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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33025/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in qualità di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti dell'imputato per il delitto di detenzione a fini di spaccio aggravato (artt. 73, commi 1 e 4; 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), perché deteneva, occultato all'interno dell'autovettura in un doppio-fondo, un quantitativo ingente di sostanza stupefacente (kg 26 di hashish; gr 7,7 di cocaina; gr 16,65 di marijuana).

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, nell'unico motivo presentato, violazione della legge processuale per errata applicazione degli artt. 192, comma 2, 273 e 274 cod. proc. pen.

Nessun elemento anticiperebbe a livello indiziario la responsabilità per l'ipotesi aggravata dall'ingente quantità, non essendo stato accertato il quantitativo di principio attivo della sostanza e stante l'insegnamento di Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, secondo cui, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Bari in ordine alla responsabilità dell'indagato per la detenzione a fini di spaccio dalle caratteristiche della vicenda (la droga era abilmente occultata all'interno di un doppio fondo appositamente creato all'interno dell'auto, di cui il ricorrente aveva le chiavi) e dal fatto che il Prendi fosse stato trovato in possesso di 2.750 euro, in vario taglio.

Ha inoltre ritenuto superabile l'eccezione difensiva - riproposta davanti a questa Corte - relativa alla mancanza di esami attestanti la quantità di principio attivo ricavabile dalla sostanza stupefacente detenuta, in considerazione della sua entità - 26 kg di hashish -, anche avuto riguardo allo standard probatorio richiesto nella fase cautelare.

1.2. Ribadito che il sindacato di legittimità in materia cautelare è limitato alla verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976), la motivazione del provvedimento impugnato non appare manifestamente illogica né contraddittoria.1.3.

L'entità della droga nel possesso della quale l'indagato è stato rinvenuto è, infatti, tale da consentire di inferirne la configurabilità dell'aggravante in oggetto che — si ricorda — ricorre quando il quantitativo detenuto o movimentato possa determinare una notevole impennata nei consumi, raggiungendo un cospicuo numero di sub-fornitori e, quindi, di consumatori, essendosi fotografata, attraverso la disposizione legislativa, la figura del c.d. grossista, che non necessariamente corrisponde all'importatore di quantità rilevantissime, ma che deve comunque superare il livello del medio spacciatore (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150; Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666, in motivazione).

Come anche precisato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, kg 26 di hashish, con un principio attivo del 10% - che è la percentuale indicata nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006 — corrisponde, infatti, a kg 2,600 di THC.

Di conseguenza, il quantitativo di cui il Prendi è stato trovato in possesso supera i kg 2 — pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg — oltre i quali Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, hanno specificato che è tendenzialmente configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 cit. per le droghe leggere (la medesima pronuncia ha chiarito la perdurante validità, anche dopo la riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, dei criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012 cit.).

1.4. Da quanto esposto discende che la mancata esecuzione delle analisi sul quantitativo di principio attivo di hashish in possesso del Prendi — quantitativo, peraltro, ormai di norma superiore a quello a suo tempo indicato nella citata tabella del 2006 — non incide sulla tenuta argomentativa dell'ordinanza impugnata, considerato altresì che in fase cautelare si richiede non già il raggiungimento dello standard di (ragionevole) certezza tipico della fase del giudizio, ma la sussistenza di meri indizi, seppur gravi: gravi indizi che correttamente, per le ragioni esposte, sono stati ravvisati dai Giudici del riesame.

2. Il ricorso è rigettato.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. 3 ok P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in qualità di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare nei confronti dell'imputato per il delitto di detenzione a fini di spaccio aggravato (artt. 73, commi 1 e 4; 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), perché deteneva, occultato all'interno dell'autovettura in un doppio-fondo, un quantitativo ingente di sostanza stupefacente (kg 26 di hashish; gr 7,7 di cocaina; gr 16,65 di marijuana). 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, nell'unico motivo presentato, violazione della legge processuale per errata applicazione degli artt. 192, comma 2, 273 e 274 cod. proc. pen. Nessun elemento anticiperebbe a livello indiziario la responsabilità per l'ipotesi aggravata dall'ingente quantità, non essendo stato accertato il quantitativo di principio attivo della sostanza e stante l'insegnamento di Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, secondo cui, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Bari in ordine alla responsabilità dell'indagato per la detenzione a fini di spaccio dalle caratteristiche della vicenda (la droga era abilmente occultata all'interno di un doppio fondo appositamente creato all'interno dell'auto, di cui il ricorrente aveva le chiavi) e dal fatto che il Prendi fosse stato trovato in possesso di 2.750 euro, in vario taglio. Ha inoltre ritenuto superabile l'eccezione difensiva - riproposta davanti a questa Corte - relativa alla mancanza di esami attestanti la quantità di principio attivo ricavabile dalla sostanza stupefacente detenuta, in considerazione della sua entità - 26 kg di hashish -, anche avuto riguardo allo standard probatorio richiesto nella fase cautelare. 1.2. Ribadito che il sindacato di legittimità in materia cautelare è limitato alla verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976), la motivazione del provvedimento impugnato non appare manifestamente illogica né contraddittoria.1.3. L'entità della droga nel possesso della quale l'indagato è stato rinvenuto è, infatti, tale da consentire di inferirne la configurabilità dell'aggravante in oggetto che — si ricorda — ricorre quando il quantitativo detenuto o movimentato possa determinare una notevole impennata nei consumi, raggiungendo un cospicuo numero di sub-fornitori e, quindi, di consumatori, essendosi fotografata, attraverso la disposizione legislativa, la figura del c.d. grossista, che non necessariamente corrisponde all'importatore di quantità rilevantissime, ma che deve comunque superare il livello del medio spacciatore (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666, in motivazione). Come anche precisato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, kg 26 di hashish, con un principio attivo del 10% - che è la percentuale indicata nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006 — corrisponde, infatti, a kg 2,600 di THC. Di conseguenza, il quantitativo di cui il Prendi è stato trovato in possesso supera i kg 2 — pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 mg — oltre i quali Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, hanno specificato che è tendenzialmente configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 cit. per le droghe leggere (la medesima pronuncia ha chiarito la perdurante validità, anche dopo la riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, dei criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012 cit.). 1.4. Da quanto esposto discende che la mancata esecuzione delle analisi sul quantitativo di principio attivo di hashish in possesso del Prendi — quantitativo, peraltro, ormai di norma superiore a quello a suo tempo indicato nella citata tabella del 2006 — non incide sulla tenuta argomentativa dell'ordinanza impugnata, considerato altresì che in fase cautelare si richiede non già il raggiungimento dello standard di (ragionevole) certezza tipico della fase del giudizio, ma la sussistenza di meri indizi, seppur gravi: gravi indizi che correttamente, per le ragioni esposte, sono stati ravvisati dai Giudici del riesame. 2. Il ricorso è rigettato. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. 3 ok P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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