CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2016
Cassazione n. 24032/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.p. di Beneventoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTOGiovanni Nardini ricorre, per il tramite del proprio difensore, avversol’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Benevento, citata in epigrafe, cherigettava la richiesta di sospensione del procedimento con messa allaprova; eccepisce due motivi, con cui si denunzia l’abnormità del gravatoprovvedimento ‒ posto che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propriaincompetenza ai sensi dell’art. 22, comma 3, cod. proc. pen. ‒ e il vizio dimotivazione, anche sub specie di travisamento prova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che «l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione delprocedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile,ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc.pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente alprovvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiestadell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messaalla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237 - 01)»;considerato altresì che tal principio è stato in seguito confermato, con laspecificazione per cui «l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione delprocedimento con messa alla prova è impugnabile in via autonoma edimmediata con ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma settimo,cod. proc. pen. esclusivamente in caso di accoglimento della stessa,mentre, in caso di rigetto, ferma la possibilità per l'imputato di riproporlasino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è di per séimpugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primogrado, in applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6046 del27/09/2016, dep. 2017, Tortorelli, Rv. 268828 - 01);Rilevato che il ricorrente non ha impugnato anche la sentenza di primogrado;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso, deve dichiararsi inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]