CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 31642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19200-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 154, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - BRUGNATELLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.16, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] ramo d’azienda [OSCURATO:PERSONA] retributiva dell’obbligo a carico del datore di lavoro cedente R.G.N. 19200/2022 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1607/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 1034/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 719/2021, il Tribunale di Milano, a seguito di opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva revocato il decreto ingiuntivo, con cui lo stesso Tribunale aveva ingiunto a detta società di pagare alla lavoratrice, attuale controricorrente, l’importo indicato, oltre accessori e spese della procedura monitoria. Tale decreto era stato ottenuto dalla lavoratrice, già dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], sull’assunto che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di cessione di ramo di azienda da IBM a [OSCURATO:SOCIETA]., ilsuo contrato di lavoro era stato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]; quindi, ella, insieme ad altri lavoratori, aveva chiesto al Tribunale di Napoli di dichiarare la nullità, l’inefficacia e comunque l’illegittimità della cessione del contratto di lavoro, di accertare e dichiarare la continuità giuridica del suo rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. e di condannare la società all’immediato effettivo ripristino del suo rapporto di lavoro, con diritto alle retribuzioni dovute successivamente al 31.12.2016. Il giudice di primo grado, pur revocando tale decreto, aveva accolto la domanda della lavoratrice per una minor somma rispetto a quella oggetto d’ingiunzione. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza di primo grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale disattendeva tutti i motivi d’appello di IBM; in particolare: il primo motivo, con il quale essa criticava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva qualificato l’obbligazione gravante sulla cedente in termini retributivi, anziché risarcitori e, in subordine, insisteva per la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.1206, 1207, 1217, 1218, 2043, 2094, 2099 e 2112 c.c. in relazione agli artt. 24, 36 e 111 Cost.; il secondo motivo d’appello della società, con il quale quella lamentava l’erroneità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato l’esistenza del diritto, rivendicato da controparte, mentre anche secondo la giurisprudenza di legittimità più recente sarebbe configurabile in termini retributivi l’obbligo in capo al cedente che non ripristini il rapporto di lavoro dopo la sentenza, solo a condizione che la mancata ottemperanza al dictum giudiziale sia completamente ingiustificata; il terzo motivo di appello, con il quale IBM contestava che si potesse ritenere valida ed efficace la costituzione in mora operata nei propri confronti, in pendenza del rapporto lavorativo con altro datore; e il quarto motivo d’appello con il quale la società riproponeva l’eccezione relativa alle prestazioni indennitarie, criticando in primo luogo la declaratoria d’inammissibilità della medesima, poiché l’opponente aveva dedotto i fatti relativi ed aveva svolto istanze istruttorie su cui insisteva. 4. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 5. L’intimato ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “violazione artt. 3 e 36 Cost., falsa applicazione artt. 1206, 1207, 1217 c.c. e violazione art. 1218, 1223, 1227, 2094 e 2105 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Censura la sentenza impugnata dove, nel respingere l’appello proposto dalla società e nel ritenere per converso fondata la pretesa creditoria avversaria, ha fatto proprio l’orientamento espresso da questa Corte a partire dall’estate 2019, secondo cui il cedente che non provveda alla riammissione in servizio del lavoratore a seguito della declaratoria di inefficacia nei suoi confronti del trasferimento di ramo d’azienda sarebbe gravato da un’obbligazione retributiva nei confronti del lavoratore medesimo in applicazione dell’istituto della mora credendi, e secondo cui gli emolumenti medio tempore erogati a quest’ultimo da parte del terzo/cessionario non produrrebbe alcun effetto estintivo, neppure parziale, della suddetta obbligazione retributiva, non potendo trovare applicazione i principi del c.d. aliundeperceptum e della c.d. compensatio lucri cum damno.2. Col secondo motivo denuncia “violazione artt. 3 e 36 Cost., nonché violazione e falsa applicazione artt. 1206, 1207, 1208, 1217, 1256, 2094 e 2099 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che l’intimazione scritta di ricevere la prestazione lavorativa formulata dalla parte odierna controricorrente fosse “a monte” concretamente idonea a costituire in mora la società; sul punto la sentenza impugnata ha richiamato le pronunce di legittimità emesse dall’anno 2019 secondo cui la prestazione lavorativa resa a favore del terzo-cessionario non varrebbe ad escludere, appunto, la validità dell’offerta della prestazione alla società cedente. 3. Con il terzo motivo denuncia “violazione artt. 1180, 2036 e 2126 c.c., anche in relazione agli artt. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/03, 1676 e 2112, comma 6, c.c., nonché falsa applicazione artt. 1206, 1207 e 1217 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)”. Deduce che la sentenza impugnata è comunque erronea per aver ritenuto che, in fattispecie come quella che ci occupa, non sarebbero applicabili i principi dell’adempimento del terzo con effetti liberatori a favore del cedente che non ottemperi alla disposizione giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro a suo tempo passato alle dipendenze del cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c. Assume, ancora, che la Corte territoriale, al pari della sentenza di primo grado, ha omesso qualsiasi considerazione dell’appalto e dell’avvenuta esecuzione della prestazione della parte odierna controricorrente nel suo ambito, quale elemento idoneo a riverberarsi sull’accertamento della sussistenza e dell’ammontare dell’asserita obbligazione retributiva in capo alla società, con la conseguenza che su tale questione non si è formata alcuna c.d. doppia conforme. 4. Con il quarto motivo denuncia “violazione artt. 1180 e 2036 c.c. e falsa applicazione artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in relazione al disposto dell’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/03 e dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/15 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Sostiene essere censurabile la sentenza impugnata per aver richiamato l’orientamento di questa Corte espresso a partire dal luglio 2019 anche nella parte in cui ha sostenuto che i chiari principi in tema di effetto liberatorio del pagamento effettuato dallo pseudo - appaltatore sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la più volte menzionata sentenza n. 2990/18 siano applicabili solo alle ipotesi di appalto illecito. 5. Con il quinto motivo denuncia “falsa applicazione artt.1206, 1207, 1217 c.c. e violazione artt. 2094 e 2099 c.c., nonché violazione artt. 3, 23, 36, 41 e 111 Cost. e falsa applicazione art. 614-bis c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Si duole che la sentenza impugnata ha richiamato l’orientamento di questa Corte successivo all’estate del 2019 anche nella parte in cui – nel pronunciarsi sul tema della qualificazione retributiva o risarcitoria della responsabilità del cedente/originario datore di lavoro post-sentenza di riammissione in servizio – ha posto l’accento sul “ ruolo primario” de “l’accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell’inosservanza”.6. Col sesto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione artt. 1206, 1207, 1208, 1217 e 1256 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Premette che, nella propria opposizione al decreto ingiuntivo, essa società aveva evidenziato come, in via subordinata e per la denegata ipotesi di ritenuta inaccoglibilità di tutte le argomentazioni proposte in via principale, in nessun caso la lavoratrice avrebbe potuto percepire da IBM la retribuzione in quei periodi in cui agli aveva visto il suo rapporto sospeso ex art. 2110 c.c., percependo le relative prestazioni indennitarie sostitutive della retribuzione. Deduce allora che la sentenza impugnata – in dichiarata applicazione “del principio della ragione più liquida” –ha tuttavia ritenuto l’infondatezza nel merito di tali argomentazioni, giacché “le vicende riguardanti il rapporto di lavoro del datore “di fatto” (…) non possono incidere sul rapporto di lavoro in corso, de jure, con [OSCURATO:SOCIETA]”; non sarebbe quindi possibile una sospensione del rapporto “la cui funzionalità non è stata ripristinata per esclusiva volontà del datore di lavoro”, non potendo detto rapporto “risentire delle vicende sospensive o estintive che riguardano il (diverso) rapporto di lavoro intercorso di fatto”. Inoltre, la sentenza impugnata ha richiamato il principio affermato da questa Corte in ordine alla non detraibilità, dal quantum ritenuto dovuto, delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione (somme che dovrebbero essere restituite all’Inps ove esistente un diritto alla percezione della retribuzione per il medesimo periodo in cui l’indennità di disoccupazione è stata erogata). E la ricorrente ritiene anche tali statuizioni censurabili.7. Preliminarmente, ritiene il Collegio che non sussistano gli estremi per una rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione del procedimento alle Sezioni Unite, come invece richiesto dalla ricorrente. Com’è noto, la suddetta rimessione – possibile sia con riguardo ai ricorsi che presentano una questione di diritto decisa in maniera differente dalle singole Sezioni della Corte, sia per i ricorsi che presentano una questione di massima di particolare importanza (art. 374 c.p.c.) – è uno strumento finalizzato al migliore svolgimento del compito della nomofilachia –assegnato alla Corte di Cassazione, dall’art. 65 ord. giud. (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) –al fine di assicurare non solo l’esatta osservanza della legge ma anche la sua uniforme interpretazione e l’unità del diritto oggettivo nazionale. Tale funzione –valorizzata dall’ordinamento processuale civile, a seguito delle riforme del 2006 (d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 40, entrato in vigore il 2 marzo 2006) e del 2009 (legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009) e, da ultimo,con la c.d. riforma Cartabia – si realizza soprattutto con le pronunce delle Sezioni unite e, come ha precisato anche la Corte costituzionale (cfr. ordinanza n. 149 del 2013), ha un ruolo centrale in un ordinamento complesso come il nostro nel quale non esiste una norma che imponga la regola dello stare decisis, perché è finalizzata a dare concretezza al valore della certezza del diritto, “le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo”. Ebbene, nella specie, non vi sono i presupposti per la anzidetta rimessione, in quanto la giurisprudenza di legittimità e di merito si è “assestata” nel dare alla normativa di cui si tratta una uniforme interpretazione nel senso di considerare retributivo e non risarcitorio il credito in oggetto; come meglio si vedrà tra poco nell’esaminare i motivi di ricorso. Pertanto, la questione di cui si tratta, ancorché delicata, non è configurabile come “questione di massima di particolare importanza” ai sensi dell’art. 374 c.p.c., in quanto, nell’economica di tale articolo e più in generale nel nostro sistema processuale civile, tale qualificazione è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo della uniforme interpretazione e dell’unità del diritto oggettivo nazionale, situazione che, allo stato, può dirsi essersi realizzata (arg. ex Cass. 27 agosto 2015, n. 17241). 7.1. I motivi di ricorso sono esaminabili congiuntamente per evidente connessione. Invero, è la stessa ricorrente a premettere all’esteso svolgimento dei diversi motivi formulati che “La sentenza impugnata, nel respingere l’appello proposto dalla Società ritenendo fondata la pretesa creditoria avversaria, ha sostanzialmente mutuato l’orientamento espresso da Codesta Corte a partire dall’estate del 2019 in punto di conseguenze derivanti dall’inadempimento del cedente il ramo d’azienda rispetto all’obbligo giudiziale di ripristino del rapporto con il lavoratore passato alle dipendenze del cessionario”, e “che detto orientamento interpretativo sia giuridicamente errato”, auspicandosi perciò “che esso sia emendato melius re perpensada Codesta Corte” (cfr. la pag. 14 del ricorso in esame). 7.2. Giova, altresì, evidenziare che la Corte territoriale ha dato estesamente conto dello svolgimento della vicenda processuale (caratterizzata dal dato che era stato in origine il Tribunale di Napoli, con propria sentenza, a dichiarare la nullità della cessione di ramo d’azienda e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro dell’istante e dei suoi litisconsorti con [OSCURATO:SOCIETA]. senza soluzione di continuità, con ordine di immediata riammissione in servizio, ma senza pronunciarsi in merito alla richiesta relativa al pagamento delle retribuzioni maturate). Ha, altresì, riferito quanto ritenuto e deciso dal Tribunale milanese in sede d’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal lavoratore, nonché il tenore dei quattro motivi d’appello (contenenti talune richieste subordinate), formulati dall’allora appellante [OSCURATO:SOCIETA], e qui riportati in narrativa (cfr. pagg. 2-6 dell’impugnata sentenza). Quindi ha esaminato unitariamente, e respinto, i primi tre motivi d’appello; infine ha disatteso anche il quarto motivo, che, in una complessiva vicenda che ha riguardato una moltitudine di lavoratori, interessati dalla medesima cessione di ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., concerneva la precipua posizione dell’attuale controricorrente. 7.3. Occorre, infine, dare conto che questa Sezione si è già espressa di recente sulle questioni poste con la massima parte dei motivi dell’attuale ricorso per cassazione nelle ordinanze nn. 2396/2023, 3479/2023, 3480/2023, 3481/2023 e 4074/2023. E, con tali provvedimenti, sono stati respinti i ricorsi per cassazione proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenze di diverse Corti distrettuali, ivi compresa quella di Milano, relative alla medesima cessione di ramo aziendale. A tali ordinanze, pertanto, si farà riferimento anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. 8. Più in particolare, nella motivazione delle citate ordinanze n. 3479, 3480 e 3481/2023 è stato osservato che: “13. il quarto motivo di ricorso è inammissibile alla luce della condivisibile giurisprudenza consolidatasi a partire da Cass. Sez. Un. n. 2990/2018 (seguita, tra le altre, con specifico riferimento alla fattispecie del trasferimento di azienda, da Cass. n. 21158/2019, Cass. n. 17784/2019) la quale, come noto, ha sancito il principio di diritto per cui “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni, … , a decorrere dalla messa in mora”. A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, che avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda in relazione alla quale, la Corte di appello di Roma, con ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del “combinato disposto” degli artt.1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, censurando le citate disposizioni sulla mora del creditore, sul presupposto che limitassero la tutela del lavoratore ceduto – secondo l’interpretazione giurisprudenziale all’epoca accreditata – al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che avesse accertato l’illegittimità o l’inefficacia del trasferimento d’azienda. La Corte costituzionale ha preso atto (al p.to 6.3. del Considerato in diritto) “che l’indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all’ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati”. Dalla “qualificazione retributiva dell’obbligazione del datore di lavoro moroso” il Giudice delle leggi ha tratto la conseguenza di “privare di fondamento, …, le questioni di legittimità costituzionale insorte sulla base di un’interpretazione di segno antitetico”, spettando “alla Corte rimettente rivalutare la questione interpretativa dibattuta nel giudizio principale, cheinveste il diritto del lavoratore ceduto, già retribuito dal ccessionario, di rivendicare la retribuzione anche nei confronti del cedente”. 8.1. Inoltre, nelle stesse ordinanze è stato considerato che la già richiamata sent. n. 2990/2018 delle Sezioni Unite “ha rivisitato, per quel che in questa sede rileva, la precedente elaborazione giurisprudenziale con riguardo al tema del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione offerta dal lavoratore, e quindi al diniego di riammissione in servizio del dipendente, disposta con ordine giudiziale nei confronti del datore di lavoro; la decisione ha espressamente evidenziato, fra l’altro, il carattere fuorviante del richiamo alla materia dei licenziamento con riguardo al tema della indennità risarcitoria, ravvisando in essa una disciplina legislativa specifica e derogatoria rispetto al diritto delle obbligazioni, che riconduce i compensi dovuti dal datore di lavoro, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, nell’ambito del risarcimento del danno; nella dichiarata prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento le Sezioni unite hanno, viceversa, ritenuto coerente sia con la normativa codicistica in tema di contratti a prestazioni corrispettive (artt. 1453 e sgg. cod. civ.) sia con gli artt. 3, 36 e 41 Cost., il superamento della regola sinallagmatica della corrispettività, -intesa come riconoscimento al lavoratore, che chiede l’adempimento, del solo risarcimento del danno in caso di mancata prestazione lavorativa, pur se tale mancataprestazione è conseguenza di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro in violazione dei principi di buona fede e correttezza - tenuto conto che essa appare limitativa, ed inidonea a fornire al lavoratore una tutela effettiva, soprattutto con riferimento ad ipotesi, come quella di cui si discute, nelle quali, al mancato svolgimento della prestazione lavorativa, si faccia corrispondere l’automatica non debenza della corrispondente obbligazione retributiva, comportando la mancata cooperazione del datore di lavoro una impossibilità definitiva della prestazione, sicché il debitore non avrà diritto alla controprestazione, bensì al mero risarcimento del danno, secondo le regole di diritto comune, subendo, dunque, le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all’esecuzione dell’ordine giudiziale. Il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore; il rifiuto della prestazione lavorativa, offerta dal lavoratore, impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarata dal giudice, nonché la stessa effettività della pronuncia giudiziale ”. 9. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene non ricorrano ragioni per discostarsi da detto orientamento, cui è stata data continuità, da ultimo proprio in relazione al contenzioso che ha riguardato l’illegittimità della cessione di ramo aziendale che qui viene in considerazione, e cui si deve quindi dare ulteriore continuità. 9.1. E la sentenza qui impugnata è, a sua volta, conforme a tale indirizzo, anche in relazione ai corollari che discendono dall’applicazione dello stesso nel caso di specie. 9.2. In particolare, condivisibilmente la Corte territoriale, richiamando, di volta in volta, in modo pertinente ulteriori decisioni di legittimità (cfr. pagg. 6-11 della sua sentenza), ha escluso che, stante la natura retributiva dell’obbligazione incombente sulla cedente, una volta costituita in mora dal lavoratore, potessero operare gli istituti del c.d. aliunde perceptum e della c.d. compensatio lucri cum damno ; ha negato che la prestazione lavorativa resa a favore del terzo- cessionario portasse ad escludere la validità dell’offerta della prestazione alla società cedente, nella specie, [OSCURATO:SOCIETA].; ha escluso, altresì, che fosse configurabile un adempimento del terzo (ossia, della società cessionaria) ex art. 1180 c.c. con effetti liberatori per la cedente, scartando l’applicabilità delle specifiche disposizioni di cui agli artt. 27, comma 2, e 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 276/2003; norme, queste ultime, che al pari del successivo art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, hanno un precipuo ambito applicativo, del tutto alieno da quello in cui sia dichiarata la nullità o l’inefficacia della cessione di un ramo d’azienda. 10. Nel respingere il quarto motivo d’appello di IBM circa i periodi di sospensione del rapporto per malattia, infortunio e cassa integrazione, motivo che, come anticipato, riguardava specificamente l’attuale controricorrente, la Corte distrettuale aveva osservato che: “Le vicende riguardanti il rapporto di lavoro del datore di lavoro “di fatto” dell’odierno appellato non possono incidere sul rapporto di lavoro in corso, de jure, con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sospensione può darsi, infatti, di un rapporto di lavoro la cui funzionalità non è stata ripristinata per esclusiva volontà del datore di lavoro, né possono incidere sul rapporto di lavoro con l’opponente e sul relativo diritto alla retribuzione le vicende verificatesi nel corso del rapporto di lavoro conModis Italia [OSCURATO:SOCIETA]; si tratta, infatti, di un rapporto la cui funzionalità non è stata realizzata per volontà del datore di lavoro e che quindi non può risentire delle vicende sospensive o estintive che riguardano il (diverso) rapporto di lavoro intercorso di fatto”. In tal senso, la Corte di merito ha richiamato Cass. n. 22428/2021, secondo la quale, nell’ipotesi in cui sia accertata l’illegittimità della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite dal lavoratore a titolo d’indennità di disoccupazione dall’INPS, non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, poiché il trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito ha natura retributiva. Ed ha ritenuto che tale principio “opera anche nel caso di sospensione del rapporto per malattia, infortunio e cassa integrazione, non rilevando ai fini che interessano l’impossibilità di rendere la prestazione, trattandosi di eventi sopravvenuti in una situazione di perdurante inadempimento contrattuale, come tale non idonei a esimere la parte inadempiente della prestazione contrattuale”. 11. Anche tali considerazioni dei giudici di secondo grado si sottraggono a qualsiasi censura sul piano giuridico. Anzitutto, il precedente di legittimità richiamato dalla Corte di merito è in linea con un orientamento da tempo espresso da questa Sezione in tema di somme percepite dal lavoratore a titolo d’indennità di mobilità, sempre in caso di dichiarazione di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa (cfr. Cass., sez. lav., 14.5.2020, n. 8949; id., 18.9.2019, n. 23306; id., 7.9.2019, n. 21160). Inoltre, le attuali deduzioni della ricorrente, che paiono riferite specificamente alle cause di sospensione del rapporto di lavoro costituite dalla malattia e dall’infortunio (stando alla sentenza gravata, quelle deduzioni erano riferite anche alla sospensione in virtù di cassa integrazione), non tengono conto che sul punto la decisione gravata è conforme al principio generale sancito dall’art. 1207, comma primo, c.c., secondo cui: “Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per una causa non imputabile al debitore”. Come si è visto, infatti, la Corte di merito ha accertato in punto di fatto che si tratterebbe appunto di “eventi sopravvenuti in una situazione di perdurante inadempimento contrattuale”. Vanamente, perciò, la ricorrente si riferisce alla diversa ipotesi di cui all’art. 1208, comma primo, n. 2), c.c., a termini della quale, affinché l’offerta sia valida è necessario che sia fatta da persona che può validamente adempiere. La ricorrente, infatti, neppure allega che la lavoratrice già all’atto della costituzione in mora della società cedente versasse in una situazione di radicale impossibilità di rendere la prestazione lavorativa. 12. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C