CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13412/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'art. 95 cod. pen.- ed il secondo motivo del ricorso- con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.- sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Considerato, invero, che la Corte di appello ha sviluppato argomentazioni puntuali sia per escludere che il soggetto versasse in una condizione di cronica intossicazione da stupefacenti (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), sia per negare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4), cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, sia per confermare il trattamento sanzionatorio (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) temi ai quali il ricorrente contrappone mere considerazioni teoriche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023