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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25698/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che manifestamente infondato risulta il ricorso che censura la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo la Corte di appello apprezzato la congruità della pena, appena al di sopra del minimo edittale, pervenendo ad una quantificazione che teneva conto degli effetti lesivi prodotti ai pubblici ufficiali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/06/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che manifestamente infondato risulta il ricorso che censura la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo la Corte di appello apprezzato la congruità della pena, appena al di sopra del minimo edittale, pervenendo ad una quantificazione che teneva conto degli effetti lesivi prodotti ai pubblici ufficiali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2
Sentenza Cassazione n. 25698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris