CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso - con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione perché "carente" (vizio non previsto dall'art. 606, commal, lett. e) cod.proc.pen.) in relazione alla riconferma da parte dei giudici d'appello del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva reiterata - è manifestamente infondato, a fronte di una corretta e congrua motivazione fornita sul punto da parte della Corte territoriale, che ha correttamente applicato quanto disposto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. (si veda in particolare pag. 4 della impugnata sentenza), oltre che, in ogni caso, non consentito in sede di legittimità, considerando che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, inoltre, il medesimo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta una violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., prospettando una necessaria estensione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, in merito alla possibilità di superare la preclusione di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. per quanto attiene a determinate circostanze attenuanti anche quelle di cui all'art. 62-bis, è a sua volta manifestamente infondato, considerando che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati" (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Sett