CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22655/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diAlfonso Mansolillo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO LIVIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FANTASIA Oggetto: Equa riparazione –Società fallita - Legittimazione ETTORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del foro di Foggia, con procure speciali in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore –intimato avverso il decreto della Corte di a ppello di Napoli n. 3038/2021depositato il 9 giugno 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 26 febbraio 2019 presso la Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] + 84 chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. della quale erano tutti dipendenti, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli e ancora in corso al momento del deposito della domanda; - c on decreto del 27 marzo 20 19, il giudice designato della Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia alla domanda da parte di 20 degli originari ricorrenti, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e condannava il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennità calcolata tenendo conto del differenziale, in eccedenza, tra l’importo del credito ammesso allo stato passivo e l’importo della prestazione previdenziale erogata dal Fondo di Garanzia presso l’INPS, oltre alle spese, ragione per la quale veniva rigettato il ricorso con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché in detti casi l’importo della prestazione previdenziale ex lege n. 297/1982 eccedeva l’importo del credito ammesso allo stato passivo, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 bis legge n. 89/2001; - d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dai medesimi odierni ricorrenti in relazione alla limitazione della quantificazione dell’indennizzo al mero differenziale tra importo ammesso al passivo ed importo della prestazione previdenziale ex lege n. 297/1982 erogata dal Fondo di Garanzia ovvero al rigetto della richiesta per i cinque lavoratori sopra indicati per la medesima ragione, la Corte di appello di Napoli, rimasto contumace il Ministero della giustizia, rigettava l’opposizione quanto a 31 + 5 posizioni, mentre l’accoglieva quanto ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero al pagamento in favore di ciascuno di loro di un indennizzo di euro 5 . 60 0,00, (euro 400,00 x 14 anni), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento dellespese del procedimento. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale riteneva fondate le lamentate solo quanto alle posizioni di Leone, [OSCURATO:PERSONA] e Ruggiero, per i quali l’Inps -nonostante la richiesta formulata - non aveva rilasciato la documentazione a dimostrazione di avere loro corrisposto la somma per la quale erano stati ammessi allo stato passivo per i rispettivi crediti di lavoro, quantificati in 14 anni la irragionevole durata della procedura fallimentare. Di converso, quanto alle restanti posizioni riteneva corretta l’interpretazione fornita dal consigliere designato secondo cui l’intervento del Fondo di garanzia entro il termine di ragionevole durata della procedura escludeva, sotto il profilo del quantum, il diritto all’indennizzo; -avverso il menzionato provvedimento ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Adduzio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diAlfonso Mansolillo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO LIVIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],sulla base di tre motivi; -il Ministero della giustizia è rimasto intimato; –fissata l’adunanza in camera di consiglio, la part e ricorrente ha curato il deposito anche di memori a ex art. 380 - bis.1 c.p.c.; - va preliminarmente osservato che è rimasto intimato il Ministero e che il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura distrettuale di Napoli anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - che va, pertanto, dispost a la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura generale dello Stato per il perfezionamento del contraddittorio, assegnando il termine di sessantagiorni dalla comunicazione della stessa ordinanza per l’adempimento e con rinvio della causa a nuovo ruolo. P . Q . M . La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso