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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 10904/2026

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto in composizione monocratica in data 29.09.2023, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 co.1, 2 lett. c. e 2 bis del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 28, e in mesi otto di reclusione per i reati di cui agli art. 337 e 341 bis c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.

1. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello con un unico motivo, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al capo di cui all'art. 186 co. 1, 2 lett. c. e 2 bis del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285, in relazione all'art. 186 co.4 del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285.

Il ricorrente ha depositato memoria il 18 febbraio 2026, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello insistendo sulla soluzione di continuità temporale tra la condotta di guida, il sinistro stradale e l'accertamento alcolemico ( il sinistro sarebbe avvenuto alle 16.50 circa, l'alcool test era stato eseguito alle 18.32 e, pertanto, considerato l'andamento decrescente della curva alcolemica, il tasso rilevato non poteva che riferisi ad una assunzione alcolica recente).

La doglianza si basa su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici di merito: secondo la prospettazione del ricorrente, l'assunzione di sostanza alcolica sarebbe avvenuta successivamente alla condotta di guida e all'urto tra il camper e la recinzione del ristorante della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], precisamente presso il parcheggio ove l'imputato, dopo essersi fermato, era stato raggiunto dalla Polizia locale.

Si tratta, quindi, di una censura di merito, tendente ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti, non illogiche, oltre che esaustive, rileva come la circostanza della assunzione successiva dell'alcool, riferita dalla teste Lucchesi, fosse contraddittoria e priva di riscontri poichè smentita dal narrato di altri testi che avevano descritto la irregolare condotta di guida del ricorrente, sintomo di palese stato di alterazione, e dal fatto che quest'ultimo era stato ritrovato dalla Polizia giudiziaria addormentato sul sedile anteriore del camper.

Sul punto la Corte osserva, con motivazione dotata di indiscutibile forza logica, che tanto smentisce la tesi della assunzione successiva di alcool consumato all'interno del mezzo una volta giunto al parcheggio, poiché il ricorrente sarebbe stato ritrovato non già sul sedile anteriore, ma nel salottino del camper, ove a suo dire avrebbe consumato l'alcool.

2. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto in composizione monocratica in data 29.09.2023, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 co.1, 2 lett. c. e 2 bis del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 28, e in mesi otto di reclusione per i reati di cui agli art. 337 e 341 bis c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione. 1. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello con un unico motivo, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al capo di cui all'art. 186 co. 1, 2 lett. c. e 2 bis del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285, in relazione all'art. 186 co.4 del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285. Il ricorrente ha depositato memoria il 18 febbraio 2026, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 2. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello insistendo sulla soluzione di continuità temporale tra la condotta di guida, il sinistro stradale e l'accertamento alcolemico ( il sinistro sarebbe avvenuto alle 16.50 circa, l'alcool test era stato eseguito alle 18.32 e, pertanto, considerato l'andamento decrescente della curva alcolemica, il tasso rilevato non poteva che riferisi ad una assunzione alcolica recente). La doglianza si basa su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici di merito: secondo la prospettazione del ricorrente, l'assunzione di sostanza alcolica sarebbe avvenuta successivamente alla condotta di guida e all'urto tra il camper e la recinzione del ristorante della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], precisamente presso il parcheggio ove l'imputato, dopo essersi fermato, era stato raggiunto dalla Polizia locale. Si tratta, quindi, di una censura di merito, tendente ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti, non illogiche, oltre che esaustive, rileva come la circostanza della assunzione successiva dell'alcool, riferita dalla teste Lucchesi, fosse contraddittoria e priva di riscontri poichè smentita dal narrato di altri testi che avevano descritto la irregolare condotta di guida del ricorrente, sintomo di palese stato di alterazione, e dal fatto che quest'ultimo era stato ritrovato dalla Polizia giudiziaria addormentato sul sedile anteriore del camper. Sul punto la Corte osserva, con motivazione dotata di indiscutibile forza logica, che tanto smentisce la tesi della assunzione successiva di alcool consumato all'interno del mezzo una volta giunto al parcheggio, poiché il ricorrente sarebbe stato ritrovato non già sul sedile anteriore, ma nel salottino del camper, ove a suo dire avrebbe consumato l'alcool. 2. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 10
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