CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZ. DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato al ricorso e ha insistito per l'accoglimento di esso, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, e in subordine ha chiesto escludersi la punibilità del fatto ex art.131-bis cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 giugno 2021 la Corte di appello di Lecce - Sez. Distaccata di Taranto - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Taranto il 16 ottobre 2020, appellata da Antonio SCEVOLA - ha rideterminato in mesi sei reclusione la pena inflitta allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che, all'esito di giudizio abbreviato, - per quel che qui rileva - lo aveva dichiarato responsabile dei reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di uso di atto falso (e di falso per induzione in atto pubblico, per avere indotto Cataldina SPAGNULO (titolare di un'agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche) - utilizzando una patente di guida falsa apparentemente rilasciata a Rita SELLERI - ad attestare falsamente il trasferimento della proprietà di un'autovettura dalla SELLERI allo SCEVOLA, così determinando il rilascio di un falso certificato di proprietà del veicolo (che lo SCEVOLA ha poi rivenduto). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (richiamando gli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost.) - omessa o, comunque, illogica - in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati in imputazione. Ad avviso della difesa, gli elementi valorizzati dai Giudici di merito non sarebbero dimostrativi della conoscenza da parte dell'imputato (al più, negligente) - che non potrebbe trarsi dal fatto che egli ha acquistato la vettura per rivenderla subito dopo - che la donna presentatasi come proprietaria del veicolo in discorso (e ha fornito documenti apparentemente regolari) non fosse la SELLERI, tanto che lo SCEVOLA ha fornito la propria carta di identità (unico documento autentico), come si evincerebbe dalle dichiarazioni rese da Cataldina SPAGNULO (la quale, come anche i soggetti che si sono occupati dei successivi trasferimenti di proprietà del veicolo, non ha rilevato alcun «problema nella documentazione»); e non aveva mai visto l'autovettura né la documentazione de qua. 2.2. Con il secondo motivo ci si è doluti dell'omesso riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 114 cod. pen. (alla luce del suo apporto minimo, se non nullo, al fatto, rispetto al quale gli è stato attribuito «un mero coinvolgimento morale e non materiale») e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nonostante quanto dedotto con l'atto di appello, che avrebbe determinato l'irrogazione di una pena più proporzionata al caso di specie. 2.3. Con il terzo motivo, adducendo il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 133 e 62 n. 2 cod. pen. 192, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost, e 442 cod. proc. pen. - è stata censurata la quantificazione della pena irrogata, deducendo che essa sarebbe eccessiva.3. Con le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 il difensore dell'imputato, in via subordinata ha chiesto escludersi la punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, inerente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, e segnatamente dell'attribuzione allo stesso di un agire doloso, è inammissibile per la dirimente considerazione che esso, lungi dal censurare effettivamente l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione - censura «che è la funzione tipica dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01) -, ha proposto irritualmente a questa Corte di legittimità una ricostruzione alternativa dell'accaduto, senza neppure addurre un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.). 2. Il secondo motivo è inammissibile: - quanto alle censure relative all'omessa attribuzione all'imputato di un contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., poiché è inedito («non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 40275 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto); - con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, poiché manifestamente infondato in quanto con l'atto di appello se ne era chiesta la concessione genericamente (per il tramite di assedi generali e, nel resto, assumendo la sussistenza dei relativi presupposti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, nonostante l'imputato non fosse incensurato) e la Corte di appello ha correttamente soddisfatto il proprio onere di motivazione con il richiamo «alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio» (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché ha assunto, in maniera del tutto generica e apodittica, l'eccessività della pena irrogata senza effettivamente censurare la sentenza impugnata sub specie della violazione della legge penale e del vizio motivazione che ha inteso prospettare.4. La deduzione difensiva relativa alla non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile sia a cagione dell'inammissibilità dei motivi principali (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), sia perché tardiva (in quanto presentata in sede di conclusioni scritte, il 17 giugno 2022, quando era già decorso il termine di quindici giorni prima dell'udienza celebrata da questa Corte il 23 giugno 2022: cfr. art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), sia perché non riferibile ai motivi principali («in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione»: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01); il che esime da ogni ulteriore considerazione. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som