CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 11651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!/ - 11651/22 7A g k,[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].G.177,1-5-072U-10 ,b Roma, 1 1 APR 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], ASSICURAZIONI E [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti [OSCURATO:PERSONA] avverso: sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 292/2018 pubblicata in data 6.02.2018 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone c P.Q.MM‘, 11 APR 2022 oggi. [OSCURATO:PERSONA] LuTro Sab te