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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11781/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca dell'ingiunzione a demolire già a suo tempo rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza n. 1053/97 del Pretore di Napoli.

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, quanto al condono già richiesto, è stato osservato che nella materia urbanistica la presentazione di quattro distinte richieste di sanatoria rappresentava una modalità di elusione della normativa che invece imponeva la considerazione dell'edificio come complesso unitario, al fine della verifica del superamento del limite di 750 metri cubi.

In specie il Giudice dell'esecuzione, tenuto a sindacare in via incidentale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo, presupposto dell'illecito penale, si era limitato a dare conto dell'intervenuto condono edilizio e della dichiarazione favorevole dell'Ufficio condoni del Comune di Napoli, ossia dell'Ufficio che aveva emesso i provvedimenti.

Al contrario nulla era stato detto sulla violazione del limite di cubatura.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

4.1. In relazione alla censura formulata, è nozione comune che, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (ad es.

Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668; cfr. altresì, pressoché nei medesimi termini, ad es.

Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135).

Infatti l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972).4.2.

Ciò posto, il ricorrente ha correttamente evocato il principio in forza del quale, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso (Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, dep. 2014, Cantiello, Rv. 259292; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643).

4.2.1. A questo riguardo l'ordinanza impugnata ha dato conto sia della circostanza che l'immobile abusivo oggetto dell'ingiunzione di demolizione era stato originariamente realizzato in assenza di titolo abilitativo, sia del fatto che - costituito da più unità abitative - esso era stato oggetto di successive istanze di permesso di costruire in sanatoria, tre delle quali accolte.

Al contempo era dato atto che il Pubblico ministero aveva insistito per il rigetto della chiesta revoca dell'ingiunzione, atteso che si trattava di più istanze di condono relative a diverse unità abitative di un unico edificio.

4.2.2. Su detto rilievo il Tribunale non ha fornito risposta, limitandosi a rilevare che vi era stata sanatoria per tre unità abitative, e che l'eventuale abbattimento dell'unità locale non condonata avrebbe arrecato pregiudizio alla struttura dell'intero fabbricato.

4.2.3. In proposito, vero è che non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413).

Del pari, ed anche sotto il contrario profilo specificamente denunciato dall'odierno ricorrente in contrasto all'invocata revoca, sussiste il potere-dovere del Giudice nei termini già ricordati (v. supra).

Tanto più che, appunto, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639); e che, nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati :3 costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (ad es.

Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, Bellomo e altro, Rv. 280700).

4.2.4. L'indagine in proposito è invece del tutto mancata, nonostante - tra l'altro, come è stato osservato - lo specifico ed espresso rilievo dell'odierno ricorrente.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa person

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca dell'ingiunzione a demolire già a suo tempo rivolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza n. 1053/97 del Pretore di Napoli. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto al condono già richiesto, è stato osservato che nella materia urbanistica la presentazione di quattro distinte richieste di sanatoria rappresentava una modalità di elusione della normativa che invece imponeva la considerazione dell'edificio come complesso unitario, al fine della verifica del superamento del limite di 750 metri cubi. In specie il Giudice dell'esecuzione, tenuto a sindacare in via incidentale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo, presupposto dell'illecito penale, si era limitato a dare conto dell'intervenuto condono edilizio e della dichiarazione favorevole dell'Ufficio condoni del Comune di Napoli, ossia dell'Ufficio che aveva emesso i provvedimenti. Al contrario nulla era stato detto sulla violazione del limite di cubatura. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione alla censura formulata, è nozione comune che, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (ad es. Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, Impagliazzo, Rv. 277668; cfr. altresì, pressoché nei medesimi termini, ad es. Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135). Infatti l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972).4.2. Ciò posto, il ricorrente ha correttamente evocato il principio in forza del quale, in materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso (Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013, dep. 2014, Cantiello, Rv. 259292; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643). 4.2.1. A questo riguardo l'ordinanza impugnata ha dato conto sia della circostanza che l'immobile abusivo oggetto dell'ingiunzione di demolizione era stato originariamente realizzato in assenza di titolo abilitativo, sia del fatto che - costituito da più unità abitative - esso era stato oggetto di successive istanze di permesso di costruire in sanatoria, tre delle quali accolte. Al contempo era dato atto che il Pubblico ministero aveva insistito per il rigetto della chiesta revoca dell'ingiunzione, atteso che si trattava di più istanze di condono relative a diverse unità abitative di un unico edificio. 4.2.2. Su detto rilievo il Tribunale non ha fornito risposta, limitandosi a rilevare che vi era stata sanatoria per tre unità abitative, e che l'eventuale abbattimento dell'unità locale non condonata avrebbe arrecato pregiudizio alla struttura dell'intero fabbricato. 4.2.3. In proposito, vero è che non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413). Del pari, ed anche sotto il contrario profilo specificamente denunciato dall'odierno ricorrente in contrasto all'invocata revoca, sussiste il potere-dovere del Giudice nei termini già ricordati (v. supra). Tanto più che, appunto, non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639); e che, nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati :3 costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (ad es. Sez. 4, n. 10017 del 03/03/2021, Bellomo e altro, Rv. 280700). 4.2.4. L'indagine in proposito è invece del tutto mancata, nonostante - tra l'altro, come è stato osservato - lo specifico ed espresso rilievo dell'odierno ricorrente. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa person
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