CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 37398/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "inammissibilità del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, con ordinanza del 7 settembre 2020 rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2020, in relazione ai reati in accertamento (art. 2, commi 1 e 2, d. Igs. 74 del 2000 perché agendo quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [...] al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nella dichiarazione dei redditi presentata in via telematica [...] per l'anno di imposta 2015 indicava elementi passivi fittizi per complessivi C 80.000,00 avvalendosi della fattura [...] emessa per l'importo di C 80.000,00 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per operazioni inesistenti (in quanto le prestazioni e le cessioni ivi indicate non erano state eseguite) così evadendo l'IRES per C 22.000,35"; si procedeva, inoltre - nei confronti di altri soggetti - per i reati di cui agli art. 110, 112 n.1, 61 n. 7 e 9, 640 bis cod. pen.). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Illogicità della motivazione in relazione alla contestazione mossa all'indagata. Il sequestro preventivo riguarda le somme delle imposte che si ritengono evase, in relazione all'uso di una fattura ritenuta per operazioni inesistenti, in una complessa vicenda di effettuazione di lavori pubblici (appalti e sub appalti). L'indagine riguarda altri soggetti per reati diversi (art. 110, 112 n.1, 61 n. 7 e 9, 640 bis cod. pen.) non commessi dalla ricorrente. A fronte della affermazione della correttezza del procedimento amministrativo che aveva portato al saldo dello stato di avanzamento dei lavori (nessuna contestazione sul punto) si è seguito il i ragionamento dell'accusa, sulla impossibilità di verificare l'effettiva effettuazione dei lavori. Si tratta di deduzioni prive di riscontro e comunque non relative alla società della ricorrente. Per un sequestro preventivo dovrebbe essere evidenziato il vantaggio diretto in capo alla ricorrente dell'evasione fiscale. Gli incastri societari complicati analizzati dal Tribunale del riesame non riguardano la società amministrata dalla ricorrente. Nessuna esigenza cautelare sussiste nei riguardi della ricorrente società e di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano inammissibili perché proposti per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolati in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, i ricorsi devono ritenersi manifestamente infondati. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento (art. 2 d. Igs. 74 del 2000) risulta da molteplici elementi, ovvero dall'inesistenza oggettiva delle prestazioni in fattura in relazione al subappalto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo per C 49.000,00 con emissioni di fatture di 80.000,00 C (quella oggetto dell'imputazione odierna, nei confronti della Progetto impresa s.r.I.) e di C 140.000,00 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la presenza degli operai nel cantiere appariva incongrua, rispetto a lavori così ingenti. Inoltre, la società emittente le fatture, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a sua volta aveva utilizzato fatturazioni per operazioni inesistenti da una società cartiera (Synthesis tecnica e passione s.r.I., senza beni strumentali e dipendenti, tranne una contabile). Su questi aspetti i ricorsi in cassazione non si confrontano, ma in modo alquanto generico ritengono un vizio della motivazione. Del resto, in considerazione della confisca obbligatoria del profitto del reato nessuna valutazione del periculum deve essere effettuato, come esattamente rilevato nell'ordinanza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della