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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12890/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2019 il Tribunale di Genova - per quanto qui rileva - condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per concorso nei reati di tentata truffa aggravata dalla minorata difesa (capo A) e circonvenzione di persona incapace (capo B) Con sentenza del 10 febbraio 2021, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificato il fatto contestato al capo B) come truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2 -bis, cod. pen., rideterminava la pena per i due delitti, uniti dal vincolo della continuazione, in un anno, tre mesi di reclusione e 600,00 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 56 e 640 cod. pen) in relazione alla condanna per entrambi i reati.

2.1. Quanto al reato sub A), l'imputato effettuò una telefonata alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di avere un contatto con la stessa per farle sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia, compiendo un atto preparatorio che non può essere considerato idoneo e diretto in modo non equivoco a realizzare un ingiusto profitto con altrui danno: da un lato il percorso evolutivo che avrebbe potuto condurre la persona offesa a compiere l'atto dispositivo era del tutto incerto, dall'altro non è accertato se la stipula del contratto avrebbe potuto integrare un danno per la stessa.

2.2. Quanto al reato sub B), la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto in una tentata truffa, in mancanza del conseguimento dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno.

Infatti, il contratto per la fornitura di gas e luce fu in un primo momento sottoscritto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso fu disdetto prima che producesse effetti dalla figlia della persona offesa, la quale contattò direttamente la società fornitrice.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso.2.

Il primo motivo, per contro, è privo di fondamento.

La difesa ha obliterato un dato assai rilevante nella ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito, non contestata in ricorso: [OSCURATO:PERSONA], infatti, non solo effettuò la telefonata all'anziana vittima, ottantasettenne, fingendo di essere un dipendente di un noto istituto bancario e preannunciando la visita di due colleghi che le avrebbero proposto la sottoscrizione di nuovi vantaggiosi contratti per la fornitura di energia, ma si presentò personalmente, unitamente all'originario coimputato, presso l'abitazione della persona offesa, prima di allontanarsi quando apprese che la stessa aveva allertato le forze dell'ordine.

La condotta del ricorrente, dunque, era diretta in modo non equivoco a indurre la persona offesa, grazie anche al descritto raggiro, a sottoscrivere un contratto di fornitura, essendo così stata correttamente ravvisata la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa contrattuale, integrata quando la conclusione di un negozio giuridico è preordinata al fine di procurarsi un ingiusto profitto (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463; Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv. 256348; Sez. 2, n. 32859 del 19/06/2012, D'Alessandro, Rv. 253660), in presenza di un dolo iniziale che, «influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708).

L'anziana vittima, grazie al sostegno di una vicina di casa che si insospettì, allertò le forze dell'ordine e non sottoscrisse alcun contratto, ma questa circostanza non fa venir meno l'idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] e dell'originario coimputato (che ha concordato la pena in appello).

Infatti, la idoneità degli atti va valutata ex ante in relazione alla condotta originaria dell'agente e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'azione: essa è invero, criterio di determinazione dell'adeguatezza causale, intesa come attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto, di lesione del bene protetto dalla norma incri mi natrice.

Pertanto, l'inidoneità dell'azione che rende impossibile l'evento dannoso o pericoloso esige che l'incapacità di produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria secondo una valutazione oggettiva da compiersi ex ante, risalendo al momento iniziale del suo compimento, e ciò indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla persona offesa ovvero intervento successivo che abbia impedito la realizzazione di tale evento (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv.272810; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567; Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058; Sez. 2, n. 36631 del 15/5/2013, Rv. 257063; Sez. 5, n. 30139 del 27/05/2011, Agostino, Rv. 250413; da ultimo v.

Sez. 6, n. 38138 del 16/09/2021, Macrì, non mass.).

3. Come detto, il secondo motivo dell'impugnazione merita accoglimento.

Nella giurisprudenza di legittimità, a partire da una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, è consolidato il principio secondo il quale, nella ipotesi di truffa contrattuale «il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato [...] E ciò per il semplice rilievo che l'evento delittuoso punito dall'art.640 c.p. [...] è costituito proprio dal conseguimento del profitto con altrui danno.

Danno che non solo deve avere contenuto economico ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale» (così Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429; in senso conforme, successivamente, fra le tante v.

Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272946; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688; Sez. 2, n. 49932 del 11/12/2012, R.C., Rv. 254110; Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011, Monti, Rv. 250358).

Nel caso di specie, dallo stesso capo d'imputazione sub B), che fa riferimento a effetti "potenzialmente dannosi" e dalle sentenze dei giudici di merito si evince che l'anziana persona offesa, affetta da gravi disturbi psichici, non subì alcun danno dalla sottoscrizione del contratto di fornitura, poiché la figlia della stessa, appreso della condotta ingannatoria posta in essere dall'imputato e dal complice, presentatisi come suoi parenti, riuscì a contattare immediatamente la società di fornitura e ad ottenere la disdetta del contratto.

Nella condotta posta in essere dal ricorrente, pertanto, è configurabile la sola fattispecie della tentata truffa, aggravata dalla circostanza della minorata difesa, rivestendo carattere decisivo l'immediatezza dell'azione posta in essere dalla figlia della vittima, che riuscì a evitare il danno patrimoniale che sarebbe potuto derivare dalla sottoscrizione del contratto da parte dell'anziana madre.

4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena, alla luce della suddetta riqualificazione giuridica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, previa riqualificazione della condotta ascritta al capo B) come tentata truffa aggravata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 24 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore P. o [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2019 il Tribunale di Genova - per quanto qui rileva - condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per concorso nei reati di tentata truffa aggravata dalla minorata difesa (capo A) e circonvenzione di persona incapace (capo B) Con sentenza del 10 febbraio 2021, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificato il fatto contestato al capo B) come truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2 -bis, cod. pen., rideterminava la pena per i due delitti, uniti dal vincolo della continuazione, in un anno, tre mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge (artt. 56 e 640 cod. pen) in relazione alla condanna per entrambi i reati. 2.1. Quanto al reato sub A), l'imputato effettuò una telefonata alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di avere un contatto con la stessa per farle sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia, compiendo un atto preparatorio che non può essere considerato idoneo e diretto in modo non equivoco a realizzare un ingiusto profitto con altrui danno: da un lato il percorso evolutivo che avrebbe potuto condurre la persona offesa a compiere l'atto dispositivo era del tutto incerto, dall'altro non è accertato se la stipula del contratto avrebbe potuto integrare un danno per la stessa. 2.2. Quanto al reato sub B), la Corte di appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto in una tentata truffa, in mancanza del conseguimento dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno. Infatti, il contratto per la fornitura di gas e luce fu in un primo momento sottoscritto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], ma lo stesso fu disdetto prima che producesse effetti dalla figlia della persona offesa, la quale contattò direttamente la società fornitrice. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso.2. Il primo motivo, per contro, è privo di fondamento. La difesa ha obliterato un dato assai rilevante nella ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito, non contestata in ricorso: [OSCURATO:PERSONA], infatti, non solo effettuò la telefonata all'anziana vittima, ottantasettenne, fingendo di essere un dipendente di un noto istituto bancario e preannunciando la visita di due colleghi che le avrebbero proposto la sottoscrizione di nuovi vantaggiosi contratti per la fornitura di energia, ma si presentò personalmente, unitamente all'originario coimputato, presso l'abitazione della persona offesa, prima di allontanarsi quando apprese che la stessa aveva allertato le forze dell'ordine. La condotta del ricorrente, dunque, era diretta in modo non equivoco a indurre la persona offesa, grazie anche al descritto raggiro, a sottoscrivere un contratto di fornitura, essendo così stata correttamente ravvisata la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa contrattuale, integrata quando la conclusione di un negozio giuridico è preordinata al fine di procurarsi un ingiusto profitto (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463; Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv. 256348; Sez. 2, n. 32859 del 19/06/2012, D'Alessandro, Rv. 253660), in presenza di un dolo iniziale che, «influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708). L'anziana vittima, grazie al sostegno di una vicina di casa che si insospettì, allertò le forze dell'ordine e non sottoscrisse alcun contratto, ma questa circostanza non fa venir meno l'idoneità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] e dell'originario coimputato (che ha concordato la pena in appello). Infatti, la idoneità degli atti va valutata ex ante in relazione alla condotta originaria dell'agente e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'azione: essa è invero, criterio di determinazione dell'adeguatezza causale, intesa come attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto, di lesione del bene protetto dalla norma incri mi natrice. Pertanto, l'inidoneità dell'azione che rende impossibile l'evento dannoso o pericoloso esige che l'incapacità di produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria secondo una valutazione oggettiva da compiersi ex ante, risalendo al momento iniziale del suo compimento, e ciò indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla persona offesa ovvero intervento successivo che abbia impedito la realizzazione di tale evento (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv.272810; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567; Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058; Sez. 2, n. 36631 del 15/5/2013, Rv. 257063; Sez. 5, n. 30139 del 27/05/2011, Agostino, Rv. 250413; da ultimo v. Sez. 6, n. 38138 del 16/09/2021, Macrì, non mass.). 3. Come detto, il secondo motivo dell'impugnazione merita accoglimento. Nella giurisprudenza di legittimità, a partire da una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, è consolidato il principio secondo il quale, nella ipotesi di truffa contrattuale «il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato [...] E ciò per il semplice rilievo che l'evento delittuoso punito dall'art.640 c.p. [...] è costituito proprio dal conseguimento del profitto con altrui danno. Danno che non solo deve avere contenuto economico ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale» (così Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429; in senso conforme, successivamente, fra le tante v. Sez. 2, n. 23080 del 09/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272946; Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688; Sez. 2, n. 49932 del 11/12/2012, R.C., Rv. 254110; Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011, Monti, Rv. 250358). Nel caso di specie, dallo stesso capo d'imputazione sub B), che fa riferimento a effetti "potenzialmente dannosi" e dalle sentenze dei giudici di merito si evince che l'anziana persona offesa, affetta da gravi disturbi psichici, non subì alcun danno dalla sottoscrizione del contratto di fornitura, poiché la figlia della stessa, appreso della condotta ingannatoria posta in essere dall'imputato e dal complice, presentatisi come suoi parenti, riuscì a contattare immediatamente la società di fornitura e ad ottenere la disdetta del contratto. Nella condotta posta in essere dal ricorrente, pertanto, è configurabile la sola fattispecie della tentata truffa, aggravata dalla circostanza della minorata difesa, rivestendo carattere decisivo l'immediatezza dell'azione posta in essere dalla figlia della vittima, che riuscì a evitare il danno patrimoniale che sarebbe potuto derivare dalla sottoscrizione del contratto da parte dell'anziana madre. 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena, alla luce della suddetta riqualificazione giuridica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, previa riqualificazione della condotta ascritta al capo B) come tentata truffa aggravata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore P. o [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12890/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris