CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r•S` [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29/04/2021 che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di tentata rapina. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva attribuito esclusivo valore probatorio alle dichiarazioni della denunciante, interpretate univocamente: infatti, dalle suddette dichiarazioni si evinceva che il prevenuto non aveva posto in essere il reato di furto in quanto vi erano numerose persone presenti, e la persona offesa non aveva riconosciuto l'imputato con certezza. 1.2 II difensore eccepisce inoltre la mancanza di motivazione sulla eccessività della pena [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, mentre il primo motivo di ricorso è completamente sganciato dal caso concreto (si parla di "dichiarazioni della denunciante", mentre le sentenze di merito si basano sulle dichiarazioni dei testimoni Martelli e Ruso, e di furto aggravato, quando il ricorrente è stato condannato per tentata rapina), il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, contenuta nella penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata, 2 s---,Cki‘,,vAN_‘ nella quale si evidenziano le modalità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato, per cui la pena, già prossima al minimo edittale, non poteva essere ridotta. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]