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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09201/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19527/2015 R.G., proposto DA la "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in Capannori (LU), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: mithele.laí@firenze.pecavvocati.it oppure [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;,_ (1.• k: :C% k ,/‘ .

La (c.)._v Ce c.G CONTRORICORRENTE (3 a n c -ce.

AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 14 maggio 2014 n. 962/09/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 14 maggio 2014 n. 962/09/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di fatture per la TIA relativa agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 30 giugno 2010 n. 73/01/2010, per effetto della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 9 marzo 2012 n. 3762, ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca il 30 ottobre 2008 n. 121/04/2008, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice del rinvio ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse provato lo smaltimento, a proprie cure e spese, dei rifiuti speciali non assimilabili prodotti nel medesimo periodo.

Il ricorso è affidato ad otto motivi.

La "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, Il P.M. ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo, con l'assorbimento del primo motivo e del sesto motivo.

In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 21 e 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, della deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 1984, delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale di Capannori (LU) il 29 maggio 1998 n. 65, il 20 febbraio 2001 n. 11 ed il 13 aprile 2004 n. 28 (in tema di assimilazioni), nonché dei regolamenti del Comune di Capannori (LU) in vigore tempo per tempo con riferimento ai distinti periodi di accertamento, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani avesse applicato la quota variabile della TIA in relazione ai locali adibiti ad officina e laboratorio fino all'anno 2004 e che la contribuente fosse esonerato dalla corresponsione della quota variabile della TIA in relazione alle superfici utilizzate per la produzione di rifiuti speciali assimilati (olii esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati; alluminio, ferro e acciaio; scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati; rifiuti plastici) dopo l'anno 2004, potendo soltanto applicarsi una riduzione della quota variabile della TIA in proporzione alla percentuale di rifiuti speciali avviati al recupero.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della natura dei rifiuti speciali in questione, in virtù della deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 1984, trattandosi di rifiuti speciali assimilati anziché non assimilati.

3. Con il terzo motivo, si denuncia radicale assenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver accolto l'appello del contribuente senza alcuna motivazione in ordine alla prova della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali non assimilati.

4. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della presenza o meno della documentazione necessaria per il riconoscimento della riduzione della quota variabile della TIA in presenza di rifiuti speciali assimilati.

5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 394 cod. proc. civ., 63, 57 e 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver dato ingresso a nuove prove, consentendo al contribuente di produrre ulteriore documentazione (segnatamente, i modelli MUD per l'anno 2005 ed il prospetto riepilogativo delle superfici) con il ricorso per riassunzione, di cui si era tenuto conto nella decisione dell'appello (in relazione alla prova della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali).

6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver condannato il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani alla rifusione delle spese giudiziali in misura integrale, nonostante la parziale soccombenza rispetto ai motivi di appello.

7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver riconosciuto al contribuente l'esonero dalla quota variabile della TIA pur in difetto di una specifica domanda in tal senso.

8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 6, comma 13, della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e del D.M. 24 ottobre 2000 n. 370, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che le fatture relative alla TIA non dovessero essere soggette ad IVA. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.2.

Tenendo conto dell'intesa intercorsa in tal senso tra le parti, va disposta la compensazione delle spese giudiziali.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nell'ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19527/2015 R.G., proposto DA la "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in Capannori (LU), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Firenze, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: mithele.laí@firenze.pecavvocati.it oppure [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;,_ (1.• k: :C% k ,/‘ . La (c.)._v Ce c.G CONTRORICORRENTE (3 a n c -ce. AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 14 maggio 2014 n. 962/09/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 14 maggio 2014 n. 962/09/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di fatture per la TIA relativa agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 30 giugno 2010 n. 73/01/2010, per effetto della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 9 marzo 2012 n. 3762, ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca il 30 ottobre 2008 n. 121/04/2008, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice del rinvio ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente avesse provato lo smaltimento, a proprie cure e spese, dei rifiuti speciali non assimilabili prodotti nel medesimo periodo. Il ricorso è affidato ad otto motivi. La "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, Il P.M. ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo, con l'assorbimento del primo motivo e del sesto motivo. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 7, 21 e 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, della deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 1984, delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale di Capannori (LU) il 29 maggio 1998 n. 65, il 20 febbraio 2001 n. 11 ed il 13 aprile 2004 n. 28 (in tema di assimilazioni), nonché dei regolamenti del Comune di Capannori (LU) in vigore tempo per tempo con riferimento ai distinti periodi di accertamento, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani avesse applicato la quota variabile della TIA in relazione ai locali adibiti ad officina e laboratorio fino all'anno 2004 e che la contribuente fosse esonerato dalla corresponsione della quota variabile della TIA in relazione alle superfici utilizzate per la produzione di rifiuti speciali assimilati (olii esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati; alluminio, ferro e acciaio; scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati; rifiuti plastici) dopo l'anno 2004, potendo soltanto applicarsi una riduzione della quota variabile della TIA in proporzione alla percentuale di rifiuti speciali avviati al recupero. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della natura dei rifiuti speciali in questione, in virtù della deliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 1984, trattandosi di rifiuti speciali assimilati anziché non assimilati. 3. Con il terzo motivo, si denuncia radicale assenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver accolto l'appello del contribuente senza alcuna motivazione in ordine alla prova della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali non assimilati. 4. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto della presenza o meno della documentazione necessaria per il riconoscimento della riduzione della quota variabile della TIA in presenza di rifiuti speciali assimilati. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 394 cod. proc. civ., 63, 57 e 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver dato ingresso a nuove prove, consentendo al contribuente di produrre ulteriore documentazione (segnatamente, i modelli MUD per l'anno 2005 ed il prospetto riepilogativo delle superfici) con il ricorso per riassunzione, di cui si era tenuto conto nella decisione dell'appello (in relazione alla prova della produzione e dello smaltimento di rifiuti speciali). 6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver condannato il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani alla rifusione delle spese giudiziali in misura integrale, nonostante la parziale soccombenza rispetto ai motivi di appello. 7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver riconosciuto al contribuente l'esonero dalla quota variabile della TIA pur in difetto di una specifica domanda in tal senso. 8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 6, comma 13, della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e del D.M. 24 ottobre 2000 n. 370, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto che le fatture relative alla TIA non dovessero essere soggette ad IVA. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.2. Tenendo conto dell'intesa intercorsa in tal senso tra le parti, va disposta la compensazione delle spese giudiziali. 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell'ad
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