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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43261/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 15 dicembre 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale capitolino il 16 dicembre 2020 in relazione a delitto di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti a lui contestato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Il ricorso consta di un unico motivo, proposto per vizio di motivazione, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato e a denunciare la contraddittorietà argomentativa della sentenza impugnata laddove essa valorizza, in difformità dalla pronuncia di primo grado, il ritrovamento della somma di danaro pari a 1165 euro sulla persona del Bramonti, che la Corte di merito ha reputato riconducibile a una provenienza delittuosa della stessa laddove ne era stata dimostrata al Tribunale la provenienza lecita.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede.

Sebbene sia vero che il Tribunale aveva dissequestrato la somma prendendo atto degli elementi forniti dalla difesa per dimostrarne la provenienza lecita, tuttavia le censure articolate dal ricorrente non tengono conto del fatto che il Tribunale è, comunque, pervenuto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, reputando che le modalità di occultamento dello stupefacente, frazionato in dosi, unitamente ad altre circostanze di contorno giustificassero l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto.

Vi è, in definitiva, un'ipotesi di "prova di resistenza" in relazione alla quale, pur venendo meno l'elemento probatorio di cui viene denunciata la contraddittorietà, restano comunque elementi congiuntamente valutati, in base ai quali l'odierno ricorrente è stato riconosciuto responsabile sia in primo che in secondo grado.

Peraltro, ove si volesse isolare dal contesto la valutazione di maggiore logicità della provenienza delittuosa della somma di danaro, operata dalla Corte di merito, essa rappresenterebbe una circostanza fattuale in ordine alla quale la stessa Corte territoriale fornisce un adeguato supporto argomentativo, che sottrae la questione al sindacato di questa Corte.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 15 dicembre 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale capitolino il 16 dicembre 2020 in relazione a delitto di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti a lui contestato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, proposto per vizio di motivazione, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato e a denunciare la contraddittorietà argomentativa della sentenza impugnata laddove essa valorizza, in difformità dalla pronuncia di primo grado, il ritrovamento della somma di danaro pari a 1165 euro sulla persona del Bramonti, che la Corte di merito ha reputato riconducibile a una provenienza delittuosa della stessa laddove ne era stata dimostrata al Tribunale la provenienza lecita. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede. Sebbene sia vero che il Tribunale aveva dissequestrato la somma prendendo atto degli elementi forniti dalla difesa per dimostrarne la provenienza lecita, tuttavia le censure articolate dal ricorrente non tengono conto del fatto che il Tribunale è, comunque, pervenuto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, reputando che le modalità di occultamento dello stupefacente, frazionato in dosi, unitamente ad altre circostanze di contorno giustificassero l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto. Vi è, in definitiva, un'ipotesi di "prova di resistenza" in relazione alla quale, pur venendo meno l'elemento probatorio di cui viene denunciata la contraddittorietà, restano comunque elementi congiuntamente valutati, in base ai quali l'odierno ricorrente è stato riconosciuto responsabile sia in primo che in secondo grado. Peraltro, ove si volesse isolare dal contesto la valutazione di maggiore logicità della provenienza delittuosa della somma di danaro, operata dalla Corte di merito, essa rappresenterebbe una circostanza fattuale in ordine alla quale la stessa Corte territoriale fornisce un adeguato supporto argomentativo, che sottrae la questione al sindacato di questa Corte. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i
Sentenza Cassazione n. 43261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris