CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 47567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 marzo 2023, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva che • gli era stato contestato al capo Al, e, per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ult. co ., I. fall., ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è stato trattato senza formalità di procedura, in quanto tardivo, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), del medesimo codice, nella parte in cui richiama l'art. 585 cod. proc. pen. Infatti, il termine di trenta giorni che la Corte d'appello si era assegnata, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 6 aprile 2023. Posto che la sentenza è stata depositata in data 23 marzo 2023, dal giorno 7 aprile 2023 ha preso a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, il termine di quarantacinque giorni di cui al medesimo art. 585, comma 1, lett. c). Il termine è scaduto il 22 maggio 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il 22 giugno 2023. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così