CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 dicembre 2023
Cassazione n. 33592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d i sBpo s to d ufficio Nu m ero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023Numero di raccolta generale 33592/2023* bblicazione 01/12/2023L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO* 15093/2018Composta dagli * * Magistrati** * * Presidente** * * * Consigliere* 12/10/2023* * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 15093 2018 proposto da* * nella qualità di erede di ** domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * * ricorrentecontro2023 MINISTERO DELLA *4234 intimatoavverso la sentenza n. 2841/2017 della CORTE D APPELLO diLECCE depositata il 22/11/2017 * 152/2017udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/10/2023 dal Consigliere * * *RILEVATO cheCon sentenza n. 2841 del 2017 la Corte d appello di Lecceha rigettato l impugnazione proposta dalla odierna ricorrentenei confronti del Ministero della * avverso la sentenzadi primo grado che aveva accolto ma solo con decorrenzadalla data di decesso del dante causa 31 luglio 2009 e nondalla data di entrata in vigore della legge n. 238 del 1997 ladomanda di rivalutazione monetaria dell assegno una tantumriconosciuto alla ricorrente quale familiare superstite di* dispostos do ugffgicieotto danneggiato da trasfusione ed emoderivati ai sensNi umero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023dell art. 2 comma 3 l. n. 210 del 1992Numero di raccolta generale 33592/2023ad avviso della Corte la rivalutazione non poteva che riferirsi Data pubblicazione 01/12/2023ad una prestazione in essere al momento dell entrata invigore della legge e ciò non era accaduto nel caso di specieposto che il fatto costitutivo dell assegno una tantum infavore dei familiari era l evento del decesso della vittimaavverso tale decisione ricorre per cassazione la ricorrentesulla base di un motivo relativo alla violazione del comma 3dell art. 2 l. n. 210 del 1992 che ritiene vada interpretato nelsenso che la componente indicata in termini nominalistici nel1997 sia necessariamente da rivalutare dallo stessomomento per rispettare la ratio legis del mantenimento delvalore reale della prestazione prospetta in seconda battutala questione di costituzionalità dell art. 2 comma 3 l. n. 210del 1992 come modificato dall art. 1 l. n. 238 del 1997 percontrasto con gli artt. 3 e 38 *il Ministero della * non ha opposto difeseil Collegio si è riservato il deposito della motivazione neltermine di giorni sessanta.Considerato cheil motivo è infondatola questione agitata in causa è quella della sussistenza di unmeccanismo di rivalutazione monetaria riferito all assegnouna tantum previsto dall art. 2 comma 3 l. n. 210 del 1992in favore dei congiunti del soggetto deceduto a seguito dimalattia cagionata da emotrasfusione infetta indicati nellastessa disposizionela sentenza impugnata a fronte della pretesa della ricorrentedi ottenere la rivalutazione dell assegno una tantum sin dalladata di entrata in vigore della l. n. 238 del 1997 che avevaintrodotto la prestazione ha respinto la pretesa mediante unaconsiderazione di tipo logico se il diritto all assegno unatantum sorge in favore del congiunto a seguito del decessodel familiare causato dalla trasfusione al momento stesso incui avviene il decesso medesimo è evidente che non puòimmaginarsi alcun meccanismo di rivalutazione dell importooggetto del diritto con riferimento ad una data che preceda* disposto d ufficio Numero registro generale 15093/2018tale momento il che è ovvio dal momento che la Numero sezionale 4234/2023Numero di raccolta generale 33592/2023rivalutazione è un meccanismo funzionale allaData pubblicazione 01/12/2023neutralizzazione del ritardo nel soddisfacimento di creditimonetaritale risposta tuttavia non coglie pienamente il senso dellaquestione formulata che invece come dimostral esplicitazione del motivo del ricorso per cassazione riposasulla considerazione che la rivalutazione richiesta sin dalladata di entrata in vigore della legge del 1997 non avrebbe lafunzione di neutralizzare il ritardo nella erogazionedell assegno una tantum ma bensì quella di rendere attualein termini monetari l importo che lo Stato ha previsto qualestrumento indennitario nel 1997 in cifra fissal interprete deve dunque verificare se in effetti la disposizionesia suscettibile di essere interpretata nel senso auspicatodalla ricorrentela risposta è negativa innanzi tutto in applicazione deicanoni interpretativi indicati dall art. 12 preleggi perché lalegge non prevede un meccanismo di rivalutazione per taleassegno una tantum e quindi esso non può essere istituitodall interprete anche in considerazione del fatto che si trattadi norma incidente sulla spesa pubblica ed a necessariacopertura finanziaria vale il brocardo secondo cui il legislatoreubi lex voluit ibi dixitanche gli interventi di modifica intervenuti sul testodepongono nel senso che l importo dell assegno una tantumnon sia oggetto a rivalutazione essendo l importo originarioridefinito dal legislatore sempre in termini di cifra esatta cosìpassando dagli originari 50 milioni agli attuali 150 milioni dilire con la possibilità per l interessato di fruirealternativamente dell assegno reversibile di cui al comma 1invero il testo originario del comma 3 dell art. 2 legge cit.era il seguente … “Qualora a causa delle vaccinazioni odelle patologie previste dalla presente legge sia derivata lamorte spetta in sostituzione dell indennizzo di cui al comma1 un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni daerogare ai soggetti a carico nel seguente ordine coniuge* dispostof idg ulfif icmio inori figli maggiorenni inabili al lavoro genitori fratellNi umero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023minori fratelli maggiorenni inabili al lavoro …Numero di raccolta generale 33592/2023il testo fu modificato dal d.l. n. 548 del 1996 convertito con Data pubblicazione 01/12/2023modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996 n. 641 prevedendoche “ … 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o dellepatologie previste dalla presente legge sia derivata la mortel avente diritto può optare fra l assegno reversibile di cui alcomma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai finidella presente legge sono considerati aventi dirittonell ordine i seguenti soggetti a carico il coniuge i figli igenitori i fratelli minorenni i fratelli maggiorenni inabili allavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anchenel caso in cui il reddito della persona deceduta nonrappresenti l unico sostentamento della famiglia.”infine la legge 25/07/1997 n. 238 ha ulteriormentemodificato il testo che prevede ” … 3. Qualora a causa dellevaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio1992 n. 210 sia derivata la morte l avente diritto può optarefra l assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno unatantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge sonoconsiderati aventi diritto nell ordine i seguenti soggetti ilconiuge i figli i genitori i fratelli minorenni i fratellimaggiorenni. I benefìci di cui al presente comma spettanoanche nel caso in cui il reddito della persona deceduta nonrappresenti l unico sostentamento della famiglia. Ai soggettiai quali è stato già corrisposto l assegno una tantum nellamisura di lire 50 milioni spetta a domanda da presentareentro il termine del 30 settembre 1997 l integrazione di lire100 milioni con esclusione di interessi legali e rivalutazionemonetaria”l assenza di meccanismi automatici di indicizzazionedell importo di 150 milioni di lire non solo è evidente daltenore del teso ma dal medesimo testo soprattuttodall ultimo capoverso si evidenzia anche che talemeccanismo è stato escluso anche per l ipotesi in cui si èriconosciuto il diritto ad ottenere la differenza tra l importooriginariamente previsto e quello maggioratosuccessivamente introdotto dal legislatore* dispostop de urffaiclitoro la mancata indicizzazione non assume rilievo al fineN umero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023di alimentare il dubbio di costituzionalità adombrato dallaNumero di raccolta generale 33592/2023ricorrente posto che l interessato non è costretto a subire Data pubblicazione 01/12/2023una riduzione significativa della prestazione priva diragionevolezza infatti la somma ha di per sé un certorilievo economico che il legislatore ha avuto cura diaggiornare con proprio diretto intervento inoltrel erogazione dell assegno una tantum è frutto dell eserciziodell opzione che il comma 3 riserva al familiare del soggettoleso dalla trasfusione tale opzione è il frutto della liberascelta dell interessato che potrebbe ritenere più convenientecontinuare a percepire l assegno reversibilela sentenza impugnata seppure con motivazione che vaparzialmente corretta ha disatteso la pretesa formulata dallaricorrente in quanto il meccanismo della rivalutazione èprevisto solo per l indennizzo costituito dall assegnoreversibile per la durata di quindici anni di cui al comma 1mentre l assegno una tantum previsto dal comma 3 nongode di tale previsioneinoltre l erogazione dell assegno una tantum discendedall esercizio di una opzione da parte del soggettointeressatola pretesa non ha dunque fondamento nel diritto positivo nérisulta ipotizzabile la prospettata illegittimità costituzionaledal momento che la scelta dell assegno una tantum è lasciataalla discrezione dell interessato né il carattere una tantumdella prestazione si presta in sé a meccanismi diindicizzazione automatica propri di prestazioni periodiche enei limiti indicati dalla leggein definitiva il ricorso va rigettatonulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità inassenza di attività difensiva da parte del Ministero della**La Corte rigetta il ricorso.Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadel * n. 196 del 2003 * 52.