CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6073 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6073del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] o rappresentatae difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C .F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M30 D423B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 70M47 L112N) -ricorrente- nei confronti di nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 8000393094 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del Prefetto,legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Prefetto,legale rappresentante pro tempore Ric. n. 6073/2022 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto,legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3666/2021, pubblicatain data 4 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Sicily by [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento per l’importo di € 3.467,51 ad essa notificata dal locale agente della riscossione in virtù di crediti iscritti a ruolo da vari enti creditori, aventi ad oggetto sanzioni ammini- strative per violazioni del codice della strada. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Palermo. Il Tribunale di Palermoha dichiarato cessata la materia del con- tendere con riguardo ai crediti iscritti a ruolo dal Comune di Vicenza e ha confermatola decisione di primo grado per il resto. [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di un unicomotivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ articolo 615 del codice di procedura civile , dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011, degli articoli 201, 203, 204- bis, 205 e 206 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Viola- zione e falsa applicazionedell’articolo 196, comma 1, del d.lgs. Ric. n. 6073/2022 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 285/ 1992 (codice della strada), in combinato disposto con l’ar- ticolo 84 del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), anche sic- come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 1, lettera g- ter) del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge con modificazioni e integrazioni con la legge 9 novembre 2021 n. 156.Inadeguata, erronea e ingiusta valutazione delle domande proposte dalla ricorrente. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le partiin relazione al merito della controversia e ai motivi della proposta opposizione all’esecuzione ex articolo 615 cpc in ipo- tesi di inesistenza del titolo esecutivo. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Motivo formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°3, cpc. Motivo altresì formulato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, n°5, cpc». Il ricorso è inammissibile. 2.È in primo luogo senz’altro inammissibile la censura di «in- sufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione», trattandosi di censura non più prevista, fin dalla sua novella del 2012, dall’art. 360 c.p.c. come motivo di ricorso per cassazione. 3.Per il resto, il ricorso risulta inammissibile per le medesime ragioni già esposte da questa Corte in una recente pronuncia avente ad oggetto un ricorso della medesima ricorrente, so- stanzialmente identico al presente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 1806 del 17/01/2024): già dalla semplice lettura dell’unico motivo si evince , infatti, che, in violazione dell’art.366 c.p.c., la censura – costituita dal complesso e coacervato accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze, facenti rife- rimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. e tra loro inestricabilmente cumulate – è formulata senza premurarsi della sua intelligibilità e, anzi, inammissibilmente rimettendo al giudice di legittimità il com- pito di isolare le singole critiche, sostanziali e processuali, Ric. n. 6073/2022 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 rivolte alla sentenza impugnata (in proposito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379- 01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017, Rv. 643681-01; da ultimo, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 35943 del 27/12/2023), 4. In ogni caso, anche fini di completezza espositiva, con ri- guardo alle questioni di diritto oggetto del giudizio, pare oppor- tuno ribadire ancora una volta l’ormai consolidato orientamento di questa Corte – che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare – secondo il quale « in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva –de- rivante dall’inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell’art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell’ammini- strazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l’omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all’agire dell’amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115 –01; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Ordinanza n. 510 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1382 e n. 1383 del 18/01/2023). Anche sotto tale aspetto, dunque, le censure (almeno con ri- guardo alle questioni astratte di diritto che è possibile enucleare Ric. n. 6073/2022 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 sulla base dell’esposizione dei fatti), risultano inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei lim