CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO(dato avviso alle partiì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. Ci si duole che il Giudice non abbia valutato adeguatamente la pena patteggiata e abbia in particolare trascurato 12 concedibilità nel caso in esame delle circostanze attenuanti generiche e comunque la congruità di una pena meno elevata. La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Orbene, nel caso in esame le censure difensive (nei limiti del devoluto) sono inammissibili attenendo alla sola congruità della pena (e non all'illegalità della stessa). 5. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.„ sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 20