CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona dei rispettivi Assessori pro2026 tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA799 GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLUIGI SAVOCA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 5/2025 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 28/01/2025 R.G.N. 157/2024;Numero registro generale 11171/2025Numero sezionale 799/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 12796/2026Data pubblicazione 05/05/202617/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenzadel Tribunale della stessa città, che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso proposto dal lavoratore, rigettava ladomanda proposta dallo stesso, attuale ricorrente, volta adottenere la conversione del rapporto di lavoro a termine inrapporto di lavoro a tempo indeterminato, il risarcimento deldanno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a terminee il pagamento di un’indennità economica, quale corrispettivodella permanente disponibilità a prestare l’attività lavorativa, achiamata, nell’arco di tutto l’anno solare.1.1. La Corte territoriale rilevava la nullità per mancanza diforma scritta ad substantiam dei contratti di lavoro a termineconclusi tra il ricorrente e l’amministrazione regionale,traendone la conseguenza che «non si configura(va), nel casodi specie, la dedotta abusiva reiterazione di contratti a termine»e che non poteva trovare, quindi, applicazione l’agevolazioneprobatoria in merito al danno risarcibile che, nei rapporti con lapubblica amministrazione, surroga la conversione del rapportodi lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,in un’ottica di necessaria effettività della tutela imposta daldiritto eurounitario (vedi Cass. S.U. n. 5072/2016).2. Contro tale decisione il lavoratore proponeva ricorso percassazione articolato in due motivi, accolto da questa Corte conordinanza n. 18945/2024 che ha cassato con rinvio la sentenzaNumero registro generale 11171/2025impugnata enunciando il principio di diritto secondo cui «laN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026tutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblicoData pubblicazione 05/05/2026contrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare,l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causalenella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della leggen. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contrattidi lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta aisensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto inmancanza di forma scritta si realizza anche la violazione dellenorme sulla specificazione della causale o di certezzadell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali,nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE».3. Il giudizio di rinvio è stato definito dalla sentenza impugnatain questa sede che ha accolto la domanda di risarcimento deldanno, quantificato in tredici mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto percepita.La Corte territoriale ha evidenziato che il carattere abusivo dellareiterazione dei contratti era già stato accertato dalla pronunciacassatoria e ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 12 deld.l. n. 131 del 2024, con il quale il legislatore ha modificato ilcomma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo, incaso di abuso nell’utilizzo di una successione di contratti orapporti di lavoro a tempo determinato, un’indennità nellamisura compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, daliquidare in relazione alla gravità della violazione, al numero dicontratti intercorsi fra le parti e la durata complessiva delrapporto.5. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorsol’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente eNumero registro generale 11171/2025l’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale eN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026della pesca mediterranea della Regione Sicilia che hannoData pubblicazione 05/05/2026articolato tre motivi di ricorso, ai quali ha opposto difeseLeonardo [OSCURATO:PERSONA], con controricorso illustrato da memoria.6. L'ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoriascritta, ulteriormente illustrata nel corso dell’udienza pubblica,ed ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 (ora art. 28del d.lgs. n. 81 del 2015), degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923,dell’art. 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva1999/70/CE, dell’art. 12, d.l. n. 131/2024, convertito conmodificazioni dalla l. 14 novembre 2024, n. 166, della l. 13dicembre 2024, n. 203, e dell’art. 384 c.p.c. (per non avere ilgiudice del rinvio fatto buon governo del principio stabilito dallaS.C. nell’ordinanza rescindente), in relazione all’art. 360, primocomma n. 3 c.p.c.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 D.L. 131/2024 convertito conmodificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, denominato“decreto salva-infrazioni,” (in particolare art. 12), dell’art. 18della legge n. 300 del 1970, dell’art. 8 della legge n. 604 del1966, dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, della Direttiva 1999/70/CE, della L.R. Siciliana16/96 (in particolare art. 45 bis), della Legge 13 dicembre 2024,n. 203 recante Disposizioni in materia di Lavoro, pubblicata inG.U. n. 303 del 28 dicembre 2024 (in particolare : Art. 11 Normadi interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attivitàNumero registro generale 11171/2025stagionali), del citato articolo 21, comma 2, del decretoN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026legislativo 15 giugno 2015, n. 81, del CCNL (1 gennaio 2021-Data pubblicazione 05/05/202631 dicembre 2024) per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria (parte normativa recepitacon D.A. n. 19/Gab del 21.06.2023 e parte economica recepitacon Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 129/2023), dell’art.32 comma 5 l. n. 183/2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del2015), degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923, dell’art. 5dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE, edell’art. 384 c.p.c. (per non avere il giudice del rinvio fatto buongoverno del principio stabilito dalla S.C. nell’ordinanzarescindente), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione della Direttiva 1999/1970/CE, d.lgs. n.368/2001, degli artt. 32, comma 4 legge n. 183/2010, legge n.10/2011, legge n. 92/2010, 6 legge n. 604/1966, 384 c.p.c.,perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente mancato dirilevare l’intervenuta decadenza dalla tempestiva impugnazionestragiudiziale dei contratti a termine asseritamente illegittimie/o dalla tempestiva proposizione dell’azione giudiziaria.4. I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legatetra loro se non a volte sovrapponibili, meritano di essereesaminati congiuntamente.5. I ricorrenti muovono dal presupposto che la Corte territorialeavrebbe dato una lettura errata del principio di diritto enunciatoda questa Corte con l’ordinanza n. 18935/2024, che ha cassatocon rinvio la precedente sentenza d’appello. La Corte dicassazione si sarebbe limitata a negare che la mancanza diforma scritta dei contratti a termine dei lavoratori stagionali, inquanto comportante una nullità radicale, produca i soli effetti dicui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusivitàNumero registro generale 11171/2025della loro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenzaN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026dell’abuso. Il compito del giudice del rinvio, dunque, nonData pubblicazione 05/05/2026sarebbe stato solo quello di liquidare il danno cd. comunitario,come invece sottinteso dalla sentenza impugnata, ma anchequello di affrontare tutte le questioni precedentementeassorbite, e precisamente “se si tratti di attività stagionali, sel’intervallo temporale tra un contratto e l’altro sia tale da nonpoterli considerare "successivi", se sia trascorso un temposufficiente a determinare la decadenza dall’impugnativa deicontratti a termine, ecc.” (pag. 11 del ricorso).Aver omesso l’esame di tali questioni vizierebbe la sentenzaimpugnata.5.1. Sostengono, inoltre, i ricorrenti che la sentenza impugnata,mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario,dello ius superveniens costituito dall’art. 12 del d.l. n. 131 del2024, come convertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5,del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe considerato due aspetti.Da un lato, avrebbe trascurato un’altra normativasopravvenuta, anch’essa applicabile nel giudizio di rinvio,precisamente quella contenuta nell’art. 11 della legge n. 203 del2024, la quale avrebbe chiarito «in modo definitivo e retroattivoquanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31 dicembre2024) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestalee idraulico-agraria... la stagionalità degli operai addetti allepienamente legittima venendo le conclamate e date perpresupposte le famose “ragioni obiettive” tanto contestate, mane viene al contempo esclusa, in nuce, ogni qualsivogliacomparabilità con altre categorie di lavoratori» (pag. 20 delricorso); dall’altro lato, secondo i ricorrenti, gli Operai forestali(OTD) si sottrarrebbero alla disciplina generale anche in ordineNumero registro generale 11171/2025alla liquidazione del danno comunitario. Il d.l. n. 131 del 2024,N umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026nel modificare l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 eData pubblicazione 05/05/2026nell’innalzare la forbice entro la quale calcolare il dannocomunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allostesso tempo escluso l’applicabilità alle assunzioni degli OTDfatte dalla Regione Sicilia. Afferma il ricorso a pag. 25 che ilnuovo art. 36, comma 5, si applicherebbe alle sole assunzionirientranti nell’atto di programmazione (cd. PIAO), strumentoche la Regione non usa per assumere gli OTD, applicando invecela procedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16.Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia delprincipio di diritto enunciato dall’ordinanza rescindente.6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio didiritto enunciato da questa Corte nell’ordinanza n. 18935 del2024, avendo presente la costante affermazione, che il Collegiocondivide e alla quale intende dare continuità, secondo cui «inipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto,il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola"giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridichedella decisione, e attenersi agli accertamenti già compresinell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere lapropria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminatenel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stessodella pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno,nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto colprincipio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1,03/03/2022, n. 7091, Sez. 3, 22/08/2018, n. 20887, Sez. 5,16/10/2015, n. 20981).Numero registro generale 11171/20256.1. Ora, nel caso in esame, la ordinanza rescindente non haN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026affermato che la mancanza di forma scritta, rilevata già dallaData pubblicazione 05/05/2026prima sentenza d’appello, non determina la sola nullità deicontratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata lapossibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazione dellatipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanza della regolainterna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto cheil contratto sia anche nullo per difetto della forma propria deicontratti con la [OSCURATO:PERSONA], si riverbera quindinell’elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazionealle regole anti abusive di cui alla direttiva e pertanto, lareiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato conassunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittimareiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina eurounitaria»(pag. 6 della pronuncia, punto 1.1.3).Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenzad’appello e nell’enunciare il principio di diritto già riportato nellostorico di lite, l’ordinanza ha con chiarezza ribaditol’accertamento dell’abuso da parte delle Amministrazioni: «latutela del lavoratore precario nell’ambito del lavoro pubblicocontrattualizzato, come sancita nella sentenza n. 5072/2016delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – e, in particolare,l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causalenella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della leggen. 183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contrattidi lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta aisensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, in quanto inmancanza di forma scritta si realizza anche la violazione dellenorme sulla specificazione della causale o di certezzadell’assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali,Numero registro generale 11171/2025nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5N umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/79/CE».Data pubblicazione 05/05/20266.2. L’ordinanza n. 18935 del 2024, dunque, lungi dal trascurarela carenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, neha fatto discendere una ulteriore decisiva conseguenza: lamancata conclusione per iscritto dei successivi contratti atermine ha impedito in radice di verificarne la rispondenza airequisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001, tra cui quello relativoalla stagionalità dell’attività, e ha determinato una abusivareiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausolaantiabusiva contenuta nell’Accordo quadro.Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione conrinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizio deicontratti diverso e alternativo rispetto a quello accertato inorigine dai giudici di merito, demandando comunque al giudicedel rinvio il compito di verificarne la sussistenza dei presupposti.Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata dicontratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivodella normativa sui contratti a termine e di loro abusivareiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come interpretato daquesta Corte e successivamente modificato dal legislatore.Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dalgiudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale lapronuncia rescindente del 2024 si è limitata a fornire unadiversa qualificazione.7. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae allecritiche che le vengono mosse con il primo motivo.La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l’abusoe ha proceduto alla liquidazione del danno in base ai parametriaggiornati, contenuti nella norma nel frattempo sopravvenutaNumero registro generale 11171/2025(art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5N umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001).Data pubblicazione 05/05/20267.1. Da questo punto di vista, la sentenza ha correttamenteapplicato il costante indirizzo della Corte, secondo cui lo iussuperveniens concernente i criteri legali di liquidazione di undanno si applica, in mancanza di norme transitorie contrarie,anche ai giudizi in corso (v. ad es. Cass., Sez. 1, 26/05/2006,n. 12625, o anche, sia pure a contrario, Sez. 3, 10/05/2016, n.9367).7.2. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnatanon avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nellasentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest’ultima avessevoluto dare per accertato l’abuso, avrebbe potuto decidere nelmerito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perchéanche solo la quantificazione del danno nell’intervallo fissatodalla legge implicava ulteriori accertamenti di fatto, come talispettanti al giudice di merito e preclusi al giudice di legittimità.D’altro canto, va evidenziato che secondo l’orientamentoespresso da questa Corte «la mancata decisione nel merito daparte del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 384 c. 2 cod.proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessariulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudiziodi rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzandole risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulterioriaccertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza darecorso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del13 marzo 2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati inmotivazione).8. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrentiriguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusivaNumero registro generale 11171/2025reiterazione al caso in esame – e dunque il problema dellaN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026stagionalità quello della possibilità di considerare “successivi” iData pubblicazione 05/05/2026contratti nella specie conclusi e quello della decadenzadall’impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsidefinitivamente accertate e superate, in forza delle espressestatuizioni riguardanti l’accertamento dell'abusiva reiterazionecontenute nella ordinanza rescindente, che costituisconopresupposti logico-giuridici impliciti di quelle statuizioni.9. Una volta accertata la conformità della sentenza impugnataal principio di diritto enunciato, occorre valutare gli ulterioririlievi svolti dalle parti ricorrenti e riguardanti lo iussuperveniens.I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che hamodificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e haprevisto che il danno da abusiva reiterazione è liquidato dalgiudice «nella misura compresa tra un minimo di quattro e unmassimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avutoriguardo alla gravità della violazione anche in rapporto alnumero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alladurata complessiva del rapporto», così di fatto aumentandol’ammontare dell’indennità rispetto a quella prevista dall’art. 32della legge n. 183 del 2010 e dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del2015, dichiarata applicabile al danno comunitario dalle SezioniUnite di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016.La sentenza impugnata ha - come detto - applicato, in sede dirinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che,proprio a seguito di tale modifica, l’art. 36, comma 5, nonsarebbe applicabile ai contratti degli OTD della Regione Sicilia.9.1. L’assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell’art. 36,comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambitoNumero registro generale 11171/2025soggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantemente ritenutoN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026fino alla data di modifica.Data pubblicazione 05/05/2026Dal punto di vista soggettivo, l’art. 36, comma 5, continuadunque a applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionalie locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, deld.lgs. n. 165 del 2001.Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua apresupporre unicamente la violazione di disposizioni imperativeriguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, senza nullaaggiungere in merito alla procedura di assunzione e allaprogrammazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] di Attività eOrganizzazione (PIAO).L’unica differenza è data dal fatto che, mentre in precedenza, iparametri del danno comunitario erano stati individuati in viapretoria (Cass. S.U. n. 5072 del 2016) nell’art. 32 della legge n.183 del 2010 (e poi nell’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), conla novella il legislatore ha codificato direttamente nell’art. 36,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il danno comunitariosostitutivo della conversione del contratto.9.2. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla RegioneSicilia della disciplina statale concernente il risarcimento deldanno, posto che è costante nella giurisprudenza costituzionalel’orientamento secondo cui «[l]a materia dell’ordinamentocivile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe ladisciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendentipubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sullaregolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n.211 e n. 17 del 2014)» (Corte Cost. n. 25 del 2021).9.3. L’altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbedovuto essere preso in considerazione dalla Corte territoriale inNumero registro generale 11171/2025quanto idoneo a privare di efficacia il principio di dirittoN umero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026enunciato da Cass. n. 18935 del 2024 – è dato dall’art. 11 dellaData pubblicazione 05/05/2026legge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazioneautentica dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, normache avrebbe ridisegnato retroattivamente la nozione distagionalità, includendovi anche gli OTD della Regione Sicilia.I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale normasopravvenuta costituisca un errore di diritto della sentenzaimpugnata, che anche per questo meriterebbe di esserecassata.La tesi non può essere condivisa.Come detto, è principio costantemente affermato quello per cuile questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio dilegittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronunciadi cassazione con rinvio, sono coperte da giudicato (esplicito oimplicito) interno, atteso che il loro riesame verrebbe a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto colprincipio di intangibilità della stessa.Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagionalitàai fini dell’applicazione nel caso in esame della normativa sullaabusiva reiterazione dei contratti a termine, la normasopravvenuta, anche se di interpretazione autentica e dunqueretroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussioneun accertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altrebasi.10. Il ricorso va in conclusione rigettato, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo.11. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che haaggiunto il comma 1- quater all’art. 13 del testo unico di cui alNumero registro generale 11171/2025Numero sezionale 799/2026d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versameNnumtoer,o ddi ara ccolta generale 12796/2026Data pubblicazione 05/05/2026parte degli Assessorati ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, in quanto tale obbligo non può trovareapplicazione nei confronti degli Assessorati della RegioneSiciliana che, mediante il meccanismo della prenotazione adebito, sono esentati dal pagamento delle imposte e tasse chegravano sul processo (Cass. Sez. 2, 12/07/2018, n. 18511). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solidotra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidandole in euro 3.000,00 per compensi professionali edeuro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generalidel 15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 11171/2025Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 12796/2026Data pubblicazione 05/05/2026