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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 21586/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24768/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 189, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2800/2019depositata il 17/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 2800/2019, depositata in data 17.12.2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 3177/2017 del 4 luglio 2017, ha accertato e dichiarato che la condotta posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce illecito concorrenziale ai danni della Roland DG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con condanna della stessa [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di € 5.000,00.

Il giudice di appello ha affermato che l’istruttoria della causa aveva consentito di accertare che, almeno in tre casi, [OSCURATO:SOCIETA] aveva occultato l’etichetta originale recante il numero di serie del prodotto Roland – numero che viene apposto dal produttore al fine di indicare il periodo di produzione, le componenti installate e la validità della garanzia - con una propria etichetta recante un diverso numero di serie e la sigla “COV”, così ponendo in essere una condotta di concorrenza sleale sotto il profilo confusorio e sviamento della clientela, atteso che la [OSCURATO:SOCIETA] illegittimamente svolgeva l’attività di assistenza e di manutenzione delle macchine Roland.

In particolare, un solo dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], tal la Carrubba, risultava tra i tecnici “regolarmente formati ed autorizzati da Roland”, e non la ditta [OSCURATO:SOCIETA] nel suo complesso, di talchè poteva crearsi potenziale discredito per la Roland in caso di riparazione difettosa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tredici motivi. [OSCURATO:PERSONA] DG [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 nn. 1 e 3 cod. civ..

Lamenta la società ricorrente che la Corte d’Appello ha richiamato la fattispecie della concorrenza sleale confusoria omettendo di considerare che la [OSCURATO:SOCIETA] non agisce nel mercato quale concorrente della Roland, atteso che, a differenza di quest’ultima, non produce stampanti né macchine da ufficio, ma vende i prodotti in questione.

Inoltre, nel caso di specie, non si discute né di imitazione del prodotto Roland da parte della [OSCURATO:SOCIETA], né di abuso del marchio, né la ricorrente ha spacciato per propri prodotti della Roland.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va, in primo luogo, osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 12364/2018; Cass 4739/2012), la comunanza di clientela, alla base del rapporto di concorrenza, non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti o servizi, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA], pur non essendo produttrice, svolga attività di assistenza e manutenzione dei prodotti Roland (di cui comunque provvede alla commercializzazione), e ciò in concorrenza con la stessa Roland, dà luogo ad una evidente situazione di comunanza di clientela, rivolgendo la ricorrente la propria attività ad un insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato.

Va, inoltre, rilevato che la Corte d’Appello non ha errato nel sussumere il caso concreto nella fattispecie della concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598 n. 1 cod. civ. - pur non vertendosi in una situazione di imitazione servile di prodotti -avendo il giudice di appello coerentemente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA], occultando l’etichetta originale recante il numero di serie del prodotto Roland con la propria etichetta recante diverso numero e la sigla “Cov”, avesse posto in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente Roland.

3. Con il secondo motivo ed il quarto motivo (da illustrarsi contestualmente data la sostanziale identità di difese) è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. in combinato disposto con gli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello ha violato le norme in materia di contraddittorio, diritto di difesa, necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e divieto di proporre domande nuove in appello, decidendo su domande differenti ed ulteriori rispetto a quelle formulate dalla Roland in primo grado.

Lamenta, in particolare, la ricorrente che nel giudizio di primo grado la causa petendi riguardava ipotesi di contraffazione e falsificazione (essendo stato ipotizzato che le macchine vendute da [OSCURATO:SOCIETA] non fossero originali), e non ipotesi confusorie.

Nel giudizio di appello Roland ha introdotto in giudizio nuovi fatti costitutivi, chiedendo al giudice di accertare la sussistenza di atti confusori, e, segnatamente, l’ulteriore tema della presunta mancanza di autorizzazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], nell’attività di assistenza e manutenzione dei prodotti Roland (in alcun modo trattato in primo grado), ampliando così in modo inammissibile il thema decidedum.

4. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che, come anche recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019; conf.

Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti.

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto una serie di “errores in procedendo” in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello (violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, divieto di domande nuove nel giudizio di appello) senza, tuttavia, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, aver illustrato adeguatamente il contenuto dell’atto di citazione in primo grado di Roland, così da consentire a questa Corte di poter accertare con cognizione di causa la dedotta introduzione in appello, da parte della stessa Roland, di nuovi elementi costitutivi della propria pretesa nonché la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, senza dover compiere verificare generali sugli atti processuali.

