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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 33394/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

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SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza diSpoleto ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del medesimo Magistrato, del 3 marzo 2025, con la quale erastata respinta l’istanza di remissione del debito in relazione alle partite di creditoindicate a p. 1 del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] che avverso il provvedimento indicato ha propostotempestiva impugnazione al Tribunale di sorveglianza il condannatopersonalmente e che, con decreto del Presidente del Tribunale di Perugia,l’impugnazione qualificata come ricorso per cassazione è stata trasmessa aquesta Corte per il giudizio.Constatato che l’impugnazione, come riqualificata, risulta propostapersonalmente, senza ministero del difensore, con atto trasmesso il 9 marzo2026, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613,comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non viprovveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza diSpoleto ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del medesimo Magistrato, del 3 marzo 2025, con la quale erastata respinta l’istanza di remissione del debito in relazione alle partite di creditoindicate a p. 1 del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] che avverso il provvedimento indicato ha propostotempestiva impugnazione al Tribunale di sorveglianza il condannatopersonalmente e che, con decreto del Presidente del Tribunale di Perugia,l’impugnazione qualificata come ricorso per cassazione è stata trasmessa aquesta Corte per il giudizio.Constatato che l’impugnazione, come riqualificata, risulta propostapersonalmente, senza ministero del difensore, con atto trasmesso il 9 marzo2026, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in vigore dellalegge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613,comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non viprovveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]