CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03375/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Civitavecchia avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma il 9 luglio 2014, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre alla interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile, in relazione al reato di peculato continuato commesso dal 24 dicembre 2010 al 3 gennaio 2011 quale amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] e Mobilità" s.p.a., per essersi appropriato della complessiva somma di euro 1.718,00 utilizzando una carta di credito intestata alla predetta società, integralmente partecipata dal Comune di Civitavecchia, con la quale aveva effettuato spese non inerenti l'oggetto sociale o la carica ricoperta. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha censurato, con un primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della insussistenza dell'elemento materiale del reato in relazione all'operazione n. 919336, effettuata in data 1 gennaio 2011 e registrata il 6 gennaio dello stesso anno, poi addebitata sul conto corrente della società il 10 febbraio 2011 (acquisto operato presso l'esercizio "Blockbuster" di Civitavecchia), trattandosi di una spesa relativa ad un acquisto (per la somma di euro 120,35) effettuato per mera svista e comunque rimborsato dall'imputato nei giorni immediatamente successivi, in data antecedente rispetto a quella di addebito sul conto corrente della società, secondo quanto da lui stesso dichiarato nel corso del proprio esame, e in seguito confermato dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro rispettive qualità di dipendente e di dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione sia all'operazione n. 854043, effettuata il 24 dicembre 2020 e registrata il 27 dicembre dello stesso anno (acquisto di cravatte presso un negozio romano), che all'operazione n. 445243, effettuata il 29 dicembre 2010 e registrata il 31 dicembre dello stesso anno (acquisto di libri in una libreria romana), per l'importo complessivo di euro 669,70, trattandosi di spese pertinenti all'oggetto e agli scopi dell'attività svolta dalla predetta società, in quanto non vi erano particolari limitazioni poste nell'utilizzo della carta di credito, che nel caso di specie, peraltro, era stata impiegata in occasione delle festività natalizie, per l'offerta di piccoli omaggi a tre professionisti che avevano gratuitamente prestato la loro opera in favore della società per circa quattro mesi. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si censurano analoghi vizi in relazione all'operazione n. 534815, effettuata il 3 gennaio 2011 e registrata il 6 gennaio dello stesso anno (riguardante l'acquisto di un "iphone", di una tastiera per "ipad" e di una carta prepagata), non avendo la Corte d'appello preso in esame il compendio probatorio, da cui risultava che le spese in questione non erano di natura personale, ma riguardavano beni utilizzati ai fini dello svolgimento dell'attività aziendale e rimasti sempre nella disponibilità di quest'ultima - nonché in uso ad altri dipendenti — anche dopo le dimissioni dell'imputato dalla carica di amministratore unico. 2.3. Con motivo aggiunto depositato nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 24 novembre 2022 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza del danno patrimoniale e alla violazione del principio di offensività nella realizzazione delle condotte contestate, che avrebbero dovuto ritenersi inidonee alla configurabilità del reato di peculato in ragione della esiguità dell'importo complessivo degli acquisti effettuati nei diversi esercizi commerciali (due dei quali sono stati anche prontamente rimborsati per l'intero) e delle modalità con le quali essi sono stati realizzati, trattandosi di operazioni effettuate secondo le procedure e negli interessi della società. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 27 novembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, reiterando, per un verso, profili di doglianza analoghi a quelli già prospettati in sede di gravame e limitandosi, per altro verso, a contestare assertivamente l'apprezzamento di merito ivi operato, senza articolare un adeguato confronto critico-argomentativo rispetto al complesso delle ragioni giustificative illustrate a sostegno dell'epilogo decisorio cui la sentenza impugnata è coerentemente pervenuta. 2. In ordine al primo motivo di ricorso deve rilevarsene la inammissibilità sia in quanto fondato su profili di alternativa ricostruzione fattuale non preventivamente dedotti nel giudizio di appello, e che in tale sede, pertanto, avrebbero dovuto essere specificamente prospettati, sia in quanto genericamente enunciato sulla base di argomenti di per sé inidonei a dimostrare la circostanza di fatto che l'ipotizzato rimborso sia effettivamente avvenuto prima dell'addebito della somma sul corrente della richiamata società. Non vengono criticamente prese in esame le argomentazioni congruamente illustrate dai Giudici di merito a sostegno della palese infondatezza della richiamata doglianza (già smentita, peraltro, dal verbale del collegio sindacale del 28 febbraio 2011, ove si contestava all'imputato la non inerenza delle spese effettuate, intimandogli di riversare le corrispondenti somme nelle casse sociali), né si considerano, sotto tale profilo, le dirimenti implicazioni sottese al principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, dep. 2013, Serritiello, Rv. 254868), secondo cui ai fini della configurabilità del reato di peculato sono irrilevanti la breve durata della sottrazione del denaro e l'intenzione di restituire o l'effettiva restituzione di quanto sottratto. Il momento consumativo del peculato, infatti, coincide con quello appropriativo della "res" o del danaro, sicché irrilevante deve ritenersi il comportamento volto alla successiva restituzione da parte dell'agente (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418). 3. Nel richiamare le inequivoche e condivise emergenze probatorie già compiutamente vagliate nella conforme decisione del primo Giudice, la Corte distrettuale ha preliminarmente posto in rilievo la circostanza che la disponibilità della carta di credito aziendale per ragioni d'ufficio era contemplata esclusivamente per il soddisfacimento di finalità inerenti all'oggetto sociale ed ha inoltre spiegato, in relazione al secondo ed al terzo motivo di doglianza, le ragioni per le quali la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale doveva ritenersi corretta e immune da vizi in ordine all'accertamento delle plurime utilizzazioni della carta per usi non consentiti, partitamente confutando le medesime ragioni di doglianza in questa Sede riproposte e segnatamente rimarcando il fatto: a) che in ordine all'acquisto delle cravatte assumevano rilievo non solo la circostanza che la fattura allegata era risultata falsa, ma anche il dato relativo alla tennpistica e alle caratteristiche dell'acquisto, essendo stata la spesa effettuata il giorno prima delle festività natalizie, in favore di asseriti destinatari che, per un verso, non ricordavano alcun particolare di tali oggetti, per altro verso, e soprattutto, non potevano affatto considerarsi quali autorità a favore soltanto delle quali era consentito l'utilizzo della carta aziendale; b) che analoghe considerazioni dovevano svolgersi in ordine all'acquisto dei libri, anch'esso avvenuto in prossimità della ricorrenza di fine anno e in palese violazione della regolamentazione aziendale che imponeva di giustificarlo con il tempestivo rilascio di idonea fatturazione, in favore di beneficiari che non solo non erano affatto riconducibili alla nozione di "autorità" - verso cui solamente potevano effettuarsi piccole regalie - ma che non erano stati in grado nemmeno di riferire con precisione i titoli e il numero degli oggetti ricevuti in dono; c) che in ordine all'acquisto di beni di natura personale effettuato presso un esercizio situato in un centro commerciale di Roma (v., in narrativa, il par. 2.2.) risultava prodotta all'organo di controllo societario una fattura contraffatta, recante la stessa data (3 gennaio 2011) e lo stesso importo (euro 927,25) di quello relativo ai beni oggetto di appropriazione, ma con una differente causale, relativa all'acquisto di un bene (un computer portatile "[OSCURATO:PERSONA]") diverso da quelli richiamati nel motivo di ricorso: circostanza, questa, motivatamente ritenuta dalla Corte distrettuale sintomatica della contraffazione di altra fattura poi effettivamente emessa (il 22 febbraio 2011) nello stesso esercizio commerciale, modificandone però l'importo (euro 79,00) e la causale (acquisto di un accessorio per quel computer), in modo da far risultare, contrariamente al vero, che l'acquisto era avvenuto nella precedente data del 3 gennaio 2011, per un diverso bene del quale sarebbe stata agevolmente sostenibile, in tesi, un'effettiva destinazione aziendale. Irrilevante, ai fini della integrazione della contestata fattispecie incriminatrice, deve poi ritenersi, come correttamente osservato dai giudici di merito in ossequio ai richiamati principi di diritto in questa Sede affermati, la condotta successivamente posta in essere dall'imputato, consistita nel lasciare presso la sede aziendale, all'atto delle dimissioni, uno solo dei beni acquistati (ossia il cellulare "Iphone"), trattandosi di un post factum ininfluente al fine qui considerato. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il su indicato motivo aggiunto (v., in narrativa, il par. 2.3.), sì come avente ad oggetto questioni diverse da quelle inizialmente devolute e, come tali, del tutto estranee all'ambito dei motivi dedotti nel ricorso principale. Al riguardo è noto l'insegnamento di questa Suprema Corte (ex multís v. Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343), secondo cui i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. 5. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze processuali, congruamente illustrate attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare o travolgere la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dalla sentenza impugnata, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in considerazione della natura delle questioni dedotte si stima equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell