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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34142/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBEFtARDINO [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 19 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Civitavecchia I 8 ottobre 2020 a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché estinti per prescrizione i reati ascrittivex art. 44, lett.

C), d.P.R. n. 380 del 2001 di lottizzazione abusiva, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, accertati in Ladispoli il 20 ottobre 2015; ha revocato l'ordine di demolizione ed ha confermato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi abusivamente realizzate.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputata in relazione al capo a) di lottizzazione abusiva.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 30, 31 e 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, 7 Cedu, e della motivazione.

La Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello sulla proporzionalità della confisca di tutti i terreni, posto che il terreno si estende su una superficie di 86.000 metri quadrati, rispetto all'illecito contestato.

La confisca sarebbe avvenuta mediante un automatismo e senza alcuna verifica rispetto al reato contestato, essendo insufficiente il mero richiamo all'istruttoria dibattimentale.

Sulla necessità di applicare il principio di proporzionalità in caso di confisca urbanistica e declaratoria di prescrizione si richiama la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza Giem, e della Corte di cassazione (Sez.

U., n.13539 del 30/01/2020, Perroni; Sez. 3, n.12640 del 05/02/2020, Iannelli; Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020, Santamaria).

La confisca sarebbe stata disposta senza valutare quale fosse lo strumento più adeguato alle circostanze specifiche del caso, ma solo quale effetto di diritto.

La Corte di appello non avrebbe risposto neanche al motivo subordinato sulla qualificazione del fatto nel reato di abuso edilizio semplice ex art. 2, lett.

C), d.P.R. n.380 del 2001, che avrebbe consentito l'adozione di strumenti sanzionatori più efficaci.

La trasformazione del territorio, ove si voglia ritenere concretizzato il reato di lottizzazione abusiva, si sarebbe limitata nell'apposizione di un esiguo numero di roulotte non marcianti, restando esclusa la destinazione della area ad esigenze abitative.

Si invoca l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett.

E5, d.P.R. n. 380 del 2001.2.2.

Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, anche per il travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di lottizzazione abusiva, anche sotto l'aspetto soggettivo, senza valutare i motivi di appello con cui si contestò l'attendibilità del teste Spanò, su cui si fonda l'accertamento, per le incongruenze, l'assenza di indicazioni specifiche su cosa fosse stato realizzato nel campeggio, e l'errata valutazione dei testi della difesa.

La Corte di appello non avrebbe valutato le testimonianze dei testi della difesa Marra, Cardella e Ribeca, del Pubblico ministero Ansuini e Silvi, i quali avrebbero riferito che l'attività svolta era solo quella di campeggio nella stagione estiva e che non vi sarebbe stata alcuna trasformazione strutturale del territorio.

I giudici di merito non avrebbero valutato la documentazione prodotta della difesa, che dimostrerebbe l'assenza dell'elemento soggettivo, ed in particolare le domande di condono edilizio, le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività rilasciate dal comune e dagli enti preposti„ l'inserimento dell'area nel piano regolatore quale struttura ricettiva all'aria aperta e degli elementi indicati nella relazione tecnica del consulente tecnico della difesa arc.

Granata acquisita all'udienza del 9 marzo 2018.

In contrasto con tale decisione, la Corte di appello avrebbe indicato che le opere sarebbero state realizzate in assenza di ogni titolo abilitativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Iniziando per ordine logico dal secondo motivo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, integra, anche successivamente alle modifiche dell'art. 3, comma 1, lett.

E.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, operate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il reato di lottizzazione abusiva l'installazione di manufatti leggeri (nella specie, unità abitative mobili poste all'interno di un'area adibita a campeggio), nel caso in cui gli stessi, in quanto non amovibili e destinati a soddisfare bisogni non temporanei degli utilizzatori, risultino stabilmente collocati sull'area di sedime, non rispondendo pertanto al requisito, richiesto per la sottrazione al regime di controllo edilizio, di precarietà strutturale e funzionale, così da trasformarsi, di fatto, in beni immobili (Sez. 3, n. 36552 del 15/06/2022, Crugliano, Rv. 283590 - 01).

Va rilevato che la realizzazione in muratura senza permesso di costruire dei servizi igienici, elettrici, dei manufatti di pertinenza turistico-recettiva, nonché anche l'esistenza sul terreno di strutture divenute non amovibili risulta dallo stesso ricorso per cassazione che contesta, semmai, l'estensione, il numero di roulotte non marcianti, anche in relazione all'attendibilità del teste di polizia giudiziaria.

In realtà, dalla sentenza di primo grado risulta che le strutture fisse erano costituite anche strutture in legno destinate a cucinotto a cui erano affiancate le roulotte alcune delle quali erano poste su pilastri di ferro.

Non sussiste, poi, il dedotto travisamento per omissione della prova orale (pag. 9 del ricorso) poiché le dichiarazioni dei testi indicate nell'appello sono state valutate ma ritenute inidonee a modificare il quadro probatorio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Quanto all'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, deve rilevarsi che la gran parte della documentazione indicata nell'appello è del 2017 - cfr. pag. 3 dell'appello - ed è quindi successiva all'accertamento della commissione del reato.

Né rileva, in assenza del permesso di costruire, che pacificamente non risulta rilasciato, la destinazione d'uso o la perimetrazione, non trattandosi di atti autorizzatori.

L'elemento soggettivo del reato è stato ritenuto proprio nell'aver realizzato le opere del campeggio al fine di gestirlo.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza, in tema di lottizzazione abusiva, è conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot.

N. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni, modificandola, nella specie, da zona destinata all'allevamento e all'agricoltura a zona residenziale (Sez. 3, n. 7756 del 03/10/2019, dep. 2020, Chifari, Rv. 278167 01).

Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha disposto la confisca «dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi realizzate».

Tale confisca è conforme al principio di diritto prima riportato.

Tale interpretazione è anche conforme a Sez.

U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, in motivazione, secondo cui la confisca che testualmente riguardi il terreno abusivamente lottizzato e i «manufatti sullo stesso abusivamente realizzati», non è «in contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU e, segnatamente, con il principio di proporzionalità della misura finendo per riguardare aree ed immobili estranei alla condotta lottizzatoria».

Hanno affermato le Sezioni Unite che «... l'annullamento con rinvio effettuato in assenza di elementi fattuali deponenti per il mancato rispetto dei principi anche sovranazionali, si risolverebbe nella specie in un annullamento ad explorandum, evidentemente del tutto estraneo al ruolo e ai compiti del giudice di legittimità tenuto conto che il presupposto del corretto esercizio dei poteri della Corte è rappresentato dalla necessaria emersione, nelle sentenze del merito, dei relativi elementi di fatto che lo giustifichino (nel senso che "un annullamento con rinvio in funzione meramente esplorativa non può ritenersi consentito", v.

Sez.

U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224606)».

Secondo la sentenza Perroni, «...

È proprio l'ampio impiego, da parte dei giudici di merito, della formula di legge relativa alla confisca urbanistica a consentire all'interessato di proporre ogni doglianza sul punto in sede esecutiva (anche, ove ne ricorrano i presupposti, nella prospettiva, segnalata dalla sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. c.

Italia, e di cui va valutata la compatibilità con l'attuale assetto normativo, del mancato utilizzo di misure diverse, e di invasività inferiore, rispetto a quella della confisca) e di chiedere, conseguentemente, anche la revoca della confisca limitatamente alle aree o agli immobili che dovessero essere ritenuti estranei alla condotta illecita, secondo una modalità di impiego dello strumento dell'incidente di esecuzione, nel quale il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., del tutto consueta anche nell'applicazione giurisprudenziale (nel senso che in sede esecutiva può farsi questione anche sulla estensione e sulle modalità esecutive della confisca stessa, cfr. Sez. 1, n. 30713 del 03/07/2002, Merlo, Rv. 222157 e Sez. 4, n. 2552 del 20/04/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216491)».

Tali affermazioni devono essere ribadite anche nel caso de quo, posto che la confisca ha un oggetto delimitato dalla concreta esecuzione della lottizzazione a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MASTROBEFtARDINO [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 19 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Civitavecchia I 8 ottobre 2020 a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].», ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché estinti per prescrizione i reati ascrittivex art. 44, lett. C), d.P.R. n. 380 del 2001 di lottizzazione abusiva, 181 d.lgs. n. 42 del 2004, 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, accertati in Ladispoli il 20 ottobre 2015; ha revocato l'ordine di demolizione ed ha confermato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi abusivamente realizzate. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il difensore dell'imputata in relazione al capo a) di lottizzazione abusiva. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 30, 31 e 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, 7 Cedu, e della motivazione. La Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello sulla proporzionalità della confisca di tutti i terreni, posto che il terreno si estende su una superficie di 86.000 metri quadrati, rispetto all'illecito contestato. La confisca sarebbe avvenuta mediante un automatismo e senza alcuna verifica rispetto al reato contestato, essendo insufficiente il mero richiamo all'istruttoria dibattimentale. Sulla necessità di applicare il principio di proporzionalità in caso di confisca urbanistica e declaratoria di prescrizione si richiama la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare la sentenza Giem, e della Corte di cassazione (Sez. U., n.13539 del 30/01/2020, Perroni; Sez. 3, n.12640 del 05/02/2020, Iannelli; Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020, Santamaria). La confisca sarebbe stata disposta senza valutare quale fosse lo strumento più adeguato alle circostanze specifiche del caso, ma solo quale effetto di diritto. La Corte di appello non avrebbe risposto neanche al motivo subordinato sulla qualificazione del fatto nel reato di abuso edilizio semplice ex art. 2, lett. C), d.P.R. n.380 del 2001, che avrebbe consentito l'adozione di strumenti sanzionatori più efficaci. La trasformazione del territorio, ove si voglia ritenere concretizzato il reato di lottizzazione abusiva, si sarebbe limitata nell'apposizione di un esiguo numero di roulotte non marcianti, restando esclusa la destinazione della area ad esigenze abitative. Si invoca l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. E5, d.P.R. n. 380 del 2001.2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, anche per il travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di lottizzazione abusiva, anche sotto l'aspetto soggettivo, senza valutare i motivi di appello con cui si contestò l'attendibilità del teste Spanò, su cui si fonda l'accertamento, per le incongruenze, l'assenza di indicazioni specifiche su cosa fosse stato realizzato nel campeggio, e l'errata valutazione dei testi della difesa. La Corte di appello non avrebbe valutato le testimonianze dei testi della difesa Marra, Cardella e Ribeca, del Pubblico ministero Ansuini e Silvi, i quali avrebbero riferito che l'attività svolta era solo quella di campeggio nella stagione estiva e che non vi sarebbe stata alcuna trasformazione strutturale del territorio. I giudici di merito non avrebbero valutato la documentazione prodotta della difesa, che dimostrerebbe l'assenza dell'elemento soggettivo, ed in particolare le domande di condono edilizio, le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività rilasciate dal comune e dagli enti preposti„ l'inserimento dell'area nel piano regolatore quale struttura ricettiva all'aria aperta e degli elementi indicati nella relazione tecnica del consulente tecnico della difesa arc. Granata acquisita all'udienza del 9 marzo 2018. In contrasto con tale decisione, la Corte di appello avrebbe indicato che le opere sarebbero state realizzate in assenza di ogni titolo abilitativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Iniziando per ordine logico dal secondo motivo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, integra, anche successivamente alle modifiche dell'art. 3, comma 1, lett. E.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, operate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il reato di lottizzazione abusiva l'installazione di manufatti leggeri (nella specie, unità abitative mobili poste all'interno di un'area adibita a campeggio), nel caso in cui gli stessi, in quanto non amovibili e destinati a soddisfare bisogni non temporanei degli utilizzatori, risultino stabilmente collocati sull'area di sedime, non rispondendo pertanto al requisito, richiesto per la sottrazione al regime di controllo edilizio, di precarietà strutturale e funzionale, così da trasformarsi, di fatto, in beni immobili (Sez. 3, n. 36552 del 15/06/2022, Crugliano, Rv. 283590 - 01). Va rilevato che la realizzazione in muratura senza permesso di costruire dei servizi igienici, elettrici, dei manufatti di pertinenza turistico-recettiva, nonché anche l'esistenza sul terreno di strutture divenute non amovibili risulta dallo stesso ricorso per cassazione che contesta, semmai, l'estensione, il numero di roulotte non marcianti, anche in relazione all'attendibilità del teste di polizia giudiziaria. In realtà, dalla sentenza di primo grado risulta che le strutture fisse erano costituite anche strutture in legno destinate a cucinotto a cui erano affiancate le roulotte alcune delle quali erano poste su pilastri di ferro. Non sussiste, poi, il dedotto travisamento per omissione della prova orale (pag. 9 del ricorso) poiché le dichiarazioni dei testi indicate nell'appello sono state valutate ma ritenute inidonee a modificare il quadro probatorio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Quanto all'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, deve rilevarsi che la gran parte della documentazione indicata nell'appello è del 2017 - cfr. pag. 3 dell'appello - ed è quindi successiva all'accertamento della commissione del reato. Né rileva, in assenza del permesso di costruire, che pacificamente non risulta rilasciato, la destinazione d'uso o la perimetrazione, non trattandosi di atti autorizzatori. L'elemento soggettivo del reato è stato ritenuto proprio nell'aver realizzato le opere del campeggio al fine di gestirlo. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Secondo la giurisprudenza, in tema di lottizzazione abusiva, è conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. N. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni, modificandola, nella specie, da zona destinata all'allevamento e all'agricoltura a zona residenziale (Sez. 3, n. 7756 del 03/10/2019, dep. 2020, Chifari, Rv. 278167 01). Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha disposto la confisca «dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi realizzate». Tale confisca è conforme al principio di diritto prima riportato. Tale interpretazione è anche conforme a Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870, in motivazione, secondo cui la confisca che testualmente riguardi il terreno abusivamente lottizzato e i «manufatti sullo stesso abusivamente realizzati», non è «in contrasto con i principi affermati dalla Corte EDU e, segnatamente, con il principio di proporzionalità della misura finendo per riguardare aree ed immobili estranei alla condotta lottizzatoria». Hanno affermato le Sezioni Unite che «... l'annullamento con rinvio effettuato in assenza di elementi fattuali deponenti per il mancato rispetto dei principi anche sovranazionali, si risolverebbe nella specie in un annullamento ad explorandum, evidentemente del tutto estraneo al ruolo e ai compiti del giudice di legittimità tenuto conto che il presupposto del corretto esercizio dei poteri della Corte è rappresentato dalla necessaria emersione, nelle sentenze del merito, dei relativi elementi di fatto che lo giustifichino (nel senso che "un annullamento con rinvio in funzione meramente esplorativa non può ritenersi consentito", v. Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224606)». Secondo la sentenza Perroni, «... È proprio l'ampio impiego, da parte dei giudici di merito, della formula di legge relativa alla confisca urbanistica a consentire all'interessato di proporre ogni doglianza sul punto in sede esecutiva (anche, ove ne ricorrano i presupposti, nella prospettiva, segnalata dalla sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. c. Italia, e di cui va valutata la compatibilità con l'attuale assetto normativo, del mancato utilizzo di misure diverse, e di invasività inferiore, rispetto a quella della confisca) e di chiedere, conseguentemente, anche la revoca della confisca limitatamente alle aree o agli immobili che dovessero essere ritenuti estranei alla condotta illecita, secondo una modalità di impiego dello strumento dell'incidente di esecuzione, nel quale il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., del tutto consueta anche nell'applicazione giurisprudenziale (nel senso che in sede esecutiva può farsi questione anche sulla estensione e sulle modalità esecutive della confisca stessa, cfr. Sez. 1, n. 30713 del 03/07/2002, Merlo, Rv. 222157 e Sez. 4, n. 2552 del 20/04/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216491)». Tali affermazioni devono essere ribadite anche nel caso de quo, posto che la confisca ha un oggetto delimitato dalla concreta esecuzione della lottizzazione a
Sentenza Cassazione n. 34142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris