CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r ORDINANZA sul ricorso 2948/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.91, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Croce n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1986/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n.1986/2017, depositata in data 15/11/2017, ha accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] spa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare la nullità del lodo arbitrale sottoscritto il 30/6/2015, con il quale, decidendo su domanda della Marcianò, quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], di condanna della Groupama al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di polizza assicurativa per il rischio incendi, la Groupama era stata condannata al pagamento della somma di C 46.000,00, a titolo di risarcimento danni, a seguito di incendio occorso nella notte tra il 31/12/2011 ed il 1°/1/2012. In particolare, i giudici d'appello, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla Marcianò di inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di rappresentanza del procuratore speciale di Groupama (essendo stata depositata in atti la procura, peraltro pubblica e facilmente verificabile, perché depositata nel registro delle imprese, trattandosi di società di capitali) e per difetto di potestas iudicandi della Corte adita (avendo gli arbìtri qualificato la clausola compromissoria, non in termini di perizia contrattuale, ma come arbitrato rituale, con conseguente impugnabilità del lodo ai sensi degli artt.828 e ss. c.p.c.), nonché per non essere stata sollevata da Groupama alcuna eccezione nella prima difesa successiva all'udienza in cui gli arbitri avevano scelto la via rituale del procedimento (atteso che lo stesso lodo dava atto del fatto che, non essendovi accordo tra le parti sulla classificazione dell'arbitrato, la scelta interpretativa era stata adottata, previo contraddittorio tra le stesse, a maggioranza del collegio), hanno sostenuto che era fondata la doglianza di Groupama (come peraltro riconosciuto dalla stessa Marcianò in sede di costituzione in giudizio), in punto di erronea qualificazione della clausola compromissoria contenuta nell'art.55 della polizza come introduttiva di un arbitrato rituale, trattandosi di arbitrato irrituale concernente la valutazione e liquidazione del danno, essendo espressamente previsto che la perizia era impugnabile solo per errore, violenza, dolo, tipici vizi di annulIamento dei negozi giuridici, ovvero per violazione dei patti contrattuali; di conseguenza, permanendo in ogni caso l'interesse di Groupama a sentire eliminare l'atto nullo ed i suoi effetti, il lodo doveva dichiararsi nullo perché pronunciato fuori dai limiti del compromesso, che non consentiva, appunto, agli arbitri di emettere un lodo rituale. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 12/1/2018, affidato a quattro motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso, notificato il 21/2/2018). Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 n. 4 c.p.c., l'omessa pronuncia, in violazione dell'art.112 c.p.c., sull'eccezione «di inutilizzabilità della procura speciale» a rappresentare Groupama nel giudizio, conferita dal legale rappresentante della società assicuratrice al Dr. [OSCURATO:PERSONA], perché tardivamente prodotta, in copia priva dell'attestazione di conformità del difensore, allegata alla comparsa conclusionale; b) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., e degli artt.2719 c.c. e 182 c.p.c., sempre in punto di inutilizzabilità della procura, avendo la Corte territoriale ritenuto che la nomina del procuratore abilitato a stare in giudizio fosse soggetta a pubblicità legale e che pertanto incombesse sulla parte che aveva eccepito il difetto di rappresentanza l'onere di provarne l'assenza in capo all'apparente procuratore, sia l'omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., rappresentato dal fatto che l'amministratore delegato dell'ente conferente la procura era soggetto ormai cessato dalla carica da anni; c) con il terzo motivo, la violazione o erronea interpretazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.817, comma 4, e 829, comma 1, n. 4 e comma 2 c.p.c., in relazione alla decadenza dall'impugnazione di Groupama per mancata formulazione, in sede arbitrale, dell'eccezione di asserita violazione dell'art.824, comma 1, n. 4 c.p.c., avendo invece il Collegio arbitrale ritenuto sufficiente che la questione relativa alla scelta di procedere con un arbitrato rituale fosse stata sottoposta al contraddittorio delle parti; d) con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt.100 e 112 c.p.c., per mancanza di potestas iudicandi della Corte d'appello, nonché in relazione al difetto di interesse per Groupama ad agire in giudizio per sentire accertare la nullità del lodo per l'errata qualificazione della perizia contrattuale come arbitrato rituale ed alla cessazione della materia del contendere, per effetto del riconoscimento da parte della Nlarcianò, nel giudizio di impugnazione, della natura irrituale del lodo. 2. Le prime due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate, quanto all'error in procedendi ed al vizio di violazione di legge Questa Corte ha già chiarito (Cass. 8489/2015) che «la procura rilasciata al difensore da una persona giuridica è valida quando nell'intestazione dell'atto processuale, nonché nel testo del mandato a suo margine, siano indicate le persone che rappresentano l'ente, la sottoscrizione delle quali risulti autenticata dal legale, ancorché non sia fatta menzione della fonte dei loro poteri di rappresentanza, potendo il destinatario dell'atto verificare, dal registro delle imprese, l'effettiva spettanza di tali poteri ai soggetti conferenti il mandato difensivo». Ora, nell'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA].ni spa davanti alla Corte d'appello, risultava espressamente menzionata la procura generale alle liti e, essendo l'atto soggetta a pubblicità legale, incombeva sulla parte che eccepiva il difetto dei poteri rappresentativi dimostrare l'inesistenza dell'atto di conferimento o la sua irregolarità. Sempre questa Corte (Cass. 6799/2020) ha precisato che «in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento», mentre solo nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illeggibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l'applicabilità dell'art. 182 c.p. E e-Z.....e=--;.."....eiga. e - Ora la Corte d'appello ha espressamente esaminato l'eccezione e quindi non ricorre il denunciato vizio di omessa pronuncia. Nella specie, poi, è la stessa ricorrente a dire che l'atto di citazione recava l'indicazione del procuratore e l'atto notarile di conferimento. Quanto poi alla tardività dell'allegazione della procura (con la comparsa conclusionale) deve ribadirsi che le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell'accertamento della legittimazione processuale, che può essere compiuto dal giudice anche di ufficio (Cass. 11506/2004; Cass. 22099/2013), potendo il difetto di rappresentanza processuale della parte essere sanato anche in fase di impugnazione (Cass. SU 4248/2016). Quanto alla contestazione di conformità del documento prodotto in copia all'originale, la censura è inammissibile perché del tutto generica. 3. In ordine al vizio di motivazione, con il secondo motivo, si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dalla cessazione dell'incarico di amministratore delegato in capo al conferente i poteri di rappresentanza in giudizio a favore del procuratore. Orbene, anzitutto, la Corte ha implicitamente motivato sul punto, rinviando alla possibilità di verifica dei poteri rappresentativi presso il registro delle imprese. Inoltre, in ogni caso, il fatto non risulta decisivo, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., essendo del tutto pacifico che il principio della irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo. (Cass. 13881/1999; Cass. 11847/2007; Cass. 17216/2017; Cass.32880/2019). Nella specie, il mandante, conferente la procura, era la società, per conto della quale l'organo sociale espresse la volontà di conferire il mandato, ed essa non si è estinta né risulta avere revocato la procura prima della costituzione in giudizio. 4. Il terzo motivo è del pari infondato. Assume la ricorrente che nessuna eccezione era stata sollevata da Groupama nel giudizio arbitrale con riguardo alla natura dell'arbitrato. Risulta, al contrario, che lo stesso lodo, per come riportato nel contenuto nella decisione, dava atto del disaccordo tra le parti sul punto e della mancata adesione - e dunque della contestazione - di Groupama relativamente alla scelta di procedere ad un arbitrato rituale. Quindi la doglianza è infondata, in quanto è inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato soltanto qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale (Cass. 2184/2000). 5. Il quarto motivo pure non merita accoglimento. Invero, il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti, per cui, se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtà', pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell'art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale (Cass. 25258/2013; conf. Cass. 3197/2016), mentre, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente (Cass. 6842/2011). Nella specie, gli arbitri avevano espressamente attribuito al lodo in oggetto valore di arbitrato rituale e ciò costituiva un motivo di nullità del lodo ai sensi dell'art.829 c.p.c., fatto valere da Groupama nel giudizio di impugnazione del lodo. Né l'espresso riconoscimento da parte della Marcianò dinanzi alla Corte d'appello della natura irrituale dell'arbitrato faceva venir meno l'interesse ad agire della Groupama ex art.100 c.p.c., avendo detta parte interesse a far dichiarare la nullità del lodo che conteneva anche statuizione di condanna a carico della società assicuratrice. Ed è evidente che, una volta impugnato il lodo, la Corte - accertata la pacifica natura di perizia contrattuale e, quindi, la violazione dell'art. 829, n. 4 c.p.c. - non poteva che annullare il lodo, fermandosi alla fase rescindente. 6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.500,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legcje. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso