CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02N6H29) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91-8525/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta l'inutilizzabilità del riconoscimento a carico dell'imputato è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero i giudici del merito a pag. 3 della sentenza impugnata hanno esplicitato le ragioni in forza delle quali il riconoscimento dell'imputato effettuato dal teste la Rocca sia pienamente utilizzabile ("le dichiarazioni del teste sono confluite nell' annotazione di servizio della PS e stante la scelta del rito - sono pienamente utilizzabili"); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamento vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto, sulla base di dati oggettivi e certi, sussistente il delitto contestato); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta (peraltro in forma assai generica nella esposizione dei presupposti fattuali) la violazione di legge in relazione all'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non è consentito in sede di legittimità, ai sensi di quanto dispone l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta (nei termini in cui è stata poi dedotta con i motivi di ricorso) quale motivo di appello; letta la memoria riepilogativa di tutti i motivi di ricorso, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 30/05/2024, con la quale il ricorrente affronta i temi della proposta inammissibilità, ripetendo gli argomenti già dedotti con i motivi di ricorso e rilevato che sul tema proposto con il terzo motivo di ricorso occorre, comunque, offrire continuità all'orientamento di questa Corte (Sez. 7, ord. n. 44538 del 23/09/2021, Rv, 282347) che, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, reputa necessaria la comunicazione, da parte del Questore al giudice che procede, dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione, non potendo altrimenti il giudice essere 91-8525/2024 edotto della adozione del provvedimento amministrativo e controllarne la veridicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.