In particolare, la ricorrente si è limitata a riportare, in una parte delle pagg. 10 e 11 del ricorso, brevissimi estratti dell’atto di citazione di Roland in primo grado (senza neppure riportare i numeri di pagina corrispondenti) che non consentono in alcun modo di aver contezza del contenuto dei fatti costitutivi fatti valere dalla Roland nel giudizio di primo grado e di esaminare, conseguentemente, la fondatezza della contestazione di novità della domanda che quest’ultima avrebbe proposto in appello, tenuto conto, peraltro, che per stessa ammissione della ricorrente, la Roland, in primo grado, aveva chiesto accertarsi e dichiararsi la illiceità della condotta della convenuta “ ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art. 2598 e ss. c.c.”.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 156 e 234 cod. proc. civ., 2909 cod. civ..

La ricorrente, nel reiterare le doglianze di inammissibilità dell’appello per effetto della introduzione di nuovi fatti costitutivi della propria pretesa, ha dedotto altresì che la Corte d’Appello non aveva esaminato l’eccezione dalla stessa sollevata con la quale aveva dedotto che i propri macchinari erano originali e non contraffatti.

6. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi.

Come riportato nella parte narrativa, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la condotta di concorrenza sleale della [OSCURATO:SOCIETA] per sviamento di clientela e non in relazione alla eventuale contraffazione dei propri macchinari, con la conseguenza che la Corte d’Appello non era tenuta a pronunciarsi su un’eccezione vertente su circostanze estranee a quelle su cui il giudice d’appello ha fondato la valutazione di concorrenza sleale.

7. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente che la Roland non ha contestato il contenuto di alcuni documenti prodotti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo, da cui emergerebbe che la stessa svolgeva attività di manutenzione ed assistenza e la Roland non aveva mai dedotto alcuna anomalia o vizio inerente a tale attività.

Ne consegue che, ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., porre a fondamento della decisione i fatti non contestati.

8. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che la deduzione del ricorrente secondo cui la controricorrente non avrebbe mai contestato le circostanze sopra illustrate è priva del requisito di autosufficienza.

Non vi è dubbio, infatti, che il ricorso per cassazione con cui si deduca l'operatività del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti (o quantomeno di quelle parti rilevanti di essi) sulla cui base si alleghi come integrata la non contestazione che il giudice di merito non ha inteso riconoscere (vedi a Cass. n. 10761/2022; vedi anche contrariis Cass. n. 20637/2016).

Nel caso di specie, l‘affermazione della ricorrente, secondo cui la Roland non avrebbe lamentato alcuna anomalia nello svolgimento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dell’attività di assistenza e manutenzione dei rapporti Roland, è meramente assertiva.

9. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 nn. 1 e 3 cod. civ. sul rilievo che la Corte d’Appello ha riconosciuto alla Roland la tutela risarcitoria in relazione ad un danno meramente potenziale, privo del requisito della concretezza ed attualità.

10. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione degli art.2598 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1226, 2043 e 2697 cod. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto l’esistenza in re ipsa del danno all’immagine della Roland, essendosi quest’ultima limitata ad allegare genericamente un potenziale danno alla propria immagine commerciale derivante dalla condotta della [OSCURATO:SOCIETA], senza fornire prova dell’effettivo danno arrecato alla propria immagine commerciale.

11. Il sesto ed il settimo motivo, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati.

Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello ha valutato integrare l’illecito concorrenziale lo svolgimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’attività di assistenza e manutenzione dei prodotti Roland, senza che ne fosse autorizzata (se non limitatamente al tecnico [OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di condotta idonea ad indurre l’acquirente a ritenere che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] fosse soggetto autorizzato da Roland al compimento di tale attività, “così creandosi un potenziale discredito per la Roland in caso di riparazione difettosa” (vedi pag. 5 sentenza impugnata).

Orbene, il giudice d’appello, sulla sola base di quest’ultima riflessione – inequivocabile è l’espressione “sulla scorta di quanto detto sopra” – ha ritenuto, altresì, sussistente il danno non patrimoniale per essere “l’attività realizzata idonea a creare discredito all’immagine commerciale della Roland DG”.

Non vi è dubbio che la Corte d’Appello, con tale argomentazione, sia incorso nella violazione degli artt. 2697 cod. civ.

In proposito, va osservato che questa Corte, pronunciandosi soprattutto sul tema della illegittima segnalazione, da una parte di una banca, alla [OSCURATO:PERSONA] (vedi recentemente Cass. n. 6589/2023; vedi anche Cass. n. 4334/2020 in motivazione, Cass.n. 7584/2018), ha più volte enunciato il principio di diritto – che questo Collegio intende affermare anche in una fattispecie di danno alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale - secondo cui il danno all'immagine e alla reputaz ione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento.

Eventualmente, la prova di tale danno può essere fornita mediante presunzioni, alla luce di circostanze che il presunto danneggiato deve specificamente allegare, ma non può certo ritenersi sussistente un danno non patrimoniale sulla base della “mera idoneità” dell’attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del “potenziale discredito” che può derivare dalla stessa: ragionare in questi termini vuol dire, nella sostanza, ritenere il danno esistente in re ipsa.

12. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 cod. civ. in combinato disposto dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte di merito, nel determinare equitativamente la misura del danno che avrebbe patito Roland, ha del tutto omesso l’enunciazione delle ragioni e dei motivi che l’hanno indotta ad adottare una tale decisione.

13. Il motivo è assorbito in virtù dell’accoglimento del sesto e del settimo.

14. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. in relazione agli artt. 324 , 334 e 100 cod. proc. civ..

Contesta la ricorrente la ricostruzione della Corte di Appello, secondo cui avrebbe omesso di censurare la sentenza del Tribunale nella parte contenente l’accertamento della propria condotta di occultamento dell’etichetta della Roland con l’etichetta propria.

Nega, quindi, che la sentenza di primo grado contenga un tale accertamento, ed anzi, la stessa pronuncia non avrebbe individuato alcuna condotta concorrenziale sotto il profilo confusorio a proprio carico, con la conseguenza che la ricorrente non aveva alcun interesse, sul punto, a proporre appello incidentale.

15. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che anche tale censura sia priva del requisito di autosufficienza atteso che la deduzione della ricorrente è meramente assertiva, non avendo indicato neppure quali parti della sentenza di primo grado (dove e come) supporterebbero la sua prospettazione.

16. Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello è incorsa nel travisamento della prova nell’affermare che alla manutenzione delle macchine Roland provvedevano altri soggetti oltre al tecnico abilitato [OSCURATO:PERSONA].

17. Il motivo è infondato.

La stessa ricorrente, a pag. 35 del ricorso, allega di aver dedotto a pag. 7 della propria comparsa di costituzione in appello di essere società autorizzata per l’installazione e manutenzione dei prodotti Roland.

Dunque, la Corte d’Appello non ha fatto altro che riportare una informazione proveniente dalla stessa ricorrente, la quale non aveva affatto precisato che provvedesse a tale attività di manutenzione il solo dipendente la Carrubba, in quanto unico soggetto abilitato.

18. Con l’undicesimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente che dalla documentazione dalla stessa prodotta sia nel procedimento cautelare che nel giudizio di primo grado non emerge affatto che in più circostanze avesse apposto sui macchinari Roland la propria etichetta sopra quella della Roland, con la conseguenza che la Corte d’Appello era incorsa in un travisamento della prova.

19. Con il dodicesimo motivo è stata dedotta nuovamente la violazione e/o falsa applicazione degli artt 115 e 116 cod. proc. civ.

La ricorrente afferma che l’apposizione sui macchinari Roland di una propria etichetta (comunque rimuovibile) sulla originale Roland sarebbe avvenuta in una sola occasione e a soli fini dimostrativi, contestando che tale situazione si sarebbe verificata con riferimento alla macchina venduta alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] .

20. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

In entrambi i predetti motivi, la ricorrente, con l’apparente doglianza della violazione di legge, in realtà, muove, inammissibilmente, delle censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte di Appello, attività non consentita in sede di legittimità.

21. Con il tredicesimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata con cui è stata condannata al pagamento delle spese di lite di entrambii gradi di merito del giudizio.

