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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30740/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 4 febbraio 2023, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; in Torino il 2 febbraio 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso sollevato, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) la Corte di appello, in maniera non illogica, ha rimarcato l'abitualità dell'attività di spaccio dell'imputato, desumibile dalla disponibilità immediata di altre dosi pronte per i prossimi acquirenti, in aggiunta alla cessione già accertata, oltre che la circostanza che, prima del fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva già subito tre condanne per il medesimo reato per il quale si è proceduto in questa sede, aspetto questo che induce a ritenere tutt'altro che sproporzionata la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 4 febbraio 2023, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti ex art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; in Torino il 2 febbraio 2023. Osservato che l'unico motivo di ricorso sollevato, con cui la difesa censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 2-3) la Corte di appello, in maniera non illogica, ha rimarcato l'abitualità dell'attività di spaccio dell'imputato, desumibile dalla disponibilità immediata di altre dosi pronte per i prossimi acquirenti, in aggiunta alla cessione già accertata, oltre che la circostanza che, prima del fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva già subito tre condanne per il medesimo reato per il quale si è proceduto in questa sede, aspetto questo che induce a ritenere tutt'altro che sproporzionata la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 aprile 20
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