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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 16113/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA]!, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] chq, con sentenza emessa dal Tribunale di Bologn9, era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto e 2.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 1 e 2, lett. c) 1 e co. 2 bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (1,54 g/I alla prima prova e 156 g/I alla seconda)) con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale.

La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata osservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. ritenendo i motivi di gravame privi di specificità rispetto all'apparato argonnentativo posto a fondamento del giudizio di responsabilità, ritenuto esaustivo.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del Bongiovanni affidandolo a quattro motivi. 2.1 Con il primo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione.

Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto le censure non chiare e pertinenti benché fosse stato dedotto che il tempo e la distanza intercorsi tra il sinistro e l'alcoltest rendessero dubbia l'effettiva condizione dell'imputato al momento dell'incidente / oltre che la mancata prova che l'imputato fosse alla guida dell'autoveicolo al momento dell'incidente stradale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.1 richiamando giurisprudenza di questa Corte secondo cui la specificità delle contestazioni deve essere valutata in termini flessibili purché consentano di comprendere le doglianze sollevate e procedere ad un esame nel merito. 2.3 Con il terzo motivo la difesa si duole della violazione del principio del giusto processo e del diritto al doppio grado di giudizio.

La Corte territoriale, anziché esaminare nel merito le questioni poste, ha respinto per motivi formali e infondathe le censure mosse, anche in violazione della giurisprudenza della CEDU che favorisce l'accesso al giudice superiore per riesaminare il caso in appello quale garanzia del diritto di difesa.2.4 Con il quarto motivo la difesa lamenta l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità, avendo la Corte territoriale omesso di procedere ad un accertamento puntuale circa il ruolo dell'imputato al momento del sinistro e il nesso causale tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale che non risulta provato nel caso di specie.

3. Il P.G., in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio in virtù del qualex l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi allorquando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata e che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con la quale le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato . (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016).

In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve, comunque, contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il reato - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).

E' stato affermato che il giudice di appello, a seguito della modifica all'art. 581 cod. proc. pen. introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o, ancora, quando non affrontino la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata ma non quando siano ritenuti idonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez.

4. n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 - 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf.

Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778).

L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017)/ prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.

3. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi che hanno ispirato la riforma in quanto si sarebbe limitata a una mera riproposizione degli argomenti sui quali il Tribunale è pervenuto ad un giudizio di responsabilità.

La Corte territoriale, dal canto proprio, rileva che sarebbe stata prospettata una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare le fonti di 14- i t //it__A prova da cui '66-v-i=é-btfé—dédursi.

Dall'esame dell'atto di appello proposto nell'interesse del Bongiovanni si ricava che, quanto al motivo sulla responsabilità/ era stato dedotto che l'accertamento mediante etilometro era avvenuto "a distanza siderale".

Ciò in quanto l'incidente era avvenuto a Caste! Guelfo e il controllo era avvenuto a Imola e che a fronte del sinistro avvenuto alle 17,00, l'accertamento era stato eseguito alle 18,44, quindi dopo due ore e che non sarebbe stato provato che il Bongiovanni si trovasse alla guida dell'autovettura.

La difesak non si è limitata a formule di stile ma ha posto, sia pure reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio, argomenti finalizzati a ottenere una pronuncia assolutoria.

Sul punto, questa Corte di legittimità ha affermato che il requisito della specificità dei motivi di appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa, pur in assenza di elementi di novità, sempre che risulti pertinente al contenuto della decisione impugnata e tenda a una rivalutazione della "qitio iuris" da parte del giudice superiore (Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 279369).4.

Nel caso in esame era certamente inammissibile il motivo in punto di dosimetria della pena, laddove a fronte di una motivazione del giudice di primo grado che aveva fondato il discostarsi dal minimo edittale sulla negativa personalità dell'odierno ricorrente il motivo di appello in punto di dosimetria della pena si palesa del tutto aspecifico e privo di confronto con il provvedimento impugnato ; ~sì, in aperto contrasto con le già richiamate Sezioni Unite Galtelli del 2017.

5. Quanto ai restanti motivi, il provvedimento impugnato si palesa illogico e contraddittorio perché ritiene le censure mosse k, affette da genericità, salvo riprendere punto per punto l'intero percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo con i motivi di appello e deducendone la mancata adeguata confutazione e il mancato confronto critico con gli argomenti spesi dal primo giudice.

Così i giudici di appello hanno "respinto" la tesi della distanza di tempo intercorsa tra il sinistro e l'esecuzione dell'alcoltest; iJLmancato accertamento che il prevenuto si trovasse alla guida dell'autovettura, 'rlí lisussistenza della circostanza aggravante dell'avere provocato un incidente 12 7tJ(-jL,ytj "t: 1 : e stradale, M. mancatck;ricotioscirrierito della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.

Tutto ciò rispondendo ai singoli motivi riconoscendone, all'evidenza, di fatto, la specificità e pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado.

Il difetto dikspecificità e la pertinenza critica dei motivi, rispetto alle ragioni esposte nella sentenza impugnata, conduceva4, 0 alla loro infondatezza, pur se in ipotesi manifestai e quindi all'eventuale rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata rnna non certo inammissibilità.

Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non spetta, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma suddetta e in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e, dunque, quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, così peccando di genericità interna all'atto o esterna al medesimo ma non anche quando, come nel caso di specie, non siano ritenuti idonei a confutarne l'apparato motivazionale.

6. Alla luce di quanto detto la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA]!, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] chq, con sentenza emessa dal Tribunale di Bologn9, era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto e 2.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 1 e 2, lett. c) 1 e co. 2 bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (1,54 g/I alla prima prova e 156 g/I alla seconda)) con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale. La Corte ha ritenuto l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata osservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. ritenendo i motivi di gravame privi di specificità rispetto all'apparato argonnentativo posto a fondamento del giudizio di responsabilità, ritenuto esaustivo. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del Bongiovanni affidandolo a quattro motivi. 2.1 Con il primo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto le censure non chiare e pertinenti benché fosse stato dedotto che il tempo e la distanza intercorsi tra il sinistro e l'alcoltest rendessero dubbia l'effettiva condizione dell'imputato al momento dell'incidente / oltre che la mancata prova che l'imputato fosse alla guida dell'autoveicolo al momento dell'incidente stradale. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.1 richiamando giurisprudenza di questa Corte secondo cui la specificità delle contestazioni deve essere valutata in termini flessibili purché consentano di comprendere le doglianze sollevate e procedere ad un esame nel merito. 2.3 Con il terzo motivo la difesa si duole della violazione del principio del giusto processo e del diritto al doppio grado di giudizio. La Corte territoriale, anziché esaminare nel merito le questioni poste, ha respinto per motivi formali e infondathe le censure mosse, anche in violazione della giurisprudenza della CEDU che favorisce l'accesso al giudice superiore per riesaminare il caso in appello quale garanzia del diritto di difesa.2.4 Con il quarto motivo la difesa lamenta l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità, avendo la Corte territoriale omesso di procedere ad un accertamento puntuale circa il ruolo dell'imputato al momento del sinistro e il nesso causale tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale che non risulta provato nel caso di specie. 3. Il P.G., in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio in virtù del qualex l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi allorquando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata e che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con la quale le predette ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato . (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve, comunque, contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il reato - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario). E' stato affermato che il giudice di appello, a seguito della modifica all'art. 581 cod. proc. pen. introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o, ancora, quando non affrontino la motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata ma non quando siano ritenuti idonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 4. n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 - 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778). L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017)/ prevede, a pena di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello e i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. 3. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi che hanno ispirato la riforma in quanto si sarebbe limitata a una mera riproposizione degli argomenti sui quali il Tribunale è pervenuto ad un giudizio di responsabilità. La Corte territoriale, dal canto proprio, rileva che sarebbe stata prospettata una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare le fonti di 14- i t //it__A prova da cui '66-v-i=é-btfé—dédursi. Dall'esame dell'atto di appello proposto nell'interesse del Bongiovanni si ricava che, quanto al motivo sulla responsabilità/ era stato dedotto che l'accertamento mediante etilometro era avvenuto "a distanza siderale". Ciò in quanto l'incidente era avvenuto a Caste! Guelfo e il controllo era avvenuto a Imola e che a fronte del sinistro avvenuto alle 17,00, l'accertamento era stato eseguito alle 18,44, quindi dopo due ore e che non sarebbe stato provato che il Bongiovanni si trovasse alla guida dell'autovettura. La difesak non si è limitata a formule di stile ma ha posto, sia pure reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio, argomenti finalizzati a ottenere una pronuncia assolutoria. Sul punto, questa Corte di legittimità ha affermato che il requisito della specificità dei motivi di appello risulta soddisfatto anche in caso di riproposizione della medesima questione interpretativa, pur in assenza di elementi di novità, sempre che risulti pertinente al contenuto della decisione impugnata e tenda a una rivalutazione della "qitio iuris" da parte del giudice superiore (Sez. 1, n. 20272 del 16/06/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 279369).4. Nel caso in esame era certamente inammissibile il motivo in punto di dosimetria della pena, laddove a fronte di una motivazione del giudice di primo grado che aveva fondato il discostarsi dal minimo edittale sulla negativa personalità dell'odierno ricorrente il motivo di appello in punto di dosimetria della pena si palesa del tutto aspecifico e privo di confronto con il provvedimento impugnato ; ~sì, in aperto contrasto con le già richiamate Sezioni Unite Galtelli del 2017. 5. Quanto ai restanti motivi, il provvedimento impugnato si palesa illogico e contraddittorio perché ritiene le censure mosse k, affette da genericità, salvo riprendere punto per punto l'intero percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo con i motivi di appello e deducendone la mancata adeguata confutazione e il mancato confronto critico con gli argomenti spesi dal primo giudice. Così i giudici di appello hanno "respinto" la tesi della distanza di tempo intercorsa tra il sinistro e l'esecuzione dell'alcoltest; iJLmancato accertamento che il prevenuto si trovasse alla guida dell'autovettura, 'rlí lisussistenza della circostanza aggravante dell'avere provocato un incidente 12 7tJ(-jL,ytj "t: 1 : e stradale, M. mancatck;ricotioscirrierito della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. Tutto ciò rispondendo ai singoli motivi riconoscendone, all'evidenza, di fatto, la specificità e pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado. Il difetto dikspecificità e la pertinenza critica dei motivi, rispetto alle ragioni esposte nella sentenza impugnata, conduceva4, 0 alla loro infondatezza, pur se in ipotesi manifestai e quindi all'eventuale rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata rnna non certo inammissibilità. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non spetta, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma suddetta e in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e, dunque, quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, così peccando di genericità interna all'atto o esterna al medesimo ma non anche quando, come nel caso di specie, non siano ritenuti idonei a confutarne l'apparato motivazionale. 6. Alla luce di quanto detto la sentenza deve essere annullata per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Deciso il 28
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