CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni volontarie e minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito sono divenuti procedibili a querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e che la sentenza impugnata dà atto che è intervenuta remissione della querela accettata dall'imputato. Rilevato, pertanto, che, con l'entrata in vigore della novella, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati sono estinti per remissione di querela, mentre le spese processuali devono essere poste a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/