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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 07232/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17336/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 975/2017 d ella CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il 14/12/2017 R.G.N. 729/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 14.12.2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a [OSCURATO:SOCIETA]., quale committente coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi non versati dall’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per essere stata l’azione intrapresa oltre due anni dopo dalla cessazione dell’appalto; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, riproponendo le questioni assorbite in sede di gravame , tra le quali quella concernente il proprio difetto di legittimazione a resistere; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica all’odierna controricorrente del verbale ispettivo, ancorché fosse intervenuta entro i due anni dalla cessazione dell’appalto; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che esaminerà anche le questioni assorbite; che, a tal riguardo, deve escludersi che la questione di difetto di legittimazione passiva dovesse formare oggetto di impugnazione incidentale, essendosi chiarito che il principio secondo cui la parte risultata vittoriosa nel giudizio di appello deve proporre ricorso incidentale per cassazione ove intenda riproporre questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito decise, anche implicitamente, in senso ad essa sfavorevole, non opera ove tale decisione sia mancante in quanto le suddette questioni non sono state esaminate perché – come nella specie – ritenute assorbite, rimanendo pertanto impregiudicate ai fini della loro riproponibilità in sede di rinvio (così già Cass. n. 10206 del 1991; più recentemente, Cass.

S.U. nn. 11799 del 2017 e 7940 del 2019); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17336/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 975/2017 d ella CORTE D'APPELLO di MILANOdepositata il 14/12/2017 R.G.N. 729/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 14.12.2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a [OSCURATO:SOCIETA]., quale committente coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi non versati dall’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per essere stata l’azione intrapresa oltre due anni dopo dalla cessazione dell’appalto; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, riproponendo le questioni assorbite in sede di gravame , tra le quali quella concernente il proprio difetto di legittimazione a resistere; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che, con il secondo motivo (proposto in subordine), l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, nonché degli artt. 2964, 2966 e 2967 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza, al fine di impedire la decadenza, della notifica all’odierna controricorrente del verbale ispettivo, ancorché fosse intervenuta entro i due anni dalla cessazione dell’appalto; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che esaminerà anche le questioni assorbite; che, a tal riguardo, deve escludersi che la questione di difetto di legittimazione passiva dovesse formare oggetto di impugnazione incidentale, essendosi chiarito che il principio secondo cui la parte risultata vittoriosa nel giudizio di appello deve proporre ricorso incidentale per cassazione ove intenda riproporre questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito decise, anche implicitamente, in senso ad essa sfavorevole, non opera ove tale decisione sia mancante in quanto le suddette questioni non sono state esaminate perché – come nella specie – ritenute assorbite, rimanendo pertanto impregiudicate ai fini della loro riproponibilità in sede di rinvio (così già Cass. n. 10206 del 1991; più recentemente, Cass. S.U. nn. 11799 del 2017 e 7940 del 2019); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà
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