CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 00242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12267-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 181/2025 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 177/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12267/2025 Cron. Rep. Ud.03/12/2025 - Con sentenza del 28 marzo 2025, la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’istante dal Comune datore per assenza ingiustificata dal 17 al 28 gennaio 2022 ex art. 55 septies, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’addebito consistito nella mancata giustificazione delle assenze connotato da gravità tale da ritenere proporzionata la sanzione irrogata, restando perciò irrilevante l’esame della recidiva, data dal sovrapporsi dell’avvio di altri procedimenti disciplinari, non essendo essa l’elemento fondante del provvedimento sanzionatorio ma solo un elemento secondario che avvalorava la decisione sul licenziamento. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Pirrone, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. - Entrambe le parti hanno poi depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., 55 quater, comma 1, lett. b) e 55 septies d.lgs. n. 165/2001, 59, comma 9 lett. b) c) e g) CCNL per il comparto Funzioni locali del 21.5.2018 e 14, comma 3, lett. b) e f) del Codice di comportamento in vigore presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea applicazione della normativa invocata per il venir meno di uno degli elementi posti a base del licenziamento disciplinare intimato al ricorrente, dato dalla recidiva integrata dal provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogato successivamente alla contestazione disciplinare per assenze ingiustificate, poi posta nel nulla per l’annullamento di tale sanzione disposta con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 885/2024, prodotta nel giudizio di appello. - Il motivo, si rivela inammissibile non misurandosi le censure mosse con la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, per essere quelle censure incentrate sulla rilevanza della recidiva ai fini del giudizio di proporzionalità dell’irrogata massima sanzione espulsiva, di tal che il venir meno di una delle sanzioni a quegli effetti concorrente, a seguito della pronunzia di annullamento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], doveva, secondo il ricorrente, incidere nel senso del ridimensionamento della gravità dell’addebito e così sulla congruità della reazione datoriale, quando, viceversa, la pronunzia della Corte territoriale risulta fondata sul convincimento della sufficienza in sé dell’addebito relativo alle assenze ingiustificate a legittimare, in quanto proporzionata alla gravità dell’infrazione, l’irrogata sanzione del licenziamento. - La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il giudizio dicassazione è un giudizio acritica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, perché compito della Corte dilegittimità è quello di esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione ed il giudizio si svolge entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato. Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007). - Il ricorso, quanto alla rilevanza della recidiva rispetto all’intimazione del licenziamento,oltre a non confrontarsi con il decisum della sentenza impugnata, sollecita una diversa valutazione degli atti del procedimento disciplinare, riservata al giudice del merito. Analoghe considerazioni vanno espresse quanto al giudizio di proporzionalità, che la Corte territoriale ha motivato, anche in relazione alle esigenze organizzative degli uffici pubblici oltre che alla sistematicità del comportamento illecito, senza incorrere nella violazione del divieto di automatismi espulsivi. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricors