciute il diritto ad avvalersi dell’ aliquotainferiore.In tal senso depone il secondo periodo del comma 565 dell’art.1 della legge n. 178 del 2020 che recita che «restano acquisitealla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia lecontribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entratain vigore della presente legge».Con tale disposizione si conferma l’ efficacia delle contribuzioniversate, per il periodo precedente all’entrata in vigore dellanorma (gennaio 2021), sulla base delle aliquote inferiori giàdovute dalle Università non statali.Il terzo periodo della disposizione vale a definirne il senso dalmomento che, consapevole dei maggiori oneri per il bilanciodell’ente previdenziale derivanti «dalla differenza tra l'aliquotacontributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti diquiescenza» provvede a coprirli tramite uno stanziamento dalbilancio dello Stato.La disposizione, confermata l’efficacia ai fini previdenziali della,minore, aliquota corrisposta fino al 2020 dalle Università nonstatali, e cioè dell’aliquota pari al 26%, provvede a coprire glioneri che ne derivano per il bilancio dell’INPS.La ratio della norma risiede nella presupposta scelta dellegislatore di confermare l’ efficacia della misura dellacontribuzione per gli anni precedenti e di assicurare, nonostantela minore entità della contribuzione, prestazioni analoghe aquelle previste per professori e ricercatori delle UniversitàNumero registro generale 1269/2023statali approntando la copertura degli oneri che derivano dallaN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026scelta in questione.Data pubblicazione 10/05/2026Tale interpretazione del secondo periodo del comma 565 nonpriva di significato innovativo la disposizione che invece si coglieproprio valutando il secondo periodo insieme al primo e al terzoperiodo della stessa disposizione: la norma parifica l’ aliquotacontributiva dovuta dalle Università non statali a quella dovutaalle Università statali a decorrere dal 2021 e stabilisce che,nonostante la minore aliquota applicata fino al 2020 in ragionedi conforme volontà del legislatore, i contributi così versati sonopienamente efficaci ai fini delle connesse prestazionioccupandosi di predisporre il conseguente stanziamento per farfronte ai maggiori oneri che, proprio dalle disposizioni del primoe del secondo periodo del comma 565, derivano per il bilanciodell’INPS.In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorsodell’Inps deve essere rigettato.

Quanto alle spese la complessitàdelle questioni trattate e la loro novità ne giustifica l’integralecompensazione tra le parti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Numero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026.

Num ero di raccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Lucia EspositoNumero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];941 - ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2849/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 2932/2019;Numero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/202624/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].R.G. 1269/23SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del giorno 1.7.2022 n. 2849, la Corte d’appello diRoma respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domandadell’Università Europea di Roma (in seguito, per brevità, UER)volta a far accertare la correttezza dell’aliquota versata a titolodi contributi previdenziali alla gestione C.P.T.S., per il periodomeglio indicato nella sentenza impugnata, con il conseguenteannullamento delle note di rettifica emesse dall’Istitutoprevidenziale, per l’applicazione di una differente aliquota.Il tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che le deleghelegislative conferite al Governo dalla legge n. 335/95 in materia,non erano state ancora esercitate nel periodo di riferimento, conla conseguenza che al caso di specie, andava applicata l’inferiorealiquota pari al 26,20%, calcolata dall’Università ricorrente.La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado,ritenendo non condivisibile l’assunto dell’Istituto previdenzialesecondo cui lo Statuto dell’Università avrebbe consentitol’equiparazione totale del personale docente universitariostatale e non statale (quale quello dell’odierna Università),anche quanto alle aliquote contributive: mancava, infatti, laNumero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026delega di armonizzazione, attuata solo nel 2020, in virtù dNuemlel’rao drit r.a ccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/20261 comma 565 della legge n. 178/20, trattandosi di materia voltaalla perequazione delle aliquote che è di competenza legislativa,mentre lo Statuto universitario non poteva autodeterminare lealiquote di finanziamento contributivo, né in effetti, lo Statutodella predetta università prevedeva alcunché in proposito.Avverso la sentenza della Corte d’appello, L’Inps ricorre incassazione, sulla base di un motivo, mentre l’UER ha resistitocon controricorso.Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto delricorso.Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giornidall’adozione della decisione in camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare dell’art. 4 commi 1 e 2 della legge n. 243/91e dell’art. 2 comma 2 della legge n. 335/95, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corteterritoriale aveva ritenuto che l’aliquota contributiva daapplicare ai professori e ricercatori delle università non statalidovesse essere pari al 26.20%, quindi, di entità inferiorerispetto a quella prevista per i professori e ricercatori delleuniversità statali, fissata al 33%, ai sensi dell’art. 1 comma 769della legge n. 296/06.Al fine di esaminare il motivo di doglianza è, ad avviso delCollegio, necessario ricostruire le norme succedutesi conNumero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026riguardo alla aliquota previdenziale imposta alle UniversNiutmàe rno odi nra ccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/2026statali per la contribuzione a favore di docenti e ricercatori.Ebbene, l’art. 4 della legge 243 del 1991 ha previsto al primocomma: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari inservizio presso le università non statali si applica, ai fini deltrattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenticivili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento diquiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvatocon il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciòsia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti distessa procedura prevista per il personale delle universitàstatali».Con tale disposizione si è previsto che, a decorrere dal 21 agosto1991 data di entrata in vigore della legge, ai professori ed airicercatori universitari in servizio presso le università non statalitrovi applicazione, ai fini del trattamento di quiescenza, ladisciplina prevista per i dipendenti civili dello Statosubordinatamente all’adozione di una modifica statutaria daparte delle Università non statali.La norma ha disciplinato, nel medesimo contesto e in viaspecifica e derogatoria, anche il profilo della contribuzione. Alsecondo comma dell’art. 2 è stato previsto, infatti, che «2. Aifini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, leuniversità non statali sono tenute al versamento in contoentrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nellamisura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,Numero registro generale 1269/2023e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026versamento di un contributo pari a due volte l'importo dellaData pubblicazione 10/05/2026ritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi diservizio effettivo valutabili ai fini del trattamento diquiescenza».L’entità della percentuale di contribuzione si evince anche dallaCircolare INPS n. 81 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita in proposito:«La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2, prevede che leUniversità non statali legalmente riconosciute, che hannoadottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4, comma 4,della predetta legge, versano in un apposito conto del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) una contribuzionecomplessiva ai fini pensionistici, risultante dalla somma tra laritenuta a carico del personale dipendente, prevista nella misurafissata dall’articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,soggetta nel tempo a vari aggiornamenti (da ultimo l’art. 1,comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nellamisura dell’8,80% (aliquota vigente) della contribuzioneimponibile, e la contribuzione a carico delle Università-datrici dilavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa (aliquotadel 17,60% della contribuzione imponibile)».Successivamente è intervenuta la legge 335 del 1995 che all’art.2, comma 1, ha stabilito che «1. Con effetto dal 1 gennaio 1996è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamentipensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altrecategorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a caricodel bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decretolegislativo 30 giugno 1994, n. 479».Numero registro generale 1269/2023Anche questa disposizione, al comma 2, ha confermato unN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026regime speciale quanto alle aliquote di contribuzione delleData pubblicazione 10/05/2026amministrazioni non statali ed ha previsto che «LeAmministrazioni statali sono tenute al versamento di unacontribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquotadi finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cuiall'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 puntipercentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. [..]. Perle categorie di personale non statale i cui trattamenti sono acarico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione delladelega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquotedi contribuzione». Ai commi 22 e 23 dell’articolo 4 è stataprevista una delega legislativa al Governo diretta allaarmonizzazione dei regimi pensionistici che tuttavia non venneesercitata.Per l’effetto sono rimaste distinte le aliquote contributive per leUniversità statali e per quelle non statali.Solo con l’art. 1 comma 565 della legge n. 178 del 2020 si ègiunti alla parificazione delle aliquote di contribuzione traUniversità statali e non statali. Con tale disposizione si èprevisto, al primo periodo che «Ai fini dell'attuazione delledisposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università nonstatali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento diquiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri diripartizione, per le stesse categorie di personale in serviziopresso le università statali».Numero registro generale 1269/2023La disposizione ha richiamato, significativamente, il comma 1N umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026dell’articolo 4 della legge 243 del 1991 e, per questa via, laData pubblicazione 10/05/2026disposizione che già consentiva di applicare per i professori e iricercatori universitari in servizio presso le università nonstatali, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplinaprevista per i dipendenti civili dello Stato. Con disposizioneinnovativa e applicabile solo per l’avvenire, è stata parificatal'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento diquiescenza dei professori e dei ricercatori universitari in serviziopresso le università non statali a quella in vigore, con i medesimicriteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale inservizio presso le università statali.Per l’effetto da quella data l’aliquota è divenuta pari al 33% equesto è tanto vero che anche nella già citata circolare INPS n.81 del 2021 si legge che « come già evidenziato, la legge n.178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1°gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delleprestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmentericonosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa.Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamentodelle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datricedi lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria deiprofessori universitari e ricercatori è, per tutti gli IstitutiUniversitari non statali legalmente riconosciuti, fissatonell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cuil’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a caricodell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro)».In sostanza alla luce della esposta ricostruzione normativacorrettamente la UER ha versato nel periodo in osservazione (aprile 2017-marzo 2018) la contribuzione nella misura delNumero registro generale 1269/202326,20% e non come preteso nella misura del 33% posto cheN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026fino a tutto il 2020 persisteva per le Università non stataliData pubblicazione 10/05/2026legalmente riconosciute il diritto ad avvalersi dell’ aliquotainferiore.In tal senso depone il secondo periodo del comma 565 dell’art.1 della legge n. 178 del 2020 che recita che «restano acquisitealla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia lecontribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entratain vigore della presente legge».Con tale disposizione si conferma l’ efficacia delle contribuzioniversate, per il periodo precedente all’entrata in vigore dellanorma (gennaio 2021), sulla base delle aliquote inferiori giàdovute dalle Università non statali.Il terzo periodo della disposizione vale a definirne il senso dalmomento che, consapevole dei maggiori oneri per il bilanciodell’ente previdenziale derivanti «dalla differenza tra l'aliquotacontributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti diquiescenza» provvede a coprirli tramite uno stanziamento dalbilancio dello Stato.La disposizione, confermata l’efficacia ai fini previdenziali della,minore, aliquota corrisposta fino al 2020 dalle Università nonstatali, e cioè dell’aliquota pari al 26%, provvede a coprire glioneri che ne derivano per il bilancio dell’INPS.La ratio della norma risiede nella presupposta scelta dellegislatore di confermare l’ efficacia della misura dellacontribuzione per gli anni precedenti e di assicurare, nonostantela minore entità della contribuzione, prestazioni analoghe aquelle previste per professori e ricercatori delle UniversitàNumero registro generale 1269/2023statali approntando la copertura degli oneri che derivano dallaN umero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026scelta in questione.Data pubblicazione 10/05/2026Tale interpretazione del secondo periodo del comma 565 nonpriva di significato innovativo la disposizione che invece si coglieproprio valutando il secondo periodo insieme al primo e al terzoperiodo della stessa disposizione: la norma parifica l’ aliquotacontributiva dovuta dalle Università non statali a quella dovutaalle Università statali a decorrere dal 2021 e stabilisce che,nonostante la minore aliquota applicata fino al 2020 in ragionedi conforme volontà del legislatore, i contributi così versati sonopienamente efficaci ai fini delle connesse prestazionioccupandosi di predisporre il conseguente stanziamento per farfronte ai maggiori oneri che, proprio dalle disposizioni del primoe del secondo periodo del comma 565, derivano per il bilanciodell’INPS.In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorsodell’Inps deve essere rigettato. Quanto alle spese la complessitàdelle questioni trattate e la loro novità ne giustifica l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Numero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026. Num ero di raccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Lucia EspositoNumero registro generale 1269/2023Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 13596/2026Data pubblicazione 10/05/2026
Sentenza Cassazione n. 13596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris