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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06800/2023

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are la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30011/2020 del ruolo generale, proposto DA L ERETI S. P .A. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – già denominata “ACM A GAM R IETI G AS A CQUA S. P .A.”- con sede legale in Como, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69T71 F104 O) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10/b, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , REGISTRO dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 569/15/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 21 febbraio 2020, non notificata.

L ETTE le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si è posta in rilievo l’opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con quello recante il n. 29392/2020 di ruolo generale proposto dalla coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]; SENTITA la difesa della ricorrente; UDITA la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] effettivamente pende innanzi a questa Corte il predetto giudizio recante il n. 29392/2020 di ruolo generale proposto dalla coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]., che ha ad oggetto l’impugnazione dello stesso avviso di accertamento; RITENUTA l’opportunità di una trattazione congiunta delle due cause, in ragione dell’obiettiva connessione oggettiva delle stesse, stante l’identità dell’avviso impugnato e dell’atto tassato, come sollecitata dalla Sostituta del Procuratore Generale e rispetto alla quale nessuna opposizione è stata avanzata dalla difesa della ricorrente, che si è rimessa alle valutazioni della Corte; P .

Q .

M . rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta in pubblica udienz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
are la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30011/2020 del ruolo generale, proposto DA L ERETI S. P .A. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – già denominata “ACM A GAM R IETI G AS A CQUA S. P .A.”- con sede legale in Como, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69T71 F104 O) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10/b, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , REGISTRO dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 569/15/2020 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 21 febbraio 2020, non notificata. L ETTE le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledr.ssa [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si è posta in rilievo l’opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con quello recante il n. 29392/2020 di ruolo generale proposto dalla coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]; SENTITA la difesa della ricorrente; UDITA la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] effettivamente pende innanzi a questa Corte il predetto giudizio recante il n. 29392/2020 di ruolo generale proposto dalla coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]., che ha ad oggetto l’impugnazione dello stesso avviso di accertamento; RITENUTA l’opportunità di una trattazione congiunta delle due cause, in ragione dell’obiettiva connessione oggettiva delle stesse, stante l’identità dell’avviso impugnato e dell’atto tassato, come sollecitata dalla Sostituta del Procuratore Generale e rispetto alla quale nessuna opposizione è stata avanzata dalla difesa della ricorrente, che si è rimessa alle valutazioni della Corte; P . Q . M . rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta in pubblica udienz
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