* disposto d ufficio Numero registro generale 15093/2018Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30.5.2002 Numero sezionale 4234/2023Numero di raccolta generale 33592/2023n.115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 l. 24Data pubblicazione 01/12/2023dicembre 2012 n. 228 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre2023.Il Presidente* ** *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d i sBpo s to d ufficio Nu m ero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023Numero di raccolta generale 33592/2023* bblicazione 01/12/2023L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO* 15093/2018Composta dagli * * Magistrati** * * Presidente** * * * Consigliere* 12/10/2023* * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 15093 2018 proposto da* * nella qualità di erede di ** domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato * * ricorrentecontro2023 MINISTERO DELLA *4234 intimatoavverso la sentenza n. 2841/2017 della CORTE D APPELLO diLECCE depositata il 22/11/2017 * 152/2017udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/10/2023 dal Consigliere * * *RILEVATO cheCon sentenza n. 2841 del 2017 la Corte d appello di Lecceha rigettato l impugnazione proposta dalla odierna ricorrentenei confronti del Ministero della * avverso la sentenzadi primo grado che aveva accolto ma solo con decorrenzadalla data di decesso del dante causa 31 luglio 2009 e nondalla data di entrata in vigore della legge n. 238 del 1997 ladomanda di rivalutazione monetaria dell assegno una tantumriconosciuto alla ricorrente quale familiare superstite di* dispostos do ugffgicieotto danneggiato da trasfusione ed emoderivati ai sensNi umero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023dell art. 2 comma 3 l. n. 210 del 1992Numero di raccolta generale 33592/2023ad avviso della Corte la rivalutazione non poteva che riferirsi Data pubblicazione 01/12/2023ad una prestazione in essere al momento dell entrata invigore della legge e ciò non era accaduto nel caso di specieposto che il fatto costitutivo dell assegno una tantum infavore dei familiari era l evento del decesso della vittimaavverso tale decisione ricorre per cassazione la ricorrentesulla base di un motivo relativo alla violazione del comma 3dell art. 2 l. n. 210 del 1992 che ritiene vada interpretato nelsenso che la componente indicata in termini nominalistici nel1997 sia necessariamente da rivalutare dallo stessomomento per rispettare la ratio legis del mantenimento delvalore reale della prestazione prospetta in seconda battutala questione di costituzionalità dell art. 2 comma 3 l. n. 210del 1992 come modificato dall art. 1 l. n. 238 del 1997 percontrasto con gli artt. 3 e 38 *il Ministero della * non ha opposto difeseil Collegio si è riservato il deposito della motivazione neltermine di giorni sessanta.Considerato cheil motivo è infondatola questione agitata in causa è quella della sussistenza di unmeccanismo di rivalutazione monetaria riferito all assegnouna tantum previsto dall art. 2 comma 3 l. n. 210 del 1992in favore dei congiunti del soggetto deceduto a seguito dimalattia cagionata da emotrasfusione infetta indicati nellastessa disposizionela sentenza impugnata a fronte della pretesa della ricorrentedi ottenere la rivalutazione dell assegno una tantum sin dalladata di entrata in vigore della l. n. 238 del 1997 che avevaintrodotto la prestazione ha respinto la pretesa mediante unaconsiderazione di tipo logico se il diritto all assegno unatantum sorge in favore del congiunto a seguito del decessodel familiare causato dalla trasfusione al momento stesso incui avviene il decesso medesimo è evidente che non puòimmaginarsi alcun meccanismo di rivalutazione dell importooggetto del diritto con riferimento ad una data che preceda* disposto d ufficio Numero registro generale 15093/2018tale momento il che è ovvio dal momento che la Numero sezionale 4234/2023Numero di raccolta generale 33592/2023rivalutazione è un meccanismo funzionale allaData pubblicazione 01/12/2023neutralizzazione del ritardo nel soddisfacimento di creditimonetaritale risposta tuttavia non coglie pienamente il senso dellaquestione formulata che invece come dimostral esplicitazione del motivo del ricorso per cassazione riposasulla considerazione che la rivalutazione richiesta sin dalladata di entrata in vigore della legge del 1997 non avrebbe lafunzione di neutralizzare il ritardo nella erogazionedell assegno una tantum ma bensì quella di rendere attualein termini monetari l importo che lo Stato ha previsto qualestrumento indennitario nel 1997 in cifra fissal interprete deve dunque verificare se in effetti la disposizionesia suscettibile di essere interpretata nel senso auspicatodalla ricorrentela risposta è negativa innanzi tutto in applicazione deicanoni interpretativi indicati dall art. 12 preleggi perché lalegge non prevede un meccanismo di rivalutazione per taleassegno una tantum e quindi esso non può essere istituitodall interprete anche in considerazione del fatto che si trattadi norma incidente sulla spesa pubblica ed a necessariacopertura finanziaria vale il brocardo secondo cui il legislatoreubi lex voluit ibi dixitanche gli interventi di modifica intervenuti sul testodepongono nel senso che l importo dell assegno una tantumnon sia oggetto a rivalutazione essendo l importo originarioridefinito dal legislatore sempre in termini di cifra esatta cosìpassando dagli originari 50 milioni agli attuali 150 milioni dilire con la possibilità per l interessato di fruirealternativamente dell assegno reversibile di cui al comma 1invero il testo originario del comma 3 dell art. 2 legge cit.era il seguente … “Qualora a causa delle vaccinazioni odelle patologie previste dalla presente legge sia derivata lamorte spetta in sostituzione dell indennizzo di cui al comma1 un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni daerogare ai soggetti a carico nel seguente ordine coniuge* dispostof idg ulfif icmio inori figli maggiorenni inabili al lavoro genitori fratellNi umero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023minori fratelli maggiorenni inabili al lavoro …Numero di raccolta generale 33592/2023il testo fu modificato dal d.l. n. 548 del 1996 convertito con Data pubblicazione 01/12/2023modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996 n. 641 prevedendoche “ … 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o dellepatologie previste dalla presente legge sia derivata la mortel avente diritto può optare fra l assegno reversibile di cui alcomma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai finidella presente legge sono considerati aventi dirittonell ordine i seguenti soggetti a carico il coniuge i figli igenitori i fratelli minorenni i fratelli maggiorenni inabili allavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anchenel caso in cui il reddito della persona deceduta nonrappresenti l unico sostentamento della famiglia.”infine la legge 25/07/1997 n. 238 ha ulteriormentemodificato il testo che prevede ” … 3. Qualora a causa dellevaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio1992 n. 210 sia derivata la morte l avente diritto può optarefra l assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno unatantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge sonoconsiderati aventi diritto nell ordine i seguenti soggetti ilconiuge i figli i genitori i fratelli minorenni i fratellimaggiorenni. I benefìci di cui al presente comma spettanoanche nel caso in cui il reddito della persona deceduta nonrappresenti l unico sostentamento della famiglia. Ai soggettiai quali è stato già corrisposto l assegno una tantum nellamisura di lire 50 milioni spetta a domanda da presentareentro il termine del 30 settembre 1997 l integrazione di lire100 milioni con esclusione di interessi legali e rivalutazionemonetaria”l assenza di meccanismi automatici di indicizzazionedell importo di 150 milioni di lire non solo è evidente daltenore del teso ma dal medesimo testo soprattuttodall ultimo capoverso si evidenzia anche che talemeccanismo è stato escluso anche per l ipotesi in cui si èriconosciuto il diritto ad ottenere la differenza tra l importooriginariamente previsto e quello maggioratosuccessivamente introdotto dal legislatore* dispostop de urffaiclitoro la mancata indicizzazione non assume rilievo al fineN umero registro generale 15093/2018Numero sezionale 4234/2023di alimentare il dubbio di costituzionalità adombrato dallaNumero di raccolta generale 33592/2023ricorrente posto che l interessato non è costretto a subire Data pubblicazione 01/12/2023una riduzione significativa della prestazione priva diragionevolezza infatti la somma ha di per sé un certorilievo economico che il legislatore ha avuto cura diaggiornare con proprio diretto intervento inoltrel erogazione dell assegno una tantum è frutto dell eserciziodell opzione che il comma 3 riserva al familiare del soggettoleso dalla trasfusione tale opzione è il frutto della liberascelta dell interessato che potrebbe ritenere più convenientecontinuare a percepire l assegno reversibilela sentenza impugnata seppure con motivazione che vaparzialmente corretta ha disatteso la pretesa formulata dallaricorrente in quanto il meccanismo della rivalutazione èprevisto solo per l indennizzo costituito dall assegnoreversibile per la durata di quindici anni di cui al comma 1mentre l assegno una tantum previsto dal comma 3 nongode di tale previsioneinoltre l erogazione dell assegno una tantum discendedall esercizio di una opzione da parte del soggettointeressatola pretesa non ha dunque fondamento nel diritto positivo nérisulta ipotizzabile la prospettata illegittimità costituzionaledal momento che la scelta dell assegno una tantum è lasciataalla discrezione dell interessato né il carattere una tantumdella prestazione si presta in sé a meccanismi diindicizzazione automatica propri di prestazioni periodiche enei limiti indicati dalla leggein definitiva il ricorso va rigettatonulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità inassenza di attività difensiva da parte del Ministero della**La Corte rigetta il ricorso.Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadel * n. 196 del 2003 * 52.* disposto d ufficio Numero registro generale 15093/2018Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30.5.2002 Numero sezionale 4234/2023Numero di raccolta generale 33592/2023n.115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 l. 24Data pubblicazione 01/12/2023dicembre 2012 n. 228 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre2023.Il Presidente* ** *