CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11125-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.11125/2019 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 118/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Campobasso in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda dell'attuale ricorrente tesa al riconoscimento dell’ illegi ttima ripetizione dell’indebito formatosi in riferimento alla pensione di reversibilitàper superamento dei limiti di reddito nel periodo compreso tra gennaio 2012 e novembre 2014; 2. la Corte territoriale riteneva sussistente il dolo de l pensionato per aver e omesso di dichiarare la rendita estera derivante dalla percezione di pensione diretta estera; 3. avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; 4. resiste, con controricorso, l’INPS; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e dell'art. 2697 cod.civ. e, in particolare, si evidenzia l’errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova , assumendo di aver e presentatosolo domanda di reversibilità della pensione della coniuge deceduta; 6. con il secondo motivo la parte ricorrente si duole di violazione delle norme in tema di indebito pensionistico (fra le altre, art. 13 l. n. 412 del 1991, art. 8 l.n.153 del 1969, art.38 l.n.448 del 2001, art.6 d.l.n.463 del 1983) per non avere la Corte di merito tenuto co n to dell’evoluzione giurisprudenziale che ha ritenuto errore imputabile all’Inps l’erogazione di un trattamento al minimo o del la maggiorazione sociale, come nella specie, nonostante fosse a conoscenza o in grado di conoscere le variazion i reddituali del pensionato; 7. il ricorso è da rigettare; 8. il primo motivo , inerente al valore da attribuire al pagamento di arretrati avvenuto nel 2012, è inammissibile perché conesso si pretende attribuire ad un documento un valore probatorio diverso da quello che il giudice del merito, al quale compete l’apprezzamento probatorio, ha attribuito e , per di più, la critica si sostanzia nel dissenso sul significato letterale del documento; 9. in ogni caso la critica difetta di decisività per essere irrilevante l’astratta conoscenza dell’esistenza della pensione estera in anni precedenti e per essere stato tempestivo, come ritenuto dalla Corte di merito e per quanto si dirà nei paragrafi che seguono, il recupero posto in essere dal momento in cui l’ente ne aveva avuto conoscenza e l’accertamento in fatto, come descritto dalla Corte di merito nello storico di lite, non è stato adeguatamente censurato secondo il paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo; 10. ciò comporta, all’evidenza, che per non essere dirimente che il pensionato non versasse in dolo dal gennaio 2012, né che l’INPS conoscesse o meno i redditi del pensionato, ciò che rileva, nella vicenda all’esame, è che,divenuta indebita la prestazione, per superamento dei limiti reddituali, l’INPS ha chiesto, in ripetizione, l’indebito formatosi per effetto d e l superamento del limite reddituale a cagione della pensione estera goduta, una volta verificata la situazione reddituale del 2012, procedendo al recupero nei termini prescritti dall'art. 13 legge n.412 del 1991; 11. la delibazione d’infondatezza anche del secondo mezzo s’inserisce, pertanto, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema diindebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l'INPS deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, alrecupero dell'eventuale indebito (fra le altre, Cass. nn.3802 del 2019, 15039 del 2019, 13918 del 2021); 12. in conclusione, il ricorso è rigettato; 13. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processualiper il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso