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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 09477/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24153/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1619/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in data 03/03/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, a cura della Cancelleria,ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della società controricorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24153/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1619/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore dei ricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che in data 03/03/2023 la rinuncia è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, a cura della Cancelleria,ai sensi dell’art.390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che il difensore della società controricorrente ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il gi
Decreto Cassazione n. 09477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris