CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22456/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
00– 20 1 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– c.f. 03 5 9 6590871 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla via XX Settembre, n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l a rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di MESSINA– c . f. 00080270838 - in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Messina , al la viaIndustriale, n. 56, Is. K, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 704/2018della Corte d’Appello di Messina, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. C on atto notificato i n data 24 . 4 .20 09 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Messina il Comune di Messina. Premetteva che il Comune convenuto con avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009 le aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 142.301,49, di cui euro 76.212,00 a titolo di canoni di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, euro 63.510,00 a titolo di sanzioni per l’occupazione abusiva dei medesimi spazi ed euro 2.574,33 a titolo di interessi maturati (cfr. ricorso, pagg. 2 –3). Indi esponeva che l’atto impugnato era a vario titolo illegittimo e quanto ex adversopreteso non era dovuto (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4 ) . Chiedeva annullarsil’avviso prot. n. 521 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Si costituiva il Comune di Messina. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 1121/2015 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda , annullava l’avviso di accertamento e liquidazione e regolava le spese del grado. 4.Il Comune di Messina proponeva appello . Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 5. Con sentenza n. 704/2018 la Corte d’Appello di Messina accoglieva il gravame, condannavala “[OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. a pagare al Comune di Messina la somma di euro 76.212,00, oltre interessi legali dal 9.2.2009 al soddisfo, compensava nella misura di ½ le spese di prime cure e condannava l’appellata a rimborsare a controparte la residua metà e le spese di seconde cure.Evidenziava dapprima la Corte di Messina che l’ e nte comunale non aveva impugnatola statuizione di primo grado nella parte in cui era stata disconosciuta la richiesta di pagamento, a titolo di sanzioni, della somma di euro 63.510,00, sicché in parte quail primo dictum era passato in giudicato. Evidenziava poi,la corte, in ordine al primo motivo di gravame - con cui il Comune aveva addotto, nel quadro della previsione dell’art. 16, n. 3, del regolamento comunale “Cosap”, che era possibile procedere all’accertamento delle occupazioni abusive mediante verbale redatto da personale appartenente alla polizia municipale, viepiù che il provvedimento impugnato individuava in termini esaustivi gli impianti pubblicitari dell’appellata insistenti su suolo pubblico –che l’attenta lettura delle prove documen tali , tra le quali l’elenco di cui alla pagina 1 dell’allegato prodotto dal Comune , forniva il riscontro dell’ubicazionee della dimensione d egli impianti pubblicitari sulla cui scorta era stato computato il canone, con indicazione del codice contribuente intestato alla “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava altresì, la corte , che dell’occupazione dello spazio pubblico ne aveva dato conto la stessa appellata , che nei propri scritti difensivi aveva dichiarato di aver “effettuato nel Comune di Messina l’esposizione di messaggi pubblicitari su impianti fissi corrispondendo la relativa imposta pubblicitaria” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidenziava quindi che in questi termini sarebbe stato onere dell’appellata dimostrare che gli impianti fossero diversi da quelli oggetto di accertamento, né la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva fornito prova dell’ane del quantum corrisposto a titolo di imposta pubblicitaria (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).Evidenziava ulteriormente che i canoni “Cosap” erano stati correttamente computatisecondo il criterio del metro lineare in applicazione dell’art. 4, 4° co., delregolamento comunale “Cosap” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5 ) . Evidenziava infine, in ordine al secondomotivodi gravame - con cui il Comune aveva censurato il primo dictum con riferimento alla condanna alle spese di prime cure - che in dipendenza del disconoscimento , passato in giudicato, del dirittodel Comune alla percezione dell’importo delle sanzioni si giustificava, nel quadro della soccombenza della società appellata, la compensazione nella misura di ½ delle spese di primo grado, con condanna della stessa “[OSCURATO:PERSONA]” al pagamento della residua metà, oltre che al pagamento delle spese di secondo grado(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA]” s. r . l . ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione. Il Comune di Messina ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 7.Il Comune di Messina ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa ovvero l’apparente motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che la Corte di Messina ha statuito in maniera apodittica,allorché ha reputato, senza far luogo all’indicazione degli elementi ritenuti rilevanti, sussistente la prova dell’occupazione del suolo pubblico (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce che ha errato la corte d’appello a far riferimento alla “dichiarazione avente fini impositivi” di essa ricorrente(cfr. ricorso, pagg. 9 - 10 ) .9.Il primo motivo di ricor so va respinto. 10.Si è in precedenza fornita analitica illustrazione dei passaggi motivazionali che sorreggono l’impugnato dictum. Cosicché per nulla si giustifica la denuncia di omessa motivazione. 11. D’altro canto, l a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6758; Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819). Evidentemente l’enunciazione – prima operata - dei passaggi motivazionali salienti dell’impugnata statuizione dimostra in termini univoc i che la Corte di Messina ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, dando atto che la “lettura delle prove documentali”, tra le altre, del “verbale compilato da personale appartenente al Corpo della [OSCURATO:PERSONA] ovvero al [OSCURATO:PERSONA] e Demanio”, avevadeterminato il suo convincimento. 12. Per nulla si configura l’asserito “ error ” in ordine alla regola di riparto dell’onere probatorio. Si è detto che la Corte siciliana ha statuito alla lucedelle risultanze delle prove documentali. Ovviamente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza (cfr. Cass. 29.11.2000, n. 15312; Cass. 8.5.2006, n. 10499).13. Invano la ricorrente adduce che la sua “dichiarazione avente fini impositivi” afferisce ad anni diversi rispetto a quelli in contestazione. Invero, in tal guisa la ricorrente inammissibilmente si duole per l’erronea valutazione di siffatta risultanza istruttoria ( cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 14.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 4° co., del regolamento comunale “Cosap”. Deduce che la Corte di Messina ha errato, allorché ha ritenuto che i canoni siano stati computati correttamente secondo il criterio del metro lineare ai sensi dell’art. 4,4° co., del regolamento comunale “Cosap”. Deduce che l’art. 4 cit. è stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e con sentenza n. 541/2014 del C.G.A. Sicilia (cfr. ricorso, pag. 10). 15.Il second o motivo di ricor so del pari va respinto. 16. La ricorrente non ha propriamente nel corpo del ricorso , in rigoros a ottemperanza all’onere di “autosufficienza”, atteso alla riproduzione testuale dello stralcio, quanto meno, dell’iniziale atto di citazione con cui avrebbe contestato il criterio di computo , a metro lineare anziché a metro quadrato , utilizzato dal Comune di Messina. 17. In ogni caso, pur a prescindere da tale rilievo ( in verità, riferimento all’iniziale citazione si rinviene alle pagine 3 e 4 del ricorso a questa Corte; d’altra parte, la Corte di Messinaha affermato che i canoni “Cosap” erano stati correttamente computati secondo il criterio del metro lineare: cfr. sentenza d’appello, pag. 5), la ricorrente non ha provveduto, onde consentire il riscontro ed il vaglio dei propri assunti, a riprodurre nel corpo del ricorsoil testo integrale della sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania e della sentenza n. 541/2014 del C.G.A. Sicilia, con le quali sarebbe statadichiarata la illegittimità dell’art. 4, 4° co., del regolamento “Cosap” del Comune di Messina. Per giunta, la ricorrente non ha indicato - neppure in calce al ricorso – il fascicolo processuale ove le anzidette sentenze sono rinvenibili(cfr. altresì Cass.(ord.) 20.11.2017, n. 27475). 18.Ebbene, il giudicato “ esterno ” è assimilabile agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24162; Cass.10.12.2015, n. 24952). E peròl’interpretazione del giudicato “ esterno ” può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena nei limitiin cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di “autosufficienza” di tale mezzo di impugnazione ; co sicché il ricorso deve riportareil testo del la sentenza - che si assume passata in giudicato - con richiamo congiunto e della motivazione e del dispositivo, siccome il solo dispositivo non è bastevolealla comprensione del comando giudiziale (cfr. Cass.19.8.2020, n. 17310; Cass. sez. lav. 8.3.2018, n. 5508; Cass. 23.6.2017, n. 15737; Cass. 11.2.2015, n. 2617;Cass. sez. lav. 13.12.2006, n. 26627).19.Ben vero, il difetto di “autosufficienza” e, prim’ancora, di “specificità” del motivo di ricorso rileva pur alla luce dell’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte. Ossianel segno della pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 delle sezioni unite , ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021), non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. 20.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; nullità, erroneità, illegittimità della sentenza impugnata; omessa pronuncia. Deduce che la Corte di Messina non si è pronunciata, neppure implicitamente, in ordine ai motivi di doglianza formulati in primo grado, rimasti assorbiti nell’accoglimento della domanda da parte del tribunale e riproposti nella comparsa di costituzione in appello (cfr. ricorso, pag. 11). 21.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 22. La statuizione della Corte di Messina in questa sede impugnata non fornisce alcun riflesso della riproposizione in appello di ragioni di doglianza addotte in prime cure con l’iniziale citazione,e rimaste assorbite nella pronuncia con cui il tribunale aveva caducatol’avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009.Sicchè le relative questioni si palesano estranee al giudizio di seconde cure.Sovviene pertanto l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. (ord.) 24.1.2019, n. 2038; Cass. 9.8.2018, n. 20694; Cass.(ord.) 17.1.2018, n. 907; Cass. 22.4.2016, n. 8206; Cass. sez. lav. 28.7.2008, n. 20518). 23.Su tale scorta si rappresenta che la ricorrente, in spregio pur in parte qua agli oneri di specificità e di “autosufficienza”,non ha propriamente provveduto nel corpo del ricorso alla testuale riproduzione dei passaggi dell’atto di citazione innanzi al tribunale e della comparsa di costituzione in appello,con cui avrebbe prospettato e reiterato le questioni rimaste assorbitenell’accoglimento in prime cure della domanda(cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6769, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenzadella Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione). Ben vero, l’inottemperanza agli oneri anzidetti viepiù rileva, giacché il Comune controricorrente ha addotto che la controparte, con la comparsa con cui ebbe a costituirsiin appello, richiese unicamente “il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado per le motivazioni di cui in narrativa (…) senza reiterare espressamente, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le richieste precedentemente svolte in primo grado (…)” (così controricorso, pagg. 8 –9). 24.In ogni caso, non si configura il vizio di omessa pronuncia in ordine alle questioni di cui agli asseriti stralci della comparsa di costituzione in appello, riprodotti alle pagine 11 –12 del ricorso. Si osserva al riguardo quanto segue. Con il primo stralcio si prospetta di aver eccepito in appello la sopravvenuta declaratoria di illegittimità dell’art. 4 del regolamento “Cosap” del Comune di Messina a seguito e per effetto della sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania, asseritamente passata in giudicato. Nondimeno, al riguardo esplica valenza il difetto di “autosufficienza” di cui, con riferimento all’anzidettasentenza n. 1963/2013 , si è dato atto in sede di disamina del secondo motivo d’appello(cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181 (Rv. 654876-01), secondo cui la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ossia, nella specie, in maniera “autosufficiente” la suindicata sentenza del T.A.R., cui si correla l’eccezione in ordine alla quale si è addotta l’omessa pronuncia). Con il secondo stralcio e con il terzo stralcio si prospetta di aver eccepito in appello chegli importi ex adverso pretesi, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2007/2008 ed all’anno 2009,non fossero dovuti. Nondimeno,al riguardo la Corte di Messina ha pronunciato. Ovvero ha pronunciato, allorché, in accoglimento del primo motivo dell’appello del Comune, ha riconosciuto, viceversa, dovuti , al netto delle sanzioni (limitatamente alle quali il Comune di Messina non aveva proposto appello), gli importi tutti di cuiall’avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009e dunque pur gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. 25.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.; l’omessa ovvero l’apparente motivazione. Deduce, in alternativa a quanto addotto con il terzo motivo, che comunquela Corte di Messina non ha motivato ovvero ha apparentemente motivato in ordine alle ragioni di doglianza formulate in primo grado, rimaste assorbite nell’accoglimento della domanda da parte del tribunale e riproposte nella comparsa di costituzione in appello (cfr. ricorso, pag. 13). 26.Il quarto motivo di ricorso analogamente va respinto. 27. Le ragioni dapprima – in ogni caso - enunciate a reiezione del terzo motivo esplicano valenza di per sé anche ai fini della reiezione del quarto mezzo. Rileva, con riferimento al primo stralcio, il difetto di “autosufficienza”rispetto alla sentenza n. 1963/2013 del T.A.R. Catania. Rilevano, con riferimento al secondo ed al terzo stralcio, i passaggi motivazionali, per nulla “apparenti”, sulla cui scorta la Corte di Messina ha reputato dovuti, al netto delle sanzioni, gli importi tutti di cui all’ avviso di accertamento e liquidazione prot. n. 521 del 19.1.2009e quindi pur gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. 28. Con i l quinto motivo la ricorrente denuncia in via subordinata ed eventuale ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Messina ha errato nella individuazione della parte soccombente (cfr. ricorso, pag. 13). Deduce che in sede di regolamentazione delle spese di lite la corte d’appello non ha tenuto conto del disconoscimento della pretesa di parte avversa relativa alla corresponsione delle sanzioni in dipendenza, in parte qua, del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Deduce dunque che la corte distrettuale non ha tenuto conto dell’accoglimento solo parziale dell’appello. 29.Il quinto motivo di ricorso similmente va respinto . 30. La Corte di Messina ha regol amentato le spese del doppio grado conformemente all’insegnamento di questa Corte. Ovvero all’insegnamento per cuiil giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n.11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. (ord.) 12.4.2018, n. 9064; Cass.(ord.) 6.10.2021, n. 27956). In questi termini, o ssia alla stregua dell’esito complessivo della lite, correttamente la corte d’appello ha individu a to nella “ [OSCURATO:PERSONA] ” la parte seppur parzialmente soccombente , e inappuntabilmente ha fatto luogo alla parziale compensazione delle spese di primo grado. 31.Ovviamente si impone una duplice finale puntualizzazion e . In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse; e che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e)massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613 ; Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502). La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresì 24.1.2013, n. 1703). 32.In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, “ [OSCURATO:PERSONA]” s. r . l . , va condannata a rimborsare al Comune di Messina le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 33.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,a rimborsare al controricorrente, Comune di Messina, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un u