CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32560/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 20164/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole dei delitti di bancarotta al medesimo ascritti nella qualità di presidente del collegio sindacale, dal 2001 al 15 aprile 2008, della srl [OSCURATO:PERSONA] dichiarata fallita il 14 agosto 2009, per avere consentito agli amministratori, non esercitando il dovuto controllo: - al capo 5, la distrazione di somme di denaro della società per l’ammontare complessivo di euro 8.725.542,29 (dal 2005 al 2008 come indicato in dettaglio in imputazione, alle pg da 2 a 4 della sentenza d’appello); - al capo 6, la falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili, in pregiudizio dei creditori, e non consentendo di ricostruire il patrimonio della società ed il movimento degli affari, a mezzo degli artifici meglio ivi indicati (pg. 4 della sentenza). Non vi era contestazione sul fatto che gli amministratori avessero consumato i contestati reati di bancarotta patrimoniale, documentale ed impropria. I sindaci, infatti, avevano sistematicamente omesso ogni controllo loro spettante, così che i bilanci della fallita avevano potuto riportare l’annotazione di crediti inesistenti per oltre 3,5 milioni di euro (a fronte di fatture per operazioni inesistenti, non giustificate da alcun contratto, in cui i beni oggetto delle stesse erano solo genericamente indicati ed i cui conseguenti crediti mai erano stati azionati) Quanto alle distrazioni, era altrettanto evidente come l’omissione del controllo sindacale fosse stato essenziale nel realizzarle, visto che erano durate anni, il loro complessivo valore era ingente (oltre otto milioni di euro) ed erano state realizzate avvantaggiando direttamente gli amministratori (in particolare il Penna che aveva incassato compensi ben maggiori di quanto stabilito dall’assemblea) o società a loro riferibili, senza alcun titolo contrattuale che le giustificasse. A fronte di tutto ciò, il collegio dei sindaci, ed in particolare l’imputato che ne era il presidente non avevano esercitato alcun controllo né avevano attivato alcuno dei poteri a loro disposizione per accertare, contestare e contrastare le suddette operazioni, la cui illiceità era manifesta. Gli elementi sintomatici che la Corte di merito evidenziava al fine di concludere per la responsabilità dell’imputato erano i seguenti: mai aveva rilevato carenze organizzative o amministrative, non aveva censurato i bilanci 2005 e 2006, mai aveva chiesto informazioni su voci di bilancio evidentemente anomale, mai aveva approfondito i rapporti della società con le società estere che risultavano creditrici per importi ingenti, essenziali per la continuità aziendale, mai aveva chiesto chiarimenti sulle operazioni concluse con le parti correlate riconducibili al Penna, che non risultavano avessero alcun concreto rapporto in essere con la fallita. Non si era, infatti, raggiunta la prova che l’omesso controllo dei sindaci avesse determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta commessi dagli amministratori. Non si era individuato alcun concreto contributo del prevenuto, e degli altri sindaci, alla commissione dei reati loro ascritti in rubrica. Peraltro, non era stato possibile neppure comprendere quale fosse stata l’attività svolta in concreto dal collegio sindacale in quegli anni, posto che al curatore era stato consegnato il relativo libro, compilato solo a partire dal 18 aprile 2008. Del resto, la reale gestione della società era stata disvelata, al curatore e agli organi fallimentari, solo dal rinvenimento della contabilità parallela. Né si poteva affermare la sussistenza di altri indici rivelatori, non essendo l’imputato espressione del gruppo di controllo della società. Irrilevanti ai fini dell’odierno giudizio erano le due condanne che il prevenuto aveva in precedenza patito. Il concorso del sindaco nel reato non può derivare dalla sola posizione di garanzia ma devono individuarsi elementi sintomatici che conducano a ritenere che l’omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza sulla commissione del reato da parte degli amministratori (Cass. n. 15360/2010). Censure neppure menzionate nel riassunto dell’atto di gravame presente nella sentenza della Corte di merito. 2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla misura della pena inflitta. Né era stata adeguatamente motivata la misura della pena inflitta, dovendosi invece tenere conto del comportamento processuale dell’assenza di ulteriori processi, della contabilità parallela non nota ai sindaci e del minimo contributo al fatto. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato non merita accoglimento. 1. Quanto alla corresponsabilità dei componenti il collegio sindacale di una società di capitali nelle condotte di bancarotta consumate dagli amministratori di una società fallita, si è detto: - nei reati di bancarotta il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale che non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266646 – 01); loro attribuiti dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali (Sez. 5, n. 18985 del 14/01/2016, Rv. 267009 – 01); - nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Bagnasco, Rv. 211368 – 01); Complessivamente, dagli arresti sopra citati, se ne deduce che i sindaci di una società rispondono, per omesso controllo rivestendo una posizione di garanzia, anche per una condotta meramente omissiva e che costoro non possono limitarsi alla verifica della regolarità formale della contabilità sociale ma devono anche operare un controllo della congruità della medesima rispetto all’operatività concreta della società. Non diversamente da quanto si afferma in tema di responsabilità degli amministratori privi di delega (ex plurimis Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175 – 01 che richiede, per dedurne il concorso, quei “segnali di allarme” dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega”. Li si ricorda. Crediti decisivi per l’equilibrio finanziario della società. Le condotte consumate dagli amministratori erano pertanto così palesi ed evidenti che i sindaci le avrebbero certamente dovute rilevare dalla medesima contabilità (e dal controllo degli atti che la giustificavano) e che si erano potute consumare anche grazie alla loro totale inerzia. Deve inoltre aggiungersi che non vi è alcuna contraddittorietà, nella sentenza impugnata, in ordine al perimetro temporale della ritenuta responsabilità dell’imputato, avendo la Corte di merito espressamente dato atto come non fossero attribuibili all’imputato le condotte relativo al bilancio dell’esercizio 2007 (in quanto approvato ad novembre 2008) e le distrazioni successive al suo disimpegno dalla società, ed avendo la medesima ridotto la pena irrogata dal primo giudice (pena che era