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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 39386/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16792-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16792/2020 [OSCURATO:PERSONA] E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10601/2021Numero di raccolta generale 39386/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1: Data pubblicazione 10/12/2021 violazione degli artt. 3 e 24 Cost, e degli artt. 74 e136 del d.P.R. n. 115 del 2002) avverso l’ordinanza del 16 ottobre 2020 resa in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Ministero della Giustizia.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 30 gennaio 2018 che ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza della colpa grave ex art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Non di meno, il Tribunale assunse che [OSCURATO:PERSONA] fosse sprovvista di legittimazione attiva alla spiegata opposizione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato.

Come da questa Corte più volte ribadito (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.

Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16792/2020 Numero sezionale 10601/2021 (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass.

S.U. n.

Numero di raccolta generale 39386/2021Data pubblicazione 10/12/2021 26907/2016).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.

Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16792-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16792/2020 [OSCURATO:PERSONA] E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10601/2021Numero di raccolta generale 39386/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1: Data pubblicazione 10/12/2021 violazione degli artt. 3 e 24 Cost, e degli artt. 74 e136 del d.P.R. n. 115 del 2002) avverso l’ordinanza del 16 ottobre 2020 resa in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Ministero della Giustizia. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 30 gennaio 2018 che ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza della colpa grave ex art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002. Non di meno, il Tribunale assunse che [OSCURATO:PERSONA] fosse sprovvista di legittimazione attiva alla spiegata opposizione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso è fondato. Come da questa Corte più volte ribadito (ex multis, Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 - 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 16792/2020 Numero sezionale 10601/2021 (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. Numero di raccolta generale 39386/2021Data pubblicazione 10/12/2021 26907/2016). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va pertanto accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
Decreto Cassazione n. 39386/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris