CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 20782/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26428/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 101/2019 depositata il08/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione della C.T.R. Marche, indicata in epigrafe, con due emotivi di ricorso (1- nullità della sentenza per violazione degli art. 17 - bis , 22 e 27, d. lgs. 546 del 1992, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 2-nullità della sentenza per violazione di legge, art. 10, legge 212 del 2000, 53 e 97, Costituzione, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); 2. l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato che 1. Il ricorrente ha depositato memoria nella quale evidenzia la definizione della lite fiscale pendente da parte del coobbligato (RG 27384/2019) in relazione all’art. 1, comma 202, legge n. 197 del 2022. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite (cessata materia del contendere)con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione della definizioneex art. 1, comma 202, legge n. 197 del 2022. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spe