CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01860/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 28392/24 Tofoni OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso con le quali si contesta la mancata riqualificazione del reato di lesioni in quello di percosse con conseguente esclusione dello stesso per assorbìmento nella condotta di cui all'art. 337 cod. pen. non si confrontano con la motivazione del provvedimento che dà conto delle certificazioni mediche da cui si evince con chiarezza l'esistenza di un trauma contusivo (v. in particolare pag. 3); Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il risarcimento dei danni nei confronti della parte civile in ragione di una tacita revoca, è manifestamente infondato, dal momento che la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento a fattispecie relativa a sostituto del difensore di parte civile, ha affermato che la designazione di un sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense (Sez. 3, n. 35389 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 282138); rilevato inoltre che nell'atto di costituzione era già stata chiesta la liquidazione, cui il sostituto si è riportato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d