22. Il motivo è assorbito in conseguenza della valutazione di infondatezza o di inammissibilità dei motivi precedenti.

La sentenza deve essere quindi cassata, limitatamente al profilo esaminato nei motivi sei e sette, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il sesto ed il settimo motivo, infondati il primo ed il decimo, inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24768/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 189, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2800/2019depositata il 17/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 2800/2019, depositata in data 17.12.2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 3177/2017 del 4 luglio 2017, ha accertato e dichiarato che la condotta posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce illecito concorrenziale ai danni della Roland DG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con condanna della stessa [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di € 5.000,00. Il giudice di appello ha affermato che l’istruttoria della causa aveva consentito di accertare che, almeno in tre casi, [OSCURATO:SOCIETA] aveva occultato l’etichetta originale recante il numero di serie del prodotto Roland – numero che viene apposto dal produttore al fine di indicare il periodo di produzione, le componenti installate e la validità della garanzia - con una propria etichetta recante un diverso numero di serie e la sigla “COV”, così ponendo in essere una condotta di concorrenza sleale sotto il profilo confusorio e sviamento della clientela, atteso che la [OSCURATO:SOCIETA] illegittimamente svolgeva l’attività di assistenza e di manutenzione delle macchine Roland. In particolare, un solo dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], tal la Carrubba, risultava tra i tecnici “regolarmente formati ed autorizzati da Roland”, e non la ditta [OSCURATO:SOCIETA] nel suo complesso, di talchè poteva crearsi potenziale discredito per la Roland in caso di riparazione difettosa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tredici motivi. [OSCURATO:PERSONA] DG [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 nn. 1 e 3 cod. civ.. Lamenta la società ricorrente che la Corte d’Appello ha richiamato la fattispecie della concorrenza sleale confusoria omettendo di considerare che la [OSCURATO:SOCIETA] non agisce nel mercato quale concorrente della Roland, atteso che, a differenza di quest’ultima, non produce stampanti né macchine da ufficio, ma vende i prodotti in questione. Inoltre, nel caso di specie, non si discute né di imitazione del prodotto Roland da parte della [OSCURATO:SOCIETA], né di abuso del marchio, né la ricorrente ha spacciato per propri prodotti della Roland. 2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va, in primo luogo, osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 12364/2018; Cass 4739/2012), la comunanza di clientela, alla base del rapporto di concorrenza, non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti o servizi, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA], pur non essendo produttrice, svolga attività di assistenza e manutenzione dei prodotti Roland (di cui comunque provvede alla commercializzazione), e ciò in concorrenza con la stessa Roland, dà luogo ad una evidente situazione di comunanza di clientela, rivolgendo la ricorrente la propria attività ad un insieme di consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato. Va, inoltre, rilevato che la Corte d’Appello non ha errato nel sussumere il caso concreto nella fattispecie della concorrenza sleale confusoria, di cui all’art. 2598 n. 1 cod. civ. - pur non vertendosi in una situazione di imitazione servile di prodotti -avendo il giudice di appello coerentemente ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA], occultando l’etichetta originale recante il numero di serie del prodotto Roland con la propria etichetta recante diverso numero e la sigla “Cov”, avesse posto in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente Roland. 3. Con il secondo motivo ed il quarto motivo (da illustrarsi contestualmente data la sostanziale identità di difese) è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. in combinato disposto con gli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello ha violato le norme in materia di contraddittorio, diritto di difesa, necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e divieto di proporre domande nuove in appello, decidendo su domande differenti ed ulteriori rispetto a quelle formulate dalla Roland in primo grado. Lamenta, in particolare, la ricorrente che nel giudizio di primo grado la causa petendi riguardava ipotesi di contraffazione e falsificazione (essendo stato ipotizzato che le macchine vendute da [OSCURATO:SOCIETA] non fossero originali), e non ipotesi confusorie. Nel giudizio di appello Roland ha introdotto in giudizio nuovi fatti costitutivi, chiedendo al giudice di accertare la sussistenza di atti confusori, e, segnatamente, l’ulteriore tema della presunta mancanza di autorizzazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], nell’attività di assistenza e manutenzione dei prodotti Roland (in alcun modo trattato in primo grado), ampliando così in modo inammissibile il thema decidedum. 4. Entrambi i motivi sono inammissibili. Va preliminarmente osservato che, come anche recentemente affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019; conf. Cass. n. 7499/2020), in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto una serie di “errores in procedendo” in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello (violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, divieto di domande nuove nel giudizio di appello) senza, tuttavia, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, aver illustrato adeguatamente il contenuto dell’atto di citazione in primo grado di Roland, così da consentire a questa Corte di poter accertare con cognizione di causa la dedotta introduzione in appello, da parte della stessa Roland, di nuovi elementi costitutivi della propria pretesa nonché la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, senza dover compiere verificare generali sugli atti processuali. In particolare, la ricorrente si è limitata a riportare, in una parte delle pagg. 10 e 11 del ricorso, brevissimi estratti dell’atto di citazione di Roland in primo grado (senza neppure riportare i numeri di pagina corrispondenti) che non consentono in alcun modo di aver contezza del contenuto dei fatti costitutivi fatti valere dalla Roland nel giudizio di primo grado e di esaminare, conseguentemente, la fondatezza della contestazione di novità della domanda che quest’ultima avrebbe proposto in appello, tenuto conto, peraltro, che per stessa ammissione della ricorrente, la Roland, in primo grado, aveva chiesto accertarsi e dichiararsi la illiceità della condotta della convenuta “ ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art. 2598 e ss. c.c.”. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 156 e 234 cod. proc. civ., 2909 cod. civ.. La ricorrente, nel reiterare le doglianze di inammissibilità dell’appello per effetto della introduzione di nuovi fatti costitutivi della propria pretesa, ha dedotto altresì che la Corte d’Appello non aveva esaminato l’eccezione dalla stessa sollevata con la quale aveva dedotto che i propri macchinari erano originali e non contraffatti. 6. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi. Come riportato nella parte narrativa, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente la condotta di concorrenza sleale della [OSCURATO:SOCIETA] per sviamento di clientela e non in relazione alla eventuale contraffazione dei propri macchinari, con la conseguenza che la Corte d’Appello non era tenuta a pronunciarsi su un’eccezione vertente su circostanze estranee a quelle su cui il giudice d’appello ha fondato la valutazione di concorrenza sleale. 7. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che la Roland non ha contestato il contenuto di alcuni documenti prodotti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di primo, da cui emergerebbe che la stessa svolgeva attività di manutenzione ed assistenza e la Roland non aveva mai dedotto alcuna anomalia o vizio inerente a tale attività. Ne consegue che, ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., porre a fondamento della decisione i fatti non contestati. 8. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente osservato che la deduzione del ricorrente secondo cui la controricorrente non avrebbe mai contestato le circostanze sopra illustrate è priva del requisito di autosufficienza. Non vi è dubbio, infatti, che il ricorso per cassazione con cui si deduca l'operatività del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti (o quantomeno di quelle parti rilevanti di essi) sulla cui base si alleghi come integrata la non contestazione che il giudice di merito non ha inteso riconoscere (vedi a Cass. n. 10761/2022; vedi anche contrariis Cass. n. 20637/2016). Nel caso di specie, l‘affermazione della ricorrente, secondo cui la Roland non avrebbe lamentato alcuna anomalia nello svolgimento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dell’attività di assistenza e manutenzione dei rapporti Roland, è meramente assertiva. 9. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 nn. 1 e 3 cod. civ. sul rilievo che la Corte d’Appello ha riconosciuto alla Roland la tutela risarcitoria in relazione ad un danno meramente potenziale, privo del requisito della concretezza ed attualità. 10. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione degli art.2598 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1226, 2043 e 2697 cod. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto l’esistenza in re ipsa del danno all’immagine della Roland, essendosi quest’ultima limitata ad allegare genericamente un potenziale danno alla propria immagine commerciale derivante dalla condotta della [OSCURATO:SOCIETA], senza fornire prova dell’effettivo danno arrecato alla propria immagine commerciale. 11. Il sesto ed il settimo motivo, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati. Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello ha valutato integrare l’illecito concorrenziale lo svolgimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’attività di assistenza e manutenzione dei prodotti Roland, senza che ne fosse autorizzata (se non limitatamente al tecnico [OSCURATO:PERSONA]), trattandosi di condotta idonea ad indurre l’acquirente a ritenere che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] fosse soggetto autorizzato da Roland al compimento di tale attività, “così creandosi un potenziale discredito per la Roland in caso di riparazione difettosa” (vedi pag. 5 sentenza impugnata). Orbene, il giudice d’appello, sulla sola base di quest’ultima riflessione – inequivocabile è l’espressione “sulla scorta di quanto detto sopra” – ha ritenuto, altresì, sussistente il danno non patrimoniale per essere “l’attività realizzata idonea a creare discredito all’immagine commerciale della Roland DG”. Non vi è dubbio che la Corte d’Appello, con tale argomentazione, sia incorso nella violazione degli artt. 2697 cod. civ. In proposito, va osservato che questa Corte, pronunciandosi soprattutto sul tema della illegittima segnalazione, da una parte di una banca, alla [OSCURATO:PERSONA] (vedi recentemente Cass. n. 6589/2023; vedi anche Cass. n. 4334/2020 in motivazione, Cass.n. 7584/2018), ha più volte enunciato il principio di diritto – che questo Collegio intende affermare anche in una fattispecie di danno alla reputazione commerciale derivante da attività di concorrenza sleale - secondo cui il danno all'immagine e alla reputaz ione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. Eventualmente, la prova di tale danno può essere fornita mediante presunzioni, alla luce di circostanze che il presunto danneggiato deve specificamente allegare, ma non può certo ritenersi sussistente un danno non patrimoniale sulla base della “mera idoneità” dell’attività di concorrenza sleale a creare discredito, o sulla base del “potenziale discredito” che può derivare dalla stessa: ragionare in questi termini vuol dire, nella sostanza, ritenere il danno esistente in re ipsa. 12. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 cod. civ. in combinato disposto dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte di merito, nel determinare equitativamente la misura del danno che avrebbe patito Roland, ha del tutto omesso l’enunciazione delle ragioni e dei motivi che l’hanno indotta ad adottare una tale decisione. 13. Il motivo è assorbito in virtù dell’accoglimento del sesto e del settimo. 14. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2909 cod. civ. in relazione agli artt. 324 , 334 e 100 cod. proc. civ.. Contesta la ricorrente la ricostruzione della Corte di Appello, secondo cui avrebbe omesso di censurare la sentenza del Tribunale nella parte contenente l’accertamento della propria condotta di occultamento dell’etichetta della Roland con l’etichetta propria. Nega, quindi, che la sentenza di primo grado contenga un tale accertamento, ed anzi, la stessa pronuncia non avrebbe individuato alcuna condotta concorrenziale sotto il profilo confusorio a proprio carico, con la conseguenza che la ricorrente non aveva alcun interesse, sul punto, a proporre appello incidentale. 15. Il motivo è inammissibile. Non vi è dubbio che anche tale censura sia priva del requisito di autosufficienza atteso che la deduzione della ricorrente è meramente assertiva, non avendo indicato neppure quali parti della sentenza di primo grado (dove e come) supporterebbero la sua prospettazione. 16. Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello è incorsa nel travisamento della prova nell’affermare che alla manutenzione delle macchine Roland provvedevano altri soggetti oltre al tecnico abilitato [OSCURATO:PERSONA]. 17. Il motivo è infondato. La stessa ricorrente, a pag. 35 del ricorso, allega di aver dedotto a pag. 7 della propria comparsa di costituzione in appello di essere società autorizzata per l’installazione e manutenzione dei prodotti Roland. Dunque, la Corte d’Appello non ha fatto altro che riportare una informazione proveniente dalla stessa ricorrente, la quale non aveva affatto precisato che provvedesse a tale attività di manutenzione il solo dipendente la Carrubba, in quanto unico soggetto abilitato. 18. Con l’undicesimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che dalla documentazione dalla stessa prodotta sia nel procedimento cautelare che nel giudizio di primo grado non emerge affatto che in più circostanze avesse apposto sui macchinari Roland la propria etichetta sopra quella della Roland, con la conseguenza che la Corte d’Appello era incorsa in un travisamento della prova. 19. Con il dodicesimo motivo è stata dedotta nuovamente la violazione e/o falsa applicazione degli artt 115 e 116 cod. proc. civ. La ricorrente afferma che l’apposizione sui macchinari Roland di una propria etichetta (comunque rimuovibile) sulla originale Roland sarebbe avvenuta in una sola occasione e a soli fini dimostrativi, contestando che tale situazione si sarebbe verificata con riferimento alla macchina venduta alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] . 20. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. In entrambi i predetti motivi, la ricorrente, con l’apparente doglianza della violazione di legge, in realtà, muove, inammissibilmente, delle censure di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una differente valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte di Appello, attività non consentita in sede di legittimità. 21. Con il tredicesimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata con cui è stata condannata al pagamento delle spese di lite di entrambii gradi di merito del giudizio. 22. Il motivo è assorbito in conseguenza della valutazione di infondatezza o di inammissibilità dei motivi precedenti. La sentenza deve essere quindi cassata, limitatamente al profilo esaminato nei motivi sei e sette, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il sesto ed il settimo motivo, infondati il primo ed il decimo, inammis
Sentenza Cassazione n. 21586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris