CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33577/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di-[OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata dichiarazione, in primo grado, di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. per le condotte riparatorie, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici e nel contempo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello ha compiutamente motivato sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato, chiarendo, a pagina 4 della sentenza impugnata, come il giudice di primo grado abbia correttamente deciso di disattendere una richiesta di legittimo impedimento della difesa e di dichiarare l'apertura del dibattimento, valutando dunque come tardiva l'offerta risarcitoria e come in ogni caso, ad abudantiam, tale offerta sia stata rifiutata dalla parte